Art. 2. Bollini autoadesivi 1. Le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono dotate, a cura del produttore del farmaco, di bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto. Le confezioni prive dei predetti bollini, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, o dotate di bollini non conformi alle prescrizioni del presente decreto non sono erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. Il Ministero della sanita' procede alla verifica dell'attuazione della presente disciplina ed effettua, avvalendosi anche dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, controlli sulle misure di sicurezza adottate dalle aziende farmaceutiche ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo art. 5, comma 3.