Art. 2.
                         Bollini autoadesivi
  1.  Le  confezioni  dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale  sono dotate, a cura del produttore del farmaco, di bollini
conformi  alle prescrizioni del presente decreto. Le confezioni prive
dei  predetti  bollini,  fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla
legge  19 luglio  2000, n. 203, o dotate di bollini non conformi alle
prescrizioni  del presente decreto non sono erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale.
  2. Il Ministero della sanita' procede alla verifica dell'attuazione
della  presente  disciplina ed effettua, avvalendosi anche dei nuclei
antisofisticazione  dell'Arma dei carabinieri, controlli sulle misure
di  sicurezza  adottate  dalle  aziende  farmaceutiche ai sensi delle
disposizioni contenute nel successivo art. 5, comma 3.