Art. 3.
                  Contenuti informativi del bollino
  1. Il bollino di cui all'art. 2 deve riportare a stampa le seguenti
indicazioni:
    a) codice  A.I.C.  della  confezione del medicinale attribuito ai
sensi  dell'art.  1,  sia  mediante  la tecnica di rappresentazione a
barre, sia in chiaro con carattere OCR-A;
    b) denominazione del medicinale;
    c) titolare   dell'autorizzazione  o  legale  rappresentante  del
titolare estero;
    d) codice recante la numerazione progressiva della confezione sia
mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro.
  2.  Le  indicazioni di cui al comma 1 sono stampate sul bollino nel
rispetto   delle   specifiche  riportate  nell'allegato  disciplinare
tecnico, che forma parte integrante del presente decreto, definite in
funzione  della acquisizione dei codici con dispositivi automatici di
lettura.
  3.  Le  confezioni  delle  specialita' medicinali non erogabili dal
Servizio  sanitario  nazionale e, conseguentemente, prive del bollino
autoadesivo,  devono  recare sull'involucro esterno l'indicazione del
codice  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del  presente articolo,
riportata  a stampa secondo la tecnica della rappresentazione a barre
ed  in  chiaro  con  caratteri OCR-A, nel rispetto delle disposizioni
contenute  nel  disciplinare  tecnico  allegato  al  presente decreto
ovvero,  limitatamente  alle  confezioni  gia'  predisposte alla data
della   sua  entrata  in  vigore,  nel  rispetto  delle  disposizioni
previgenti.
  4.  Il  sistema  di  assegnazione del codice recante la numerazione
progressiva  della  confezione e' gestito dall'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. Il codice e' attribuito con riferimento a ciascuna
confezione  dei  medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale ed e' composto da nove cifre, non ripetibile per almeno sei
anni.