Art. 3. Contenuti informativi del bollino 1. Il bollino di cui all'art. 2 deve riportare a stampa le seguenti indicazioni: a) codice A.I.C. della confezione del medicinale attribuito ai sensi dell'art. 1, sia mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro con carattere OCR-A; b) denominazione del medicinale; c) titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero; d) codice recante la numerazione progressiva della confezione sia mediante la tecnica di rappresentazione a barre, sia in chiaro. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 sono stampate sul bollino nel rispetto delle specifiche riportate nell'allegato disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto, definite in funzione della acquisizione dei codici con dispositivi automatici di lettura. 3. Le confezioni delle specialita' medicinali non erogabili dal Servizio sanitario nazionale e, conseguentemente, prive del bollino autoadesivo, devono recare sull'involucro esterno l'indicazione del codice di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, riportata a stampa secondo la tecnica della rappresentazione a barre ed in chiaro con caratteri OCR-A, nel rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto ovvero, limitatamente alle confezioni gia' predisposte alla data della sua entrata in vigore, nel rispetto delle disposizioni previgenti. 4. Il sistema di assegnazione del codice recante la numerazione progressiva della confezione e' gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il codice e' attribuito con riferimento a ciascuna confezione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ed e' composto da nove cifre, non ripetibile per almeno sei anni.