Art. 5.
              Approvvigionamento e impiego del bollino
  1.  Nel  quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, le
aziende  farmaceutiche  si  approvvigionano  del  bollino  di  cui al
presente  decreto  presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  assicura  modalita'  di  forniture  adeguate alle esigenze
produttive  delle  aziende  stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale
anche, sotto la sua responsabilita', di un adeguato numero di aziende
fiduciarie, secondo necessita'.
  2.  Le  forniture  da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole
aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti principi:
    a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni
del  presente  decreto  pronti  per  l'impiego da parte delle aziende
farmaceutiche;
    b) il   prodotto   e'   fornito   franco   stabilimento  indicato
dall'azienda  farmaceutica  con  modalita'  di  confezionamento  e di
trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto;
    c)  l'Istituto  provvede alla fornitura entro il tempo massimo di
giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse
da  convenirsi  in  relazione  a  particolari  esigenze  dell'azienda
farmaceutica;
  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  registra  i numeri
assegnati  a  ciascun  lotto  di  produzione  di  bollini, mantenendo
memoria  dei  numeri  forniti  a  ciascuna azienda per l'applicazione
sulle singole confezioni.
  3.  Le  aziende  farmaceutiche  predispongono  misure organizzative
idonee  ad  assicurare  condizioni di sicurezza per la custodia e per
l'impiego  dei  bollini  nel  ciclo di produzione delle confezioni ed
adottano  modalita'  di  registrazione  atte a dare dimostrazione del
carico e dello scarico dei bollini stessi.