Art. 5. Approvvigionamento e impiego del bollino 1. Nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, le aziende farmaceutiche si approvvigionano del bollino di cui al presente decreto presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale assicura modalita' di forniture adeguate alle esigenze produttive delle aziende stesse. A tale scopo l'Istituto si avvale anche, sotto la sua responsabilita', di un adeguato numero di aziende fiduciarie, secondo necessita'. 2. Le forniture da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono effettuate secondo condizioni da convenirsi con le singole aziende farmaceutiche nel rispetto dei seguenti principi: a) la fornitura ha per oggetto bollini conformi alle prescrizioni del presente decreto pronti per l'impiego da parte delle aziende farmaceutiche; b) il prodotto e' fornito franco stabilimento indicato dall'azienda farmaceutica con modalita' di confezionamento e di trasporto atte a garantire la sicurezza del prodotto; c) l'Istituto provvede alla fornitura entro il tempo massimo di giorni sessanta dal ricevimento dell'ordine, salvo condizioni diverse da convenirsi in relazione a particolari esigenze dell'azienda farmaceutica; L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato registra i numeri assegnati a ciascun lotto di produzione di bollini, mantenendo memoria dei numeri forniti a ciascuna azienda per l'applicazione sulle singole confezioni. 3. Le aziende farmaceutiche predispongono misure organizzative idonee ad assicurare condizioni di sicurezza per la custodia e per l'impiego dei bollini nel ciclo di produzione delle confezioni ed adottano modalita' di registrazione atte a dare dimostrazione del carico e dello scarico dei bollini stessi.