Art. 6. Gestione dei bollini delle confezioni oggetto di destinazioni particolari 1. Chiunque intenda esportare confezioni di medicinali gia' immesse in commercio in Italia e dotate di bollino numerato, ovvero il solo contenuto delle stesse, e' tenuto, prima dell'esportazione, ad annullare i bollini con inchiostro indelebile in modo tale da non impedire la lettura ottica. La stessa procedura e' adottata per i bollini delle confezioni che, per qualsiasi motivo normativo o procedurale, escano dalla catena distributiva, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma delle disposizioni vigenti. 2. Sono assoggettati ai medesimi obblighi indicati dal comma 1 i soggetti acquirenti di medicinali destinati all'impiego nelle strutture, pubbliche e private, accreditate dal Servizio sanitario nazionale.