Art. 6.
Gestione   dei  bollini  delle  confezioni  oggetto  di  destinazioni
                             particolari
  1. Chiunque intenda esportare confezioni di medicinali gia' immesse
in  commercio  in Italia e dotate di bollino numerato, ovvero il solo
contenuto  delle  stesse,  e'  tenuto,  prima  dell'esportazione,  ad
annullare  i  bollini  con  inchiostro indelebile in modo tale da non
impedire  la  lettura  ottica.  La stessa procedura e' adottata per i
bollini  delle  confezioni  che,  per  qualsiasi  motivo  normativo o
procedurale,  escano dalla catena distributiva, salvo la fornitura di
medicinali  effettuata  dalle  farmacie  a  norma  delle disposizioni
vigenti.
  2.  Sono  assoggettati  ai medesimi obblighi indicati dal comma 1 i
soggetti   acquirenti   di  medicinali  destinati  all'impiego  nelle
strutture,  pubbliche  e  private, accreditate dal Servizio sanitario
nazionale.