Art. 7.
                 Sistemi di sicurezza personalizzati
  1.   Le   aziende   farmaceutiche,  previe  intese  con  l'Istituto
Poligrafico  e Zecca dello Stato, possono impiegare bollini dotati di
ulteriori   elementi  di  sicurezza,  riconoscendo  all'Istituto  gli
eventuali  costi  aggiuntivi.  Detti  elementi devono comunque essere
tali  da  non  compromettere  la  rilevazione  dei codici con sistemi
automatici  di lettura e da risultare compatibili con le disposizioni
di cui all'art. 4, comma 1.