Art. 7. Sistemi di sicurezza personalizzati 1. Le aziende farmaceutiche, previe intese con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possono impiegare bollini dotati di ulteriori elementi di sicurezza, riconoscendo all'Istituto gli eventuali costi aggiuntivi. Detti elementi devono comunque essere tali da non compromettere la rilevazione dei codici con sistemi automatici di lettura e da risultare compatibili con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1.