Art. 9. Monitoraggio delle confezioni 1. Ai fini dei sistemi di qualita' attualmente applicati nell'intero settore farmaceutico, ed in attesa dell'avvio di un sistema informatizzato centrale di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo presso la Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, le letture, le registrazioni e le archiviazioni di cui al comma 14 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono effettuate, preferibilmente, attraverso sistemi automatici di lettura. 2. Per consentire l'individuazione delle responsabilita' connesse con la mancata o non corretta archiviazione dei dati di cui al citato comma 14, i documenti che, ai sensi delle disposizioni vigenti, accompagnano i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale lungo la catena distributiva, sono corredati o integrati da un elenco redatto, anche su supporto informatico, a cura del responsabile del sistema di qualita' o del direttore tecnico dell'azienda produttrice o dell'azienda di distribuzione intermedia, riportante i prodotti ed i relativi codici di numerazione progressiva. L'accettazione della merce attesta la corretta individuazione e numerazione dei prodotti consegnati, con conseguente assunzione di responsabilita' del ricevente in ordine al loro impiego successivo. 3. Eventuali modifiche ai requisiti tecnici della numerazione progressiva delle confezioni dei medicinali, che si dovessero rendere necessarie per adeguamenti alla evoluzione tecnologica del settore o per semplificazioni procedurali, saranno adottate attraverso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.