Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1 aprile 2000 al 30 settembre 2000, unita' di Milano - Logistica, per un massimo di 91 unita' lavorative; istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 1 aprile 2000. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubbicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 2001 Il direttore generale: Daddi