Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dal 1 aprile 2000 al 30
settembre  2000,  unita'  di Milano - Logistica, per un massimo di 91
unita' lavorative; istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con
decorrenza 1 aprile 2000.
  Delibera  CIPE  18 ottobre 1994, pubbicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquiennio  previsto  dalla  vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi