(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione terza - 27 febbraio 2001
La Sezione.
    Vista  la  relazione  prot. n. 7/31103/RC/0625, in data 14 aprile
2000,  con la quale il Ministero della giustizia - Direzione generale
degli  affari civili e delle libere professioni, ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in
oggetto;
    Viste  la  pronuncia  interlocutoria  in data 20 giugno 2000 e la
risposta  dell'amministrazione  con  nota prot. n. R/2001/008 in data
23 gennaio 2001;
    Esaminati  gli  atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier
Luigi Lodi.
Premesso:
    Il  dott.  Alberto Rigotto aspira all'iscrizione nel registro dei
revisori  contabili,  previo  superamento  dell'esame  previsto dagli
articoli 3  e  4  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per
l'ammissione  al  quale  occorre  aver  svolto,  presso  un  revisore
contabile,  un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di
bilanci di esercizio e consolidati.
    Con  istanza  presentata il 17 marzo 1999 ai fini dell'iscrizione
nell'apposito  registro  del  tirocinio,  il  predetto  ha  fatto tra
l'altro  presente  di  svolgere ininterrottamente dal 30 luglio 1998,
presso lo studio di un professionista abilitato, tirocinio in materia
di controllo legale dei conti.
    La  Commissione  centrale  per  la  formazione  e  la  tenuta del
registro   dei   revisori   contabili,  con  determinazione  in  data
24 settembre 1999, di cui al verbale n. 29, ha dichiarato il predetto
ricorrente  in  possesso  dei requisiti previsti per l'iscrizione nel
registro  del  tirocinio  con decorrenza dalla data di iscrizione nel
registro  stesso, senza nel contempo riconoscere - ai sensi dell'art.
43  del  regolamento  in  materia, emanato con decreto del Presidente
della  Repubblica  6 marzo  1998,  n.  99  -  il periodo pregresso di
tirocinio  effettivamente  svolto  dalla  predetta data del 30 luglio
1998.
    Successivamente,  con provvedimento del Ministero della giustizia
in  data  8 ottobre  1999,  e'  stata,  quindi, disposta l'iscrizione
dell'istante  nel  registro  del tirocinio, con le modalita' indicate
dalla competente Commissione.
    L'interessato,  non ritenendo giustificata la mancata valutazione
del periodo relativo al tirocinio precedentemente svolto, ha proposto
il  ricorso straordinario in esame con il quale chiede l'annullamento
non  solo  delle  surricordate  determinazioni,  con  i relativi atti
preordinati, connessi e conseguenziali, ma anche:
      a) delle  disposizioni  del citato regolamento che prevedono la
validita'  del  solo  tirocinio  anteriore  alla  sua emanazione, con
esclusione di quello anteriore alla data di attivazione del registro,
e  con esclusione, altresi', di quello antecedente all'iscrizione nel
registro  stesso,  con  particolare riferimento agli articoli 9, 43 e
44;
      b) dei   provvedimenti,   ignoti,  che  avrebbero  disposto  la
presentazione  di  relazioni  annuali  relative  al tirocinio fino al
6 ottobre  2002,  senza  tenere in alcuna considerazione la relazione
gia'  presentata  in  proposito dall'interessato in data 27 settembre
1999.
    I motivi di gravame dedotti sono i seguenti:
      A) violazione  di legge (art. 3, decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, art. 43, decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99);
      B) violazione di legge (falsa applicazione degli articoli 8 e 9
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione);
      C) violazione  di  legge  (articoli  3 e 97 della Costituzione,
articoli  3  e  14  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);
violazione  del  principio  di  ragionevolezza e di proporzionalita';
irrazionalita'; illogicita'.
    Il  Ministero  della  giustizia  riferisce  che le determinazioni
della  Commissione  centrale in parola risultano conformi al disposto
del  ripetuto  art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.
99  del  1998  (secondo  cui si puo' tener conto del tirocinio svolto
"precedentemente  all'emanazione  del presente regolamento"), nonche'
al  disposto dell'art. 9 dello stesso testo normativo (secondo cui il
tirocinio  decorre  dalla data di iscrizione nel registro) e che solo
dopo l'iscrizione in parola possono essere efficacemente effettuati i
previsti controlli.
    Con  la  nota in data 23 gennaio 2001, di risposta alla pronuncia
interlocutoria di questa Sezione, e' stato trasmesso un appunto della
competente  Direzione  generale del Ministero nel quale si sottolinea
in particolare che per il periodo successivo alla data del 16 ottobre
del   1998,  relativa  alla  formale  istituzione  del  registro  del
tirocinio,  e  fino  alla  data di iscrizione del registro stesso, la
pretesa  del ricorrente non potrebbe essere integralmente soddisfatta
neppure alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, per effetto dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233,
secondo  cui  la  durata  triennale del tirocinio va computata "dalla
data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro" per tutte
le  domande  ricevute  successivamente  alla  data del 1 maggio 1998,
corrispondente  al  giorno  di  entrata  in  vigore  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  99  del  1998).  Cio' in quanto il
ricorrente  risulta aver presentato la domanda di iscrizione soltanto
in  data  17 marzo  1999,  per  cui  resterebbe  non riconoscibile il
periodo  di tirocinio dal medesimo svolto tra il 16 ottobre 1998 e il
17 marzo 1999.
Considerato:
    1.  Rileva,  preliminarmente, la Sezione che risulta essere stata
nel  frattempo  parzialmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di
vedersi  riconoscere il periodo di tirocinio quale revisore contabile
da  esso  svolto dopo la emanazione del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1998,  n.  99,  e  prima
dell'iscrizione nel registro del tirocinio previsto dall'art. 5 dello
stesso regolamento.
    Come  esposto  in  premessa,  infatti,  l'art.  5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 luglio 2000, n. 233, nel modificare
l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del
1998,  ha stabilito che la durata triennale del tirocinio venga fatta
decorrere  non  piu'  dal  momento  della iscrizione nel registro, ma
dalla  data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro, in
epoca  posteriore al 1 maggio 1998. Nel caso in esame, quindi, avendo
l'interessato  presentato la domanda di iscrizione il giorno 17 marzo
1999,  da  tale  data  deve ritenersi pienamente valido il periodo di
tirocinio effettivamente svolto dal medesimo, con soddisfazione della
pretesa da quest'ultimo avanzata al riguardo.
    Per  questa parte deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione
della materia del contendere.
    2.  Restano  da  esaminare  le questioni, sollevate con i diversi
motivi   di   gravame,   intese   specificamente   a  far  valere  il
riconoscimento  di  tutto  il periodo di tirocinio svolto anche prima
dell'iscrizione nell'apposito registro.
    Come  accennato  sopra,  la  sopravvenuta  norma  del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 233 del 2000, ha bensi' comportato in
concreto  un  parziale  accoglimento della pretesa del ricorrente, ma
rimane   ancora   insoddisfatta   la   pretesa  relativa  al  periodo
intercorrente tra l'effettivo inizio del tirocinio (30 luglio 1998) e
la  presentazione da parte del ricorrente della domanda di iscrizione
al registro (in data 17 marzo 1999).
    In   proposito   il   Collegio  ritiene  opportuno  sottolineare,
anzitutto,  che la surricordata modifica della disciplina dettata dal
decreto  del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, ad opera del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 233 del 2000, non puo'
comunque  comportare  effetti  preclusivi  all'esame  del  merito del
ricorso  di  cui  si  discute,  ed  in  particolare delle censure, di
carattere prioritario, rivolte avverso l'art. 43 del ripetuto decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 99 del 1998, e cio' perche' tale
norma reca disposizioni di natura esclusivamente transitoria, che non
possono comunque ritenersi incise dalla nuova normativa sopravvenuta,
la  quale detta, invece, disposizioni relative al regime generale che
dovra' essere osservato in via permanente per il calcolo della durata
del tirocinio.
    Cio' posto, puo' passarsi all'esame delle censure dedotte avverso
il  menzionato art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.
99  del  1998,  nella  parte  in  cui  stabilisce la riconoscibilita'
soltanto   del  periodo  di  tirocinio  svolto  precedentemente  alla
emanazione  del  regolamento  e  con  esclusione, quindi, di tutto il
periodo  successivo, fino al momento dell'iscrizione nel registro, di
cui si prevedeva la successiva istituzione.
    Nell'ambito  dei  diversi  motivi  di  ricorso, e segnatamente in
quelli  contrassegnati  con le lettere b) e c), il ricorrente deduce,
tra  l'altro,  il  vizio  di violazione di legge, ed in ispecie delle
norme che hanno stabilito un criterio di continuita' tra le attivita'
professionali  di  revisore  contabile  e  di  revisore ufficiale dei
conti,  nonche'  di violazione dei principi, di rango costituzionale,
di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza nella disciplina di situazioni
come  quelle  contemplate  dalla norma transitoria in questione. Tali
doglianze,  ad  avviso  del  Collegio,  sono  da  ritenere fondate ed
assorbenti.
    La  Sezione  si'  e'  gia'  occupata  di  analoga  questione, con
precedente  parere  n. 2072/2000, in data 13 febbraio 2001, e ritiene
di  dover  confermare  detta  pronuncia,  che  ha  concluso nel senso
dell'illegittimita'  della  disciplina  transitoria di cui si tratta,
sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
    Va  rammentato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
nel   dare   attuazione   alla   direttiva  n.  84/253/CEE,  relativa
all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti  contabili,  ha  istituito  il  nuovo registro dei revisori
contabili,  l'iscrizione  nel quale avviene a seguito del superamento
di  apposito esame. Nella prima formazione del registro, peraltro, e'
stata espressamente prevista la diretta iscrizione degli appartenenti
a  talune  categorie  tra  le  quali,  in primo luogo, e' contemplata
quella  dei  soggetti  iscritti  (o  che  abbiano  titolo  per essere
iscritti)  nel  ruolo  dei  revisori  ufficiali  dei  conti, con cio'
riconoscendo    la   sostanziale   equivalenza   delle   due   figure
professionali in questione.
    E'  evidente,  pertanto,  che  in  attesa  delle  relative  norme
regolamentari   di  esecuzione  (emanate  solo  con  il  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 99 del 1998, nonostante che l'art. 14
del  decreto  legislativo  n. 88 prevedesse un termine di centottanta
giorni)  per  lo  svolgimento  del tirocinio, in assenza di qualsiasi
nuova   disposizione   in  proposito,  non  poteva  applicarsi  altra
disciplina che quella previgente, con conseguente necessita' che tali
attivita'  fossero  positivamente  ed integralmente valutate anche in
vista  dell'ammissione  all'esame previsto per l'iscrizione nel nuovo
registro dei revisori contabili.
    Questa   e'  proprio  la  finalita'  che  ha  inteso  raggiungere
l'impugnato  art.  43  del  regolamento,  il  quale  ha espressamente
previsto  che debba tenersi conto del periodo di tirocinio pregresso,
stabilendo  pero' che potesse essere valutato solo il periodo "svolto
precedentemente all'emanazione del presente regolamento" e ancorando,
quindi, la cessazione della rilevanza dell'attivita' di praticantato,
gia'  regolarmente  svolta  dagli  interessati,  ad  un  elemento  di
carattere  puramente  formale  e  non ricollegabile ne' alla concreta
predisposizione   dell'apposito  registro  del  tirocinio,  ne'  alle
determinazioni  degli  organi  competenti  a  decidere in ordine alla
effettiva iscrizione nel registro medesimo.
    Tale  scelta  normativa  si  e'  rivelata improvvida per un ampio
numero   di   candidati  i  quali,  come  l'attuale  ricorrente,  pur
continuando   a  svolgere  le  medesime  funzioni  di  controllo  dei
documenti  contabili,  gia' in precedenza espletate come tirocinanti,
si  sono  visti decurtare un periodo piu' o meno lungo dell'attivita'
professionale   valutabile  ai  fini  dell'ammissione  all'esame  per
revisore  contabile. La norma in parola si palesa anche incoerente ed
irrazionale  ove  si  consideri  che essa non offriva alcun rimedio a
tale  perdita,  ponendo  in  definitiva sullo stesso piano situazioni
chiaramente  differenti  ed  eterogenee, come quella dei soggetti che
gia'  svolgevano  attivita'  di  tirocinanti  e quella di coloro che,
invece, non svolgevano alcuna attivita' del genere.
    Risulta,  peraltro, che la competente Commissione centrale si era
resa ben conto della sostanziale iniquita' della norma, tanto e' vero
che,  con  pronuncia  di  carattere generale in data 13 ottobre 1998,
verbale  n. 6, aveva ritenuto di superare la lettera della norma, per
consentire la valutazione del periodo di tirocinio fino al 16 ottobre
1998, data di istituzione dell'apposito registro del tirocinio.
    Tale   posizione   viene   fatta   propria   dall'Amministrazione
riferente,  la quale sottolinea che - a suo giudizio - solo in questo
modo  possono  essere  pienamente esercitate le funzioni ministeriali
volte  a  controllare  lo  svolgimento  del tirocinio; altrimenti, in
talune  ipotesi,  la  tardiva presentazione della domanda da parte di
chi  abbia  gia' svolto un triennio di attivita', potrebbe consentire
al  medesimo  di  chiedere  di  partecipare all'esame, senza lasciare
all'Amministrazione la possibilita' di effettuare alcun controllo.
    Le  anziesposte argomentazioni non sembrano, tuttavia, persuasive
ove  si consideri, da un lato, che si tratta di una norma transitoria
intesa   a  riconoscere  le  situazioni  maturate  sulla  base  della
normativa previgente, tra le quali poteva anche verificarsi l'ipotesi
di  maturazione  del  triennio  gia'  alla  data  di  emanazione  del
regolamento;  dall'altro  lato,  che la mancata indicazione, da parte
della  stessa  norma  transitoria,  di  un  termine  tassativo per la
presentazione  dell'istanza  per  il  riconoscimento  delle attivita'
pregresse,  non  potrebbe  consentire  il  pregiudizio  di  posizioni
soggettive  venutesi  a  creare  in  piena aderenza alla normativa in
vigore.  In ogni caso, infine, non appare esatta l'affermazione circa
l'impossibilita'      di     qualsiasi     controllo     da     parte
dell'Amministrazione,  tenuto  conto  che  deve  essere  sottoposto a
valutazione  anche l'attestato del professionista presso il quale si'
sia gia' svolto il tirocinio.
    In  conclusione,  la  norma  regolamentare  impugnata  si  palesa
illegittima  nella parte in cui limita la valutabilita' del tirocinio
con  riferimento all'attivita' svolta precedentemente alla emanazione
del  regolamento,  mentre  sarebbe  stato necessario far riferimento,
sulla  base dei principi sopra enunciati, a tutto il periodo relativo
all'attivita' svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel
nuovo registro del tirocinio.
    Appaiono,  conseguentemente,  illegittime anche le determinazioni
della   competente   Commissione   centrale  e  del  Ministero  della
giustizia, adottate sulla base della norma regolamentare in parola ed
oggetto, anch'esse, dell'impugnativa in esame.
    Tutti  gli anzidetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, in
parte qua, in accoglimento del proposto gravame, restando in tal modo
assorbita ogni altra connessa questione prospettata dall'interessato.
    Ai  sensi  dell'art.  14, terzo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, l'Amministrazione dovra'
sottoporre  l'annullamento  delle  norme contenute nel citato art. 43
alle medesime forme di pubblicazione impiegate per l'emanazione delle
norme stesse.
                               P.Q.M.
    Esprime  il  parere  che  in  parte  debba  essere  dichiarata la
cessazione  della  materia  del  contendere  in  ordine al ricorso in
oggetto  e  che  in parte il ricorso stesso debba essere accolto, nei
sensi indicati in motivazione.

                            Il presidente
                             Catallozzi

                            Il segretario
                              Mustafa'

                             L'estensore
                                Lodi