Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo  avra' inizio il collocamento della quarantesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9  luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta della
trentanovesima  tranche  con  almeno  una  richiesta effettuata ad un
prezzo   non   inferiore   al  "prezzo  di  esclusione".  La  tranche
supplementare  verra'  assegnata  con  le  modalita'  indicate  negli
articoli  11  e  12  del  citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto
applicabili,   e   verra'   collocata  al  prezzo  di  aggiudicazione
determinato  nell'asta  relativa  alla  tranche di cui all'art. 1 del
presente decreto.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 15 novembre 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  "ordinarie" dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di
cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.