Art. 3. I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente decreto.