Art. 2.
         Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
costituire  o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi,  di  piu'  societa'  a  responsabilita'  limitata con capitale
iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione
di  una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  dello Stato e degli
altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa' possono essere
costituite  anche  con atto unilaterale del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste
dall'articolo 2497,   secondo   comma,   del   codice  civile.  Delle
obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti
i  finanziamenti  di  cui al comma 2, nonche' di ogni altro creditore
nell'ambito  di  ciascuna  operazione  di cartolarizzazione, risponde
esclusivamente  il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al
comma  2.  ((  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
Parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere dalla data di costituzione
delle   societa'   di   cui   al   presente   comma,   sui  risultati
economico-finanziari conseguiti. ))
  2.  Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma 1 effettuano le
operazioni   di  cartolarizzazione,  anche  in  piu'  fasi,  mediante
l'emissione  di  titoli  o  l'assunzione  di  finanziamenti. Per ogni
operazione   sono   individuati   i   beni   immobili   destinati  al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti
i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito  nell'ambito  dell'operazione  di  cartolarizzazione, dalle
societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e degli altri enti
pubblici  o  di  terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti  da  quello  delle  societa' stesse e da quello relativo alle
altre  operazioni.  Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse
azioni  da  parte  di  qualsiasi  creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da
esse reperiti.
  3.   Con  i  decreti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3  sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti
dalle  societa'  di  cui  al  comma 1 beneficiano in tutto o in parte
della  garanzia  dello  Stato  e  sono  specificati  i  termini  e le
condizioni della stessa.
  4.  Alle  societa'  di  cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute  nel  titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b)
e  c),  e  4,  e  dell'articolo  107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
  5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati
ai  fini  fiscali  ai  titoli  di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  (( e si
considerano  emessi  all'estero qualora siano ammessi a quotazione in
almeno  un  mercato  regolamentato  estero  ovvero ne sia previsto il
collocamento  anche  sui  mercati  esteri.  ))  Gli interessi e altri
proventi  corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti effettuati da
soggetti  non  residenti,  esclusi i soggetti residenti negli Stati o
nei  territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal
decreto  del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella  (( Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti
dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  ai  fini  delle operazioni di
cartolarizzazione  ivi  indicate,  non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
  6.  Ciascun  patrimonio  separato di cui al comma 2 non e' soggetto
alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  Le  operazioni  di cartolarizzazione di cui al comma 1 e
tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti  e  prestazioni posti in
essere  per il perfezionamento delle stesse, (( nonche' le formalita'
ad   essi   connesse,   ))  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra  imposta indiretta, (( nonche' da ogni altro tributo o diritto.
))  Ai  fini  dell'imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
immobili,  i  trasferimenti di beni immobili alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti
passivi   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  sono  i  gestori
individuati  ai  sensi  del  comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per
tutta  la  durata  della  gestione,  nei  limiti in cui l'imposta era
dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non
si  applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600,  sugli  interessi  ed  altri proventi dei conti correnti bancari
delle  societa'  di  cui  al  comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta   sul   valore   aggiunto  le  locazioni  in  favore  di
amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  territoriali  e altri
soggetti pubblici.
  7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
per  quanto  compatibili.  In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della
medesima  legge,  la  riscossione  dei  crediti ceduti e dei proventi
derivanti  dalla  dismissione  del patrimonio immobiliare puo' essere
svolta,  oltre  che  dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari
indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
In   tale   caso  le  operazioni  di  riscossione  non  sono  oggetto
dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  2497  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.   2497  (Scioglimento  e  liquidazione).  -  Allo
          scioglimento   e   alla   liquidazione  della  societa'  si
          applicano le disposizioni degli articoli da 2448 a 2457. La
          maggioranza  necessaria  per  la  nomina  e  la  revoca dei
          liquidatori   e'   quella   richiesta  dall'art.  2486  per
          l'assemblea straordinaria.
              In   caso   di   insolvenza   della  societa',  per  le
          obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono
          appartenute    ad    un   solo   socio,   questi   risponde
          illimitatamente:
                a) quando  sia una persona giuridica ovvero sia socio
          unico di altra societa' di capitali;
                b) quando  i  conferimenti non siano stati effettuati
          secondo  quanto  previsto  dall'art.  2476, secondo e terzo
          comma;
                c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita'
          prescritta dall'art. 2475-bis".
              - Il  titolo  V  del testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia  (decreto  legislativo  1 settembre
          1993,   n.  385),  reca:  "Soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario".
              - Si  riporta il testo degli articoli 106, commi 2 e 3,
          e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
              "2.  Gli  intermediari  finanziari indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e
          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli
          articoli 108 e 109".
              "Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il Ministro del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la Consob, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli  86,  com-mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47".
              - Il  testo  dell'art.  31  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e' il seguente:
              "Art.  31  (Interessi  delle obbligazioni pubbliche). -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente  per l'adempimento di funzioni statali o per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio".
              - Il  titolo  del  decreto  del  Ministro delle finanze
          4 maggio  1999,  e' il seguente: "Individuazione di Stati e
          territori   aventi   un   regime   fiscale   privilegiato",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107.
              - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          il seguente:
              "2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche operano una
          ritenuta  del  27 per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'Ente poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
          cui  al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
          43,  e  sugli  altri  fondi  finalizzati  alla gestione del
          debito pubblico.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti".