Art. 3.
              Modalita' per la cessione degli immobili
  1.  I  beni  immobili  individuati ai sensi dell'articolo 1 possono
essere  trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi
del  comma  1  dell'articolo  2  con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale.  L'inclusione nei decreti
produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. ))
  Con gli stessi decreti sono determinati:
    a)  il  prezzo  iniziale  che  ((  le societa' corrispondono )) a
titolo  definitivo  a fronte del trasferimento dei beni immobili e le
modalita'  di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere
rappresentato da titoli;
    b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che ((
le  societa'  realizzano  ))  per finanziare il pagamento del prezzo.
All'atto  di  ogni  operazione  di  cartolarizzazione  e' nominato un
rappresentante  comune  dei  portatori dei titoli, il quale, oltre ai
poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  a  tutela dell'interesse dei
portatori  dei  titoli,  approva  le  modificazioni  delle condizioni
dell'operazione;
    c) l'immissione  ((  delle  societa'  ))  nel  possesso  dei beni
immobili trasferiti;
    d) la  gestione  dei  beni  immobili  trasferiti  e dei contratti
accessori,   da   regolarsi  in  via  convenzionale  con  criteri  di
remunerativita';
    e) le  modalita'  per  la  valorizzazione e la rivendita dei beni
immobili trasferiti.
  1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili  di  enti pubblici
soggetti  a  vigilanza  di  altro  Ministero,  i decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il
Ministro vigilante.
((  Per  i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico
i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. ))
  2.  Fino  alla  rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del
comma  1  i  gestori  degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,
lettera  d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese
per   gli   interventi   necessari   di   manutenzione   ordinaria  e
straordinaria,  nonche'  per  l'adeguamento  dei  beni alla normativa
vigente.
  3.   E'   riconosciuto   in  favore  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto,
in  forma  individuale  e  a  mezzo  di mandato collettivo, al prezzo
determinato  secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di
esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1.  Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
  4.   E'   riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale, con reddito familiare complessivo
annuo  lordo,  determinato con le modalita' previste dall'articolo 21
della  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive (( modificazioni, ))
inferiore  a  (( 19.000 euro,)) al rinnovo del contratto di locazione
per  un  periodo  di  nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare (( alle
societa'  ))  di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del
medesimo  canone  di  locazione  in  atto  alla  data di scadenza del
contratto.  Per  le  famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o
con  componenti  disabili il limite del reddito familiare complessivo
lordo,  determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente,
e'  pari  a  (( 22.000 euro. )) Per le unita' immobiliari occupate da
conduttori  ultrasessantacinquenni  e' consentita l'alienazione della
sola nuda proprieta', (( quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione  e  prelazione  di  cui  al  comma 5  con riferimento al solo
diritto di usufrutto. ))
  5.   E'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  in  favore  dei
conduttori  delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il
caso  di  vendita  degli  immobili ad un prezzo inferiore a quello di
esercizio   dell'opzione.  Il  diritto  di  prelazione  eventualmente
spettante  ai  sensi  di  legge  ai  conduttori  delle singole unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere
esercitato  unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il  diritto  di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e'
successiva  ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della
prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
  6.  I  diritti  dei  conduttori  sono  riconosciuti se essi sono in
regola  con  il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre
che  non  sia  stata  accertata l'irregolarita' della locazione. Sono
inoltre   riconosciuti   i   diritti   dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale  purche'  essi  o gli altri membri
conviventi  del  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di altra
abitazione  adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza.  I  diritti  di  opzione e di prelazione spettano anche ai
familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del  conduttore con lui
conviventi  ed  ai  portieri  degli stabili oggetto della vendita, in
caso di eliminazione del servizio di portineria.
  7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari
e'  determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di
mercato,  prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite
di  immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le
unita'  immobiliari  libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale  e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori
non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste
in   vendita   al   miglior   offerente   individuato  con  procedura
competitiva,  le  cui caratteristiche sono determinate dai decreti di
cui  al  comma  1,  fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.
  8.   Il   prezzo   di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte
in  opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari
al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito
del  30 per  cento.  Per  i  medesimi immobili e' altresi' confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in  favore  esclusivamente  dei  conduttori che acquistano a mezzo di
mandato   collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  che
rappresentano   almeno  l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
  9.  La  determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene
immobile   e   unita'   immobiliare,   nonche'   l'espletamento,  ove
necessario,   delle  attivita'  inerenti  l'accatastamento  dei  beni
immobili  trasferiti  e la ricostruzione della documentazione ad essi
relativa,  possono  essere  affidati  all'Agenzia  del territorio e a
societa'  aventi  particolare  esperienza  nel  settore  immobiliare,
individuate  con  procedura  competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1.
  10.  I  beni  immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi
nei  programmi  straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive(( modificazioni, ))
che  non  sono  stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
  11.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da
quelli  di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del
31 ottobre  2001,  sono  alienati con le modalita' di cui al presente
decreto.  La  disposizione  non  si  applica  ai beni immobili ad uso
prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali   emana   direttive  agli  enti  previdenziali  pubblici  per
l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
  12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto
agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni  medesimi. Le relative
disponibilita'  sono  acquisite al bilancio per essere accreditate su
conti  di  tesoreria  vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle
giacenze  e'  riconosciuto  un  interesse  annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' (( abrogato ))
il  comma  3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
copertura  delle  riserve  tecniche e delle riserve legali degli enti
previdenziali  pubblici  vincolati  a costituirle e' realizzata anche
utilizzando  il  corrispettivo  di  cui  al  comma 1, lettera a), e i
proventi  di  cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di  accesso  alla  Tesoreria  centrale  dello Stato per anticipazioni
relative  al  fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n.  370,  nonche'  dell'articolo 35  della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
  13.  Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio
sul  patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con
((  l'Agenzia  del  territorio,  ))  sono individuati gli immobili di
pregio.  Si  considerano  comunque di pregio gli immobili situati nei
centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti
di  cui  al  comma  1,  su  proposta dell'Osservatorio sul patrimonio
immobiliare  degli  enti  previdenziali, di concerto con (( l'Agenzia
del territorio. ))
  14.  Sono  nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati
per  effetto  dell'esercizio  del diritto di opzione e del diritto di
prelazione   prima   che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data
dell'acquisto.
  15.   Ai   fini   della   valorizzazione   dei  beni  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  convoca  una  o  piu' conferenze di
servizi    o   promuove   accordi   di   programma   per   sottoporre
all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione  degli immobili
individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1
sono  stabiliti  i  criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati  dal  procedimento  di  una quota, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati.
  16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1 produce gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della
societa'  beneficiaria  del trasferimento. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 1.
  17.  Il  diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui
beni  immobili  trasferiti  ai  sensi  del comma 1, non si applica al
trasferimento  ivi  previsto  e puo' essere esercitato all'atto della
successiva  rivendita  dei  beni  da  parte  ((  delle societa'. )) I
trasferimenti  di  cui  al comma 1 e le successive rivendite non sono
soggetti  alle  autorizzazioni  previste dal testo unico di cui al ((
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, )) ne' a quanto disposto
dal  comma  113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente  il diritto di prelazione degli enti locali territoriali,
((  e  dall'articolo 19 )) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato  dall'articolo  1  della  legge  2 aprile  2001,  n.  136,
concernente  la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione
di  beni  immobili  statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti
pubblici  territoriali  e  gli altri soggetti pubblici non possono in
alcun  caso  rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto.  (( Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma
non   si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che  intendono
acquistare  beni  immobili  ad  uso non residenziale per destinarli a
finalita' istituzionali degli enti stessi. ))
  18.  Lo  Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  sono esonerati dalla
consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  dei beni e alla
regolarita'  urbanistica-edilizia  e fiscale. Restano fermi i vincoli
gravanti  sui  beni  trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo'
essere  disposta  in  favore  ((  delle  societa' beneficiarie )) del
trasferimento  la  garanzia  di  un valore minimo dei beni (( ad esse
trasferiti )) e dei canoni di locazione.
  19.  Per  la  rivendita dei beni immobili (( ad esse trasferiti, le
societa'  sono  esonerate )) dalla garanzia per vizi e per evizione e
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla
regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale. La garanzia per vizi e
per  evizione  e'  a  carico  dello  Stato  ovvero dell'ente pubblico
proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento  (( a favore delle
societa'.  ))  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662, si applicano alle rivendite (( da
parte  delle societa' )) di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi
del  comma  1. (( Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni
immobiliari  di  cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La
stessa  riduzione si applica aglionorari notarili per la stipulazione
di  mutui  collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle
ipotesi  disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1
settembre  1993,  n.  385.  In  caso  di cessione ai conduttori detti
onorari  sono  ridotti  al  25 per cento. I notai, in occasione degli
atti   di   rivendita,   provvederanno  a  curare  le  formalita'  di
trascrizione,  di  intavolazione  e  di voltura catastale relative ai
provvedimenti  e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e
dai  commi  1  e  1-bis  del presente articolo se le stesse non siano
state gia' eseguite.
  20.  Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro
il  26 settembre  2001  sono  vendute,  anche  successivamente  al 31
ottobre   2001,   al   prezzo   e   alle  altre  condizioni  indicati
nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari, escluse quelle considerate di
pregio  ai  sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza
della  citata  offerta  in  opzione,  abbiano manifestato volonta' di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo e alle condizioni
determinati  in  base alla normativa vigente alla data della predetta
manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non
individuale,  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo di cui al secondo
periodo  del  comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole
unita'  immobiliari  optate  e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80  per  cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile,
al netto di quelle libere. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104 (Attuazione della
          delega conferita dall'art. 3, comma 27 della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  in  materia  di  dimissioni del patrimonio
          immobiliare   degli   enti   previdenziali  pubblici  e  di
          investimenti  degli  stessi  in  campo  immobiliare  e'  il
          seguente:
              "8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che
          abbiano  un  reddito  annuo  familiare  determinato  con le
          modalita'  di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
          457,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  non
          superiore  a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere
          realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari
          a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti
          percentuali,  la  cui  rateizzazione  sia al massimo: di 25
          anni  con  un  anticipo  del  15 per cento del prezzo per i
          conduttori  aventi  reddito  annuo familiare fino a lire 36
          milioni;  di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli
          altri  casi.  Le  condizioni  di  rateizzazione  di  cui al
          presente  comma  trovano  applicazione ove l'immobile abbia
          una  superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri,
          maggiorata  del 10 per cento per ogni componente del nucleo
          familiare a partire dal terzo".
              - Il  testo  dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
          457 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
              "Art. 21 (Modalita' per la determinazione del reddito).
          -  Ai  fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti dal
          presente   titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di
          eventuali  punteggi  preferenziali  per  la  formazione  di
          graduatorie  degli  aventi  diritto, il reddito complessivo
          del  nucleo  familiare  e' diminuito di lire un milione per
          ogni  figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini,
          qualora  alla  formazione  del  reddito predetto concorrano
          redditi  da  lavoro  dipendente, questi, dopo la detrazione
          dell'aliquota  per ogni figlio che risulti essere a carico,
          sono calcolati nella misura del 60 per cento.
              Per  il  requisito  della  residenza, si applica quanto
          disposto   dall'art.   2,   lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035."
              - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140  (misure  urgenti  per il riequilibrio della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni
          immobiliari)   -  1.  Al  fine  di  consentire  l'immediata
          realizzazione  di un programma straordinario di dismissione
          di  beni  immobiliari  degli enti previdenziali pubblici di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  provvede,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto:
                a) a  definire  i  criteri  per  la  stima del valore
          commerciale   del   predetto  programma  sulla  base  delle
          valutazioni  correnti  di  mercato,  relative  ad  immobili
          aventi analoghe caratteristiche;
                b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni
          allo  scopo  fornite  dai predetti enti, i beni oggetto del
          predetto  programma per un valore complessivo non inferiore
          a lire 3.000 miliardi;
                c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto
          dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita'
          e i termini dei relativi pagamenti;
                d) ad  individuare  tramite  procedura competitiva il
          soggetto  disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori
          ai   rispettivi  valori  commerciali  come  sopra  stimati,
          l'intero  complesso  dei beni oggetto del programma, ovvero
          il   compendio   dei   beni  appartenenti  a  ciascun  ente
          interessato,  ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in
          ciascun  compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,
          nel  caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'
          acquistati,   a   garantire  il  rispetto  del  diritto  di
          prelazione  degli eventuali conduttori secondo i criteri di
          cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si
          impegni  a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
          in  favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
          locazione.  Queste  ultime  condizioni  sono  stabilite con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica.
              2.  Gli enti previdenziali di cui al comma 1, stipulano
          con  il  soggetto  o  i  soggetti individuati a norma dello
          stesso   comma  il  contratto  di  alienazione  secondo  il
          relativo  schema-tipo,  entro trenta giorni dal ricevimento
          dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto
          o  dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di
          detto  termine,  il  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  nomina un commissario che provvede in sostituzione
          degli organi ordinari dell'ente.
              2-bis.  Entro  il  31 dicembre  1997,  il  Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza sociale presenta al Parlamento
          una relazione sul programma straordinario di dismissione di
          cui   al  presente  articolo  indicando  per  ciascun  ente
          previdenziale  l'elenco  dei beni gia' alienati e di quelli
          da  alienare,  i criteri utilizzati per la stima del valore
          commerciale,  le  entrate gia' realizzate e quelle attese e
          la tipologia degli acquirenti.
              2-ter.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale  definiscono  ulteriori  programmi  di
          dismissione   di   beni   e  diritti  immobiliari  di  enti
          previdenziali  pubblici,  indicandone, anche in deroga alle
          norme  vigenti,  modalita',  tempi e ogni altra condizione.
          Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i diritti attribuiti ai
          conduttori  dalle  norme  vigenti,  anche in relazione alle
          condizioni  di  maggiore  favore  rispetto  alla disciplina
          generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
          diritti  attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in
          caso  di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          vigila  sulla  attuazione  dei  programmi, intervenendo con
          poteri  sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
          nell'esecuzione  del programma. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
          o  piu'  consulenti  finanziari  o  immobiliari, incaricati
          anche  di  effettuare  la  stima  del valore di mercato dei
          beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
          Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie societa'
          nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
          sono   esclusi   dall'acquisto  di  beni  o  diritti  reali
          conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
          prestato  attivita'  di consulenza e non possono esercitare
          alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto
          di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
              2-quater.  I beni e diritti immobiliari di cui al comma
          2-ter   sono  alienati  anche  in  deroga  alle  nomine  di
          contabilita'   di   Stato.  Essi  possono  essere  alienati
          singolarmente,  a  cooperative  di  abitazione di cui siano
          soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
          intermediari  scelti  con procedure competitive e secondo i
          termini    che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti
          corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere
          gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
          differenza  tra  il  prezzo  di  rivendita  e  il prezzo di
          acquisto,   al   netto   di   una  commissione  percentuale
          progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri
          stabiliti  dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in
          cui   l'intermediario  non  proceda  alla  rivendita  degli
          immobili    nel    termine    concordato,   l'intermediario
          corrisponde  la  differenza  tra il valore di mercato degli
          immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e
          il   prezzo   di   acquisto,  al  netto  della  commissione
          percentuale  di cui al periodo precedente calcolata su tale
          differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui
          l'intermediario   abbia   esperito   inutilmente  tutte  le
          procedure  finalizzate  alla  rivendita,  ivi inclusa anche
          un'asta  pubblica.  In caso contrario, la differenza dovuta
          dall'intermediario  e' calcolata includendo la commissione.
          Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1.
          Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  di  concerto con il Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale, vengono individuati gli
          immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente;
          con   le   stesse   modalita'   puo'  essere  previsto  che
          l'alienazione  degli immobili ad intermediari avvenga senza
          obbligo  di  rivendita  successiva. Sono in ogni caso fatti
          salvi  i  diritti  attribuiti  ai  conduttori  dalle  norme
          vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione
          di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni,
          a  non  piu'  del  50  per cento del valore complessivo del
          programma  di  vendita  degli  immobili  attuato in base al
          presente   articolo,   con   esclusione  della  commissione
          percentuale,  in  questa  ipotesi non pattuita. Il Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale puo' intervenire con
          poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
              2-quinquies.   L'ente   venditore  e'  esonerato  dalla
          consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  o  al
          diritto  sul  bene  producendo  apposita  dichiarazione  di
          titolarita'  del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
          al  20  per  cento.  Per i beni immobili vincolati ai sensi
          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  si  applicano le
          disposizioni d cui agli articoli 24 e seguenti della stessa
          legge.  Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,
          i  beni  immobili  non  vincolati  di proprieta' degli enti
          previdenziali,  compresi quelli la cui esecuzione risale ad
          oltre  50  anni  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto un
          provvedimento  di  riconoscimento  di interesse artistico e
          storico.
              2-sexies.   In   alternativa   alla  realizzazione  dei
          programmi di dismissione di cui al comma 2-ter, il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          sentito  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          puo':
                a) disciplinare    modalita'    e    tempi   per   la
          sottoscrizione   e   la   vendita,   da  parte  degli  enti
          previdenziali,  di  quote di fondi immobiliari istituiti ai
          sensi  dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
          vigilando   sull'attuazione   e   intervenendo  con  poteri
          sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o ritardo dell'ente; il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   si   avvale   dell'assistenza  di  uno  o  piu'
          consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
          valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
          contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra
          primarie   societa'   nazionali  ed  estere.  I  consulenti
          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna
          attivita'  professionale  o  di  consulenza in conflitto di
          interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
                b) definire  modalita'  e  tempi  di un'operazione di
          cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli
          immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e
          intervenendo  con  poteri  sostitutivi in caso di inerzia o
          ritardo  dell'ente;  il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica si avvale dell'assistenza di
          uno  o  piu'  consulenti finanziari scelti, anche in deroga
          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure
          competitive  tra  primarie  banche  nazionali ed estere. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e' autorizzato a prestare la garanzia dello Stato
          per  il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione
          di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati
          non  possono esercitare alcuna attivita' professionale o di
          consulenza  in  conflitto di interessi con i compiti propri
          dell'incarico ricevuto.
              2-septies.  Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia
          stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota
          di immobili per un valore pari almeno alla meta' del valore
          complessivo  del  programma  di cui al comma 1, con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato con le
          modalita'  di  cui  al comma 2-quater, puo' essere disposto
          che  la  realizzazione  del detto programma avvenga secondo
          quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
              2-octies.  Qualora  alla  data del 29 febbraio 2000, il
          programma  di  alienazione  di  immobili  residenziali come
          definito  alla  data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
          lavoro  e  della previdenza sociale risulti, sulla base dei
          relativi  atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  emanato  con le
          modalita'  di  cui  al comma 2-quater, puo' essere disposto
          che  la  realizzazione  del detto programma avvenga secondo
          quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
              2-nonies.  I  proventi  della  dismissione  dei  beni e
          diritti   immobiliari   prevista   dal   presente  articolo
          affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
          diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti
          beneficiario  di  trasferimenti a copertura di disavanzi, i
          ricavi    sono    acquisiti    al   bilancio   per   essere
          successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
          intestati  all'ente  venditore; sulle giacenze il Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          corrisponde  un  interesse  pari  al rendimento medio degli
          immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli
          enti  non  assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
          giacenza  determinata  per  l'applicazione  della  presente
          disposizione  si applica il tasso d'interesse annuo fissato
          con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,   ai   sensi  del  terzo  comma
          dell'art.  1  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720, per le
          contabilita'   speciali   fruttifere  intestate  agli  enti
          soggetti al regime di tesoreria unica".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 23
          dicembre  1999,  n.  488,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art.  2.  (Dimissione di beni e diritti immobiliari di
          enti previdenziali) 1-2 (omissis).
              3. (Abrogato).
              4.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  2-ter  a
          2-quinquies  del-l'art.  7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo;
          possono  essere  adottate,  in quanto applicabili, da parte
          degli  enti previdenziali per l'attuazione del programma di
          dismissione   di   beni   immobiliari  di  cui  al  decreto
          legislativo  16 febbraio  1996,  n. 104, come definito alla
          data  del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  e  di  cui  all'art.  7, comma 1, del
          medesimo  decreto-legge  n.  79  del  1997, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  n.  140  del  1997.  L'ente
          venditore  e'  tenuto  a  dare priorita' all'alienazione, a
          favore  dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi
          del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio
          1996,  n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente
          dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge. In tale
          caso  l'ente venditore e' tenuto a determinare il prezzo di
          vendita  con  precedenza su ogni altro immobile, secondo le
          norme previste.
              5. All'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono
          inserite  le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di
          abitazione di cui siano soci gli inquilini";
                b) alla  lettera  c),  dopo  le  parole: "di cui alla
          lettera  b)"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nonche' le
          modalita'  di  determinazione  del prezzo di vendita di cui
          alla lettera d)".
              6.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
          presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
          analiticamente   gli   elementi   di  tutte  le  operazioni
          immobiliari di cui al presente articolo."
              - Il  testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
          370  (Norme  in  materia  di  attribuzioni e di trattamento
          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
          assicurare   il   pagamento  delle  pensioni  INPS)  e'  il
          seguente:
              "Art. 16. Servizio pagamento pensioni INPS.
              Per   il  servizio  relativo  ai  pagamenti,  da  parte
          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
          varie   forme   di   assicurazione  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale,   quest'ultimo   e  tenuto  a
          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la
          Tesoreria   centrale,  almeno  cinque  giorni  prima  della
          scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
              Per  la  precostituzione del fondo di cui al precedente
          comma,  l'istituto,  in  caso  di  disavanzo delle gestioni
          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, si avvale
          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive
          da esso amministrate.
              In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma
          sono   autorizzate   per   il   pagamento   delle  pensioni
          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei
          limiti   delle   somme   dovute  dallo  Stato  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi
          previsti  dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827,  saranno  per  contro  regolati i debiti contributivi
          dello  Stato  verso  l'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale.
              Qualora   si   manifestino   esigenze   finanziarie  di
          carattere  eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro puo'
          disporre  che  siano superati i limiti di cui al precedente
          comma.
              In  tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
          dovuto  da  parte  dell'istituto un interesse in misura non
          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla banca di
          emissione.
              Con  decreto  del Ministro per il tesoro sono stabilite
          le modalita' di attuazione del presente articolo".
              - Il  testo  dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo) e' il seguente:
                "Art.  35 (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP). - 1.
          Le   anticipazioni   di   tesoreria  concesse  dallo  Stato
          all'INPS,   al   fine   di  garantire  il  pagamento  delle
          prestazioni   erogate   dall'ente   medesimo,   nei  limiti
          dell'importo   di   lire   121.630   miliardi  maturato  al
          31 dicembre  1995,  si intendono trasferimenti definitivi a
          titolo  di finanziamento delle prestazioni assistenziali di
          cui   all'art.  37  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88  e
          successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo,
          nei  limiti  di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a
          favore  della  gestione  di  cui  all'art.  29  della legge
          9 marzo  1989,  n.  88.  Per  le anticipazioni concesse nel
          corso   degli   esercizi   1996   e  1997,  ai  fini  della
          determinazione  dei  relativi  importi,  si provvede con la
          procedura  di  cui  al  comma  2, sulla base dei rispettivi
          consuntivi.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con  proprio  decreto, provvede
          alle   occorrenti   operazioni  di  sistemazione  contabile
          derivanti   dall'applicazione  del  presente  articolo.  Il
          complesso  degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS
          interessate e' definito con la procedura di cui all'art. 14
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241   e  successive
          modificazioni,  anche  per  gli  anni successivi rispetto a
          quelli indicati al comma 1, ove interessati.
              3.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario 1999 sono
          autorizzati  trasferimenti  pubblici  in favore dell'INPS e
          dell'INPDAP  a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
          anticipazione  sul  fabbisogno  finanziario  delle gestioni
          previdenziali nel loro complesso.
              4.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di tesoreria
          usufruite  dall'INPS  per  gli esercizi 1997 e 1998, per il
          tramite  dell'Ente  poste  italiane e successivamente della
          societa'  Poste  italiane S.p.a., al fine di fronteggiare i
          fabbisogni  finanziari  delle  gestioni previdenziali, sono
          autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
          quali  regolazioni  contabili  delle  anticipazioni  stesse
          sulla  base  delle risultanze del relativo rendiconto, come
          modificate,  limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione
          del   comma   1.  Tali  trasferimenti,  comunque  a  titolo
          anticipato,  sono  effettuati  in  favore  dell'INPS con il
          vincolo di destinazione alla societa' Poste italiane S.p.a.
          al  fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle
          anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
              5.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di tesoreria
          usufruite   dall'INPDAP   a  tutto  il  1998,  al  fine  di
          fronteggiare   i   fabbisogni   finanziari  delle  gestioni
          previdenziali,  sono autorizzati trasferimenti a carico del
          bilancio  dello  Stato  quali  regolazioni  contabili delle
          anticipazioni   stesse  sulla  base  delle  risultanze  del
          relativo rendiconto.
              6.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5, e'
          istituita  presso  l'INPS  e  presso  l'INPDAP  un'apposita
          contabilita'   nella  quale  sono  evidenziati  i  rapporti
          debitori   verso   lo   Stato   da   parte  delle  gestioni
          previdenziali  che  hanno  beneficiato  dei trasferimenti a
          carico del bilancio dello Stato.
              7.   Resta   stabilito   nei   confronti   dell'INPS  e
          dell'INPDAP  quanto disposto dall'art. 59, comma 34, ultimo
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
              8.  E'  confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla
          legge  8 agosto  1995,  n.  335,  e dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  per  la  gestione separata dei trattamenti
          pensionistici ai dipendenti dello Stato.
              9.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          emanate,  ove  necessario, norme di attuazione del presente
          articolo.".
              - Per   il  testo  dell'art.  2644  c.c.  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Il titolo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490,  e'  il  seguente:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a
          norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.".
              - Il  testo  del  comma  113  dell'art.  3  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "113.  In  caso  di  alienazione dei beni conferiti, ai
          sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi
          dell'art.  14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
          sostituito  dal comma 111, di alienazione dei beni immobili
          e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non
          conferiti  nei  medesimi fondi, secondo quanto previsto dal
          comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma
          112,  gli  enti  locali  territoriali possono esercitare il
          diritto di prelazione.".
              - Il  testo  dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
          e  lo  sviluppo),  come  modificato dall'art. 1 della legge
          2 aprile 2001, n. 136 e' il seguente:
              "Art.    19.   (Beni   immobili   statali)   - 01.   Le
          amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
          pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle
          finanze  e  all'Agenzia  del  demanio,  dalla data di piena
          operativita'  della  stessa, determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,   lo  sviluppo,  la  valorizzazione  o  l'utilizzo  di
          determinati  beni  o  complessi  immobiliari appartenenti a
          qualsiasi   titolo  allo  Stato,  presentando  un  apposito
          progetto.
              1.   Nell'ambito  del  processo  di  dismissione  o  di
          valorizzazione   del  patrimonio  immobiliare  statale,  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, e,
          relativamente  agli  immobili  soggetti  a  tutela,  con il
          Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, nonche',
          relativamente  agli  immobili soggetti a tutela ambientale,
          con il Ministro dell'ambiente anche in deroga alle norme di
          contabilita'  di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
          per  azioni,  anche  appositamente  costituite,  compendi o
          singoli  beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
          per  legge  o  per provvedimento amministrativo o per altro
          titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
          Stato  che  non  ne  dispongano per usi governativi, per la
          loro  piu'  proficua  gestione. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica si avvale di uno
          o  piu'  consulenti  immobiliari  o  finanziari, incaricati
          anche  della  valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
          alle   norme   di  contabilita'  di  Stato,  con  procedure
          competitive  tra  primarie  societa' nazionali ed estere. I
          consulenti    immobiliari   e   finanziari   sono   esclusi
          dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
          reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
          conferimento  o  di  vendita  per le quali abbiano prestato
          attivita'  di consulenza. I valori di conferimento, ai fini
          di  quanto  previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
          determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
          rivalutata.  I  valori  di vendita sono determinati in base
          alla  stima  del  consulente  di  cui al presente comma. Lo
          Stato  e'  esonerato  dalla consegna dei documenti relativi
          alla  proprieta'  o  al diritto sul bene. Il Ministro delle
          finanze  produce  apposita dichiarazione di titolarita' del
          diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
          Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini
          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
          della presente legge.
              1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
          99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
          successive modificazioni.
              1-ter.   All'atto   della   costituzione  dell'apposita
          societa'  ai  sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
          e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
          cui  circoscrizione  ricadono  i  beni,  se  il progetto di
          valorizzazione  e  gestione  dei  beni  e' presentato dagli
          stessi  comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa' e'
          rappresentato   dal   valore   dei   beni   conferiti.   La
          partecipazione  di  altri  soci  pubblici o privati avviene
          mediante  aumento  di capitale riservato ai soci stessi, da
          sottoscrivere  esclusivamente  in danaro. Se il progetto e'
          presentato  da  una  amministrazione  dello Stato ovvero da
          altri  soggetti  pubblici  o  privati, si applica l'art. 3,
          comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              1-quater.   Fino   alla   data  di  piena  operativita'
          dell'Agenzia  del  demanio,  determinata ai sensi dell'art.
          73,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  le  azioni  dello  Stato  spettano  al  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica.
          I proventi  comunque  derivanti  dalle  partecipazioni alla
          societa'   di   cui  al  comma  1-ter,  ovvero  dalla  loro
          alienazione,  sono  ripartiti  in  proporzione  delle quote
          possedute.  Nel  caso  in cui i progetti di valorizzazione,
          sviluppo,  utilizzo  o  gestione  riguardino  immobili  del
          Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
          attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
          e  per  i  fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
          legge.
              2. (Abrogato).
              3.  Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
          essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
          corrispondono  un  compenso  annuo  allo  Stato a titolo di
          corrispettivo per la loro utilizzazione.
              4.  Il  capitale  delle societa' di cui al comma 1-ter,
          fermi  restando  i  vincoli  gravanti sui beni, puo' essere
          ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
              5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
          14   della   legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  la
          individuazione  di  beni  e  di  diritti  reali immobiliari
          costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
          all'art.  14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n. 86, e
          successive  modificazioni.  E' inoltre soppresso il termine
          per  promuovere  la  costituzione  di  fondi  istituiti con
          l'apporto  dei  beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
          della citata legge n. 662 del 1996.
              6.   Possono  essere  affidati  in  concessione  o  con
          contratto  a  privati  o  ad amministrazioni pubbliche, che
          promuovono  e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
          l'adattamento,  la  ristrutturazione  o la ricostruzione di
          beni  immobili  non  piu'  utilizzati  dall'amministrazione
          statale   e   dagli  enti  locali,  per  la  loro  proficua
          utilizzazione   da   parte  degli  stessi  soggetti  e  con
          corresponsione,  per  il tempo di godimento dei beni, di un
          prezzo  all'amministrazione  statale  ed  agli  enti locali
          fissato  tenendo  conto  dell'impegno finanziario derivante
          dall'esecuzione  del  progetto  e del valore di mercato del
          bene.  La  revoca  della  concessione  o la risoluzione del
          contratto  possono essere disposte, in accordo con il terzo
          finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
          concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
          assunte con il terzo finanziatore.
              6-bis.  Nei  casi  in  cui  il  progetto  di  sviluppo,
          valorizzazione  o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
          presentato  ai  sensi  del  comma 01  richieda,  per la sua
          attuazione,    decisioni   rimesse   alle   competenze   di
          amministrazioni  pubbliche  diverse  da quella proponente e
          dall'Agenzia   del   demanio,   puo'   essere  nominato  un
          commissario   straordinario   del   Governo,  da  scegliere
          preferibilmente  tra  i  componenti  della giunta regionale
          competente   per   territorio,   che  promuove  e  cura  il
          coordinamento  degli adempimenti necessari, ivi compresa la
          convocazione  di  una  conferenza di servizi ai sensi degli
          articoli  da  14  a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
          241,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.  Il
          commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
          interessate,  diverse  da  quella proponente e dall'Agenzia
          del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
              6-ter.   Per   particolari   esigenze,   connesse  alla
          localizzazione  e concentrazione degli immobili o complessi
          immobiliari  per  i  quali  siano  stati  proposti,  o  sia
          opportuno  promuovere,  gli  interventi di cui al comma 01,
          puo'    essere   nominato,   in   luogo   del   commissario
          straordinario  previsto  dal  comma  6-bis,  un commissario
          straordinario   del   Governo   con  competenza  estesa  al
          territorio  regionale,  con  i  compiti  di cui al predetto
          comma 6-bis.
              6-quater.  La  conferenza  di  servizi,  per quanto non
          previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
          con  gli  effetti  di  cui  agli articoli da 14 a 14-quater
          della   legge   7   agosto   1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  La  conferenza  approva il
          progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le varianti ai
          piani  di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
          nonche',  per  gli  immobili adibiti ad uso governativo, su
          proposta  del  commissario  straordinario  del Governo, ove
          nominato,    una    loro   diversa   destinazione,   previa
          rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
          servizi  fissa  altresi'  il  termine  entro  il  quale  il
          progetto  medesimo  deve essere attuato. L'approvazione del
          progetto  o  dei  piani  di  cui, rispettivamente, ai commi
          6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
          dell'intervento,  il  trasferimento  della proprieta' degli
          immobili  a  favore  degli  enti  interessati.  Se e' stata
          costituita  la  societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
          esecutivo  dell'intervento  di  sviluppo,  valorizzazione e
          utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il relativo
          piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
          medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
          termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
          del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, dispone la
          retrocessione del bene allo Stato.
              6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato,
          per   i  quali  non  siano  stati  presentati  progetti  di
          valorizzazione  o  gestione  ai  sensi  del  comma  01, non
          adibiti   ad  uso  governativo  ma  compresi  in  piani  di
          sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
          province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su
          richiesta  degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
          sulla   base  di  apposita  convenzione  che  determina  le
          condizioni  e  le modalita' del trasferimento e le quote di
          partecipazione  dello  Stato  alla  fruizione  dei proventi
          derivanti   dalla  successiva  valorizzazione,  gestione  o
          dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
          beni  stessi  allo  Stato,  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, in caso di mancata attuazione del
          piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
          stabilito  nella  convenzione. Si applicano le modalita' di
          seguito  indicate.  I  piani di sviluppo, valorizzazione od
          utilizzo  devono  essere  sottoposti  ad  una conferenza di
          servizi,  istruita  da  un  commissario  straordinario,  da
          scegliere  preferibilmente  tra  i  componenti della giunta
          regionale  competente  per  territorio,  nominato  ai sensi
          dell'art.   11  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          convocata  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, cui
          partecipano  gli  enti  locali  nel cui ambito territoriale
          insistono   gli   immobili   oggetto   del  piano,  nonche'
          rappresentanti    delle   altre   amministrazioni   statali
          interessate,  nominati  dal  Presidente  dei  Consiglio dei
          Ministri,  e  dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
          operativita'   di  cui  all'art.  73,  comma,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
          servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
              7.   All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  salvo  quanto diversamente previsto, si provvede
          con  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica,  del  Ministro  delle  finanze e
          degli altri Ministri competenti.
              8. Resta  comunque  fermo  quanto disposto dall'art. 3,
          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in
          sede    di   conferenza   di   servizi,   l'inerzia   delle
          amministrazioni  dello  Stato  o  l'emergere di valutazioni
          contrastanti  tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
          la  procedura  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma 2
          dell'art.  5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
          dall'art.  12,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303.
              9.  Al  primo  periodo  del  comma 5 dell'art. 12 della
          legge  15 maggio  1997,  n.  127,  la  parola: "novanta" e'
          sostituita dalla seguente: "centoventi".
              9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo   abbiano  ad  oggetto  immobili  appartenenti  al
          demanio  storico-artistico,  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
          previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
          all'art.  10  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368.
              10.  Sulla  attuazione  delle disposizioni del presente
          articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
          patrimonio  immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle
          finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
              10-bis.  I  beni  immobili  per  i  quali  non sussiste
          possibilita'  di  utilizzazione nei modi previsti dai commi
          da  01  a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
          gratuitamente,  o  in  locazione,  anche  a canone ridotto,
          secondo  quanto  stabilito  con  regolamento  da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
          dei seguenti principi:
                a) autorizzazione della concessione o della locazione
          ai   soggetti  interessati  da  parte  del  Ministro  delle
          finanze;
                b) utilizzazione   dei  beni  ai  fini  di  interesse
          pubblico o di particolare rilevanza sociale;
                c)   individuazione  della  tipologia  dei beni per i
          quali e' necessaria l'autorizzazione;
                d) revoca   della   concessione   o  risoluzione  del
          contratto   di   locazione  in  caso  di  violazione  delle
          prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
              10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
          regolamento  di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
          anche di legge, incompatibili;
              10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  agli  immobili  di cui all'art. 3, commi da 99 a
          105,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
          e  integrato  dall'art.  4,  commi  da  3  a 7, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti
          dal   Ministero   delle  finanze  e  oggetto  di  specifici
          programmi di dismissione.".
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma  59,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "59.  Le  disposizioni  di  cui ai commi quinto e sesto
          dell'art.  40  della  legge  28 febbraio  1985,  n.  47, si
          applicano  anche  ai  trasferimenti  previsti  dalla  legge
          24 dicembre  1993,  n.  560,  nonche'  ai  trasferimenti di
          immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza e
          delle amministrazioni comunali".