Art. 4.
                Conferimento di beni immobili a fondi
                 comuni di investimento immobiliare
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare,  conferendo  beni  immobili  a  uso  diverso  da  quello
residenziale  dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno
o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale. )) I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione
della  societa'  di  gestione,  per  il  suo  funzionamento  e per il
collocamento  delle  quote  del fondo e i criteri di attribuzione dei
proventi derivanti dalla vendita delle quote.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento di cui al comma 1.