Art. 5.
 Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare
((  1.  All'articolo  1,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole:
"in  monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia
aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni
di quote;".
  1-bis.  All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), e' aggiunta
la seguente:
  "d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere
effettuati  gli  acquisti  o  i  conferimenti  dei  beni, sia in fase
costitutiva  che  in fase successiva alla costituzione del fondo, nel
caso  di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni
immobili,  diritti  reali  immobiliari  e  partecipazioni in societa'
immobiliari;".
  1-ter.  All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58, la lettera b) e' sostituita
dalle seguenti:
  "b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare  riferimento
all'intervento  di  esperti  indipendenti nella valutazione dei beni,
nel  caso  di  cessioni  o  conferimenti  di  beni  al  fondo  chiuso
effettuati  dai  soci  della  societa'  di  gestione o dalle societa'
facenti  parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un
limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e
nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;";
  "b-bis)  i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali
di  contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca
d'Italia,  avendo  riguardo  anche  alla  qualita'  e  all'esperienza
professionale  degli  investitori;  nel  caso dei fondi previsti alla
lettera  d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi
possano  assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento
del  valore  degli  immobili,  dei  diritti reali immobiliari e delle
partecipazioni  in  societa'  immobiliari  e del 20 per cento per gli
altri  beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione
dei beni medesimi;"
  2.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze,  la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto
di  competenza,  le  modifiche  ai  regolamenti  e  ai  provvedimenti
necessari  per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e
1-ter. ))
  3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal
comma  2,  alle  societa'  di  gestione  del  risparmio continuano ad
applicarsi  le  disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto
(( disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter. ))
  4.  Le  societa'  di gestione del risparmio, relativamente ai fondi
gia'  istituiti  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  optare  per  l'applicazione  del  regime, ivi incluso quello
fiscale,  previsto  dal  presente decreto, dandone comunicazione alle
competenti  autorita'  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma 1, lettera j) del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58,  cosi'  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              "j)  "fondo  comune  di  investimento  :  il patrimonio
          autonomo,   suddiviso   in  quote,  di  pertinenza  di  una
          pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
          del  fondo,  sia  aperto  che  chiuso, puo' essere raccolto
          mediante una o piu' emissioni di quote;".
              - Il testo dell'art. 37, commi 1 e 2 del testo unico di
          cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi'
          come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
              "1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali
          cui  devono  uniformarsi i fondi comuni di investimento con
          riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b)  alle  categorie  di  investitori cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo, nel caso di fondi che in- vestano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali    immobiliari    e    partecipazioni   in   societa'
          immobiliari;".
              2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1 stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;";
                c)   le   scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e)   i   requisiti   e   i   compensi  degli  esperti
          indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),
          numero 5).".