Art. 6.
    Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi
  1.  I  fondi  comuni  d'investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37  del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio   1998,  n.  58,  ))  e  dell'articolo  14-bis  della  legge
25 gennaio  1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate
sui  redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le
ritenute  previste  dall'articolo  26,  commi  2, 3, 3-bis  e  5, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  le  ritenute  previste  dall'articolo  10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
  2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa'
di  gestione  preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a
titolo  di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere
calcolato  come  media  annua  dei  valori  risultanti  dai prospetti
periodici  redatti  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 1, lettera c),
numero  3),  del  ((  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58, )) tenendo anche conto dei mesi in cui il
fondo  non  ha  avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso
d'anno.  Ai  fini  dell'applicazione  della presente disposizione non
concorre  a  formare  il  valore  del  patrimonio  netto  l'ammontare
dell'imposta   sostitutiva   dovuta   per   il  periodo  d'imposta  e
accantonata nel passivo.
  3.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro il
20  ((  febbraio  ))  dell'anno  successivo.  Per  l'accertamento, la
riscossione,  le  sanzioni  e  i rimborsi dell'imposta sostitutiva si
applicano  le  disposizioni  stabilite  in  materia  di  imposte  sui
redditi.
((  3-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei
fondi  previsti  alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
introdotta  dal  comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si
applicano  a  condizione  che  le  quote del fondo siano negoziate in
almeno un mercato regolamentato. ))
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo dell'art. 37 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, si veda nei
          riferimenti normativi all'art. 5.
              - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio
          1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
          investimento immobiliare chiusi) e' il seguente:
              "Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di beni
          immobili).  - 1.  In  alternativa  alle modalita' operative
          indicate  negli  articoli  12,  13 e 14, le quote del fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti
          reali  su  immobili,  qualora  l'apporto sia costituito per
          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
          natura  si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
          e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
          8.   Si  applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione  non  deve  essere controllata, ai sensi dell'art.
          2359  del  codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
          dei  soggetti  che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
          della   presente   disposizione,   nell'individuazione  del
          soggetto    controllante   non   si   tiene   conto   delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento  minimo  obbligatorio  nel  fondo  di cui
          all'art.  13,  comma  8,  e'  determinata  dal Ministro del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo.
              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non
          sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con
          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che
          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e
          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore
          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali
          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti
          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento
          dell'apporto complessivo in denaro.
              4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
          sono  sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
          8  anche  al momento dell'apporto; la relazione deve essere
          redatta   e  depositata  al  momento  dell'apporto  con  le
          modalita'  e  le  forme  indicate nell'art. 2343 del codice
          civile  e  deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
          commi 1 e 4 dell'art. 8.
              5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
              6.  Con  modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
          sensi  del  comma  1.  A  tal fine, le quote sono tenute in
          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
          deve  essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
          comma 4   e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
          dei  diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro
          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
          collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate.
              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
          sensi  del  comma  6 sono tenuti a fornire alla societa' di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli
          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla Consob
          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla
          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
          commissario  nominato  dal  Ministro  del tesoro e operante
          secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
              10.  Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
          anteriormente  all'apporto.  (La cessione di quote da parte
          di  organi  dello  Stato per importi superiori ovvero anche
          inferiori  a  quelli  attribuiti agli immobili o ai diritti
          reali  immobiliari al momento del conferimento ai sensi del
          comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
          del  valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti
          medesimi rilevante ai fini dell'art. 15).
              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma 1 e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,
          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in
          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di
          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
          e' stato effettuato.
              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
          apportati  a  norma  del  comma  1  di  importo complessivo
          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
          di  cui  al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art. 14 della legge 7
          agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  12,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le
          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.
          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle
          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla
          convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della
          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
          convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni
          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri;  il  suddetto
          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'
          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre
          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione
          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti
          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove
          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri per poter consentire
          di  assumere  le determinazioni delle conferenze di servizi
          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto
          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,
          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
          anche solo in parte, i relativi diritti.
              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro
          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
          sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          speciali  emessi  ai  sensi  del  comma 13 o dalla cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti  dello  Stato  o  di  enti  previdenziali pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari.
              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere
          prestiti  obbligazionari  convertibili  in  quote dei fondi
          istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
          all'art.  35  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724. In
          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le
          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali
          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di
          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
          sensi  del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
          della predetta legge n. 724 del 1994.
              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
          emessi  ai  sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate
          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme
          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo.
              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da
          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali
          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i
          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione".
              -  Il  testo  dell'art.  26,  commi 2, 3, 3-bis e 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi) e' il seguente:
              "2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche operano una
          ritenuta  del  27 per  cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta:
                a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
          banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
          banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
          italiane;
                b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
          correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
          l'Ente poste italiane;
                c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul  "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
          di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
          n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
          debito pubblico.
              3.  Quando  gli  interessi  ed altri proventi di cui al
          comma  2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono  nella  loro  riscossione. Qualora il rimborso
          delle  obbligazioni  e  titoli  similari  con  scadenza non
          inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
          abbia   luogo   prima  di  tale  scadenza,  e'  dovuta  dai
          percipienti  una somma pari al 20 per cento degli interessi
          e   degli   altri   proventi   maturati   fino  al  momento
          dell'anticipato  rimborso.  Tale  somma  e'  prelevata  dai
          soggetti   di   cui  all'art.  23  che  intervengono  nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso nei confronti di soggetti residenti.
              3-bis.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art.
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e  g-ter)  del  comma 1  dell'art. 41 del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la maggiore   aliquota   a   cui   sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.
              4. (Omissis).
              5.  I  soggetti  indicati  nel primo comma dell'art. 23
          operano   una   ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo
          d'acconto,  con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
          da  essi  corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
          precedenti   e   da   quelli   per  i  quali  sia  prevista
          l'applicazione  di  altra  ritenuta alla fonte o di imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono   residenti  nel  territorio  dello  Stato  o  stabili
          organizzazioni   di  soggetti  non  residenti  la  predetta
          ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta ed e' operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale.  L'aliquota  della ritenuta e' stabilita al 27
          per  cento  se  i  percipienti sono residenti negli Stati o
          territori  a regime fiscale privilegiato individuati con il
          decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato ai sensi del
          comma  7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. La predetta ritenuta
          e'  operata  anche  sugli  interessi  ed altri proventi dei
          prestiti  di  denaro  corrisposti  a stabili organizzazioni
          estere  di  imprese residenti, non appartenenti all'impresa
          erogante,  e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
          concorrono  a  formare il reddito di soggetti non residenti
          ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso".
              -  Il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
          n.   77   (Istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni
          d'investimento mobiliare) e' il seguente:
              "Art.  10-ter  (Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle  quote  di  organismi  di  investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di diritto estero). - 1. Sui proventi di
          cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
          partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di  diritto  estero, situati negli Stati
          membri   dell'Unione   europea,   conformi  alle  direttive
          comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel territorio
          dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
          incaricati   del   pagamento  dei  proventi  medesimi,  del
          riacquisto  o della negoziazione delle quote o delle azioni
          operano  una  ritenuta  del 12,50 per cento. La ritenuta si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli
          compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di
          cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato
          di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso
          come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il
          valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
              2.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  1  si applica la
          disposizione  prevista  dal  comma 9 dell'art. 82 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          assumendosi  i coefficienti di rettifica determinati con il
          decreto del Ministro delle finanze.
              3.  La  ritenuta  del  comma 1 e' applicata a titolo di
          acconto  nei  confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le   partecipazioni  sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
          predetto  testo  unico;  c)  societa'  ed  enti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  dell'art. 87 del medesimo testo unico e
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato delle
          societa'  e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto
          articolo.  Nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti,
          compresi  quelli  esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
          d'imposta.
              4.  Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
          sono  collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi
          sono   conseguiti   all'estero   senza  applicazione  della
          ritenuta,  detti  proventi  sono  assoggettati a tassazione
          separata  ai  sensi  dell'art. 16-bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
          di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
              5.  I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          estero,  diversi  da quelli di cui al comma 1, concorrono a
          formare  il  reddito  imponibile  dei partecipanti, sia che
          vengano  percepiti  sotto forma di proventi distribuiti sia
          che  vengano  percepiti  quale  differenza tra il valore di
          riscatto  o di cessione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto
          delle  quote si assume dividendo il costo complessivo delle
          quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
              6.  Nel  caso  in cui i proventi di cui al comma 5 sono
          percepiti  in  Italia tramite soggetti residenti incaricati
          del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
          negoziazione  delle  quote  o  delle  azioni, tali soggetti
          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
          delle imposte sui redditi.
              7.   Il  comma  3-bis  dell'art.  8  del  decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
              8.   Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          presentazione  della  dichiarazione di sostituto di imposta
          da  parte  dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
          al   presente   articolo,  nonche'  degli  eventuali  altri
          adempimenti.
              9.  Gli  organismi di investimento collettivo in valori
          mobiliari  di  diritto  estero  situati  negli Stati membri
          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
          comunitarie   possono,   con   riguardo  agli  investimenti
          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute
          da soggetti non residenti in Italia.
              10.  Le  disposizioni  di  cui al comma 9, si applicano
          esclusivamente  agli  organismi aventi sede in uno Stato la
          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi
          di investimento collettivo italiani.
              11.  Il  Ministro  delle finanze determina, con proprio
          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del
          presente articolo".
              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del gia' citato
          decreto   legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  e'  il
          seguente:
              "Art.  6  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
                a) l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento del
          rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
          detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i
          controlli interni;
                b) le  modalita'  di deposito e di sub-deposito degli
          strumenti  finanziari  e  del  denaro  di  pertinenza della
          clientela;
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
                  1) i   criteri   e   i   divieti  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
                  2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e
          frazionamento del rischio;
                  3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
          prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
                  4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o
          azioni di OICR;
                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore".