Art. 7. Regime tributario dei partecipanti 1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonche' le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e' riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.