Art. 7.
                 Regime tributario dei partecipanti
  1.  I  proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonche' le
plusvalenze  realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono
soggetti  ad  imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative
ad  imprese  commerciali.  Sui  proventi  di  ogni  tipo  percepiti o
iscritti  in  bilancio  e' riconosciuto un credito d'imposta, che non
concorre  a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle
quote,  proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in
ciascun  periodo  d'imposta.  In  ogni  caso il valore delle quote e'
rilevato,   in   ciascun  periodo  d'imposta,  dall'ultimo  prospetto
predisposto dalla societa' di gestione.