Art. 8.
               Regime tributario del fondo ai fini IVA
  1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta
sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di beni e le prestazioni di
servizi  relative  alle  operazioni  dei  fondi  immobiliari  da essa
istituiti.  L'imposta  sul valore aggiunto e' determinata e liquidata
separatamente  dall'imposta  dovuta  per  l'attivita'  della societa'
secondo  le  disposizioni  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e'
applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta
si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa'  e  dai  fondi.  Gli  acquisti  di immobili effettuati dalla
societa'  di  gestione  e  imputati  ai  singoli  fondi,  nonche'  le
manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta
ai    sensi    dell'articolo 19   del   citato   decreto.   Ai   fini
dell'articolo 38-bis  del  medesimo decreto, gli immobili costituenti
patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni
ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre
sei  mesi,  senza  presentazione delle garanzie previste dal medesimo
articolo.
  2.  In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso  la  societa' di
gestione  puo'  computare  gli  importi,  in  tutto  o  in  parte, in
compensazione    delle    imposte   e   dei   contributi   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
oltre  il  limite  fissato  dall'articolo 25,  comma  2,  del  citato
decreto.  Puo'  altresi'  cedere  a  terzi  il credito indicato nella
dichiarazione  annuale.  Si  applicano le disposizioni degli articoli
43-bis   e   43-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti
ad imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000.
  3.  Con  decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con
riguardo   al   versamento   dell'imposta,   all'effettuazione  delle
compensazioni e alle cessioni dei crediti.
          Riferimenti normativi:
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633  e'  il seguente: "Istituzione e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
              - Il   testo   dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) e' il seguente:
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione.
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche".
              - Il  testo  dell'art.  25,  comma  2,  del gia' citato
          decreto legislativo n. 241/1997 e' il seguente:
              "2.  Il  limite  massimo  dei  crediti  d'imposta e dei
          contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
          2000,  fissato  in  lire  500  milioni per ciascun periodo,
          d'imposta".
              - Il  testo  degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.)
          e' il seguente:
              "Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le
          disposizioni  degli  articoli  69  e  70  del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni
          dei  crediti  chiesti  a  rimborso  nella dichiarazione dei
          redditi.  Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto
          della  cessione.  Gli  interessi  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
              2.  Ferma  restando  nei confronti del contribuente che
          cede  i  crediti  di  cui  al  comma 1 l'applicazione delle
          disposizioni  dell'art.  43,  il  cessionario  risponde  in
          solido  con  il contribuente fino a concorrenza delle somme
          indebitamente   rimborsate,  a  condizione  che  gli  siano
          notificati  gli  atti con i quali l'ufficio delle entrate o
          il  centro  di  servizio  procedono al recupero delle somme
          stesse.
              3.   L'atto   di   cessione   deve   essere  notificato
          all'ufficio  delle  entrate o al centro di servizio nonche'
          al  concessionario del servizio della riscossione presso il
          quale  e' tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi
          28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
              "Art.  43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
          gruppo).  - 1.  Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
          persone   giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti  appartenenti  ad  un gruppo possono essere cedute, in
          tutto  o  in  parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
          stesso  gruppo,  senza l'osservanza delle formalita' di cui
          agli  articoli  69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n. 2440.
              2.  Nei  confronti  dell'amministrazione finanziaria la
          cessione  delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione che
          l'ente  o  societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
          estremi  dei  soggetti  cessionari  e  gli importi ceduti a
          ciascuno di essi.
              3. (Soppresso).
              4.  Agli  effetti del presente articolo appartengono al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da
          questo  controllate; si considerano controllate le societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
          societa'  controllate  o tramite altra societa' controllata
          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa'  e  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle   imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone   giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
              5.  Si  applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
          43-bis".