Art. 9. Disposizioni di coordinamento 1. L'articolo 7 della tabella allegata al (( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del (( testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, )) e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. 2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta. 3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, (( la lettera d) e' abrogata. )) 4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse. 5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo e' soppresso. 6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 (( del presente decreto. )) 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo. Note all'art. 9: - L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e' il seguente: "Articolo 7 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per | | oggetto: | | --------------------------------------------------------------------- a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e | | trattrici agricole.... |L.|150.000 --------------------------------------------------------------------- b) veicoli a motore destinati al trasporto di | | persone o al trasporto promiscuo di persone o cose: | | --------------------------------------------------------------------- 1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero | | autobus e trattori stradali fino a 110 KW.... |" |150.000 --------------------------------------------------------------------- 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni| | KW.... |" |3.500 --------------------------------------------------------------------- 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per | | ogni KW.... |" |1.750 --------------------------------------------------------------------- c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose | | di portata: | | --------------------------------------------------------------------- 1) fino a 7 q .... |" |198.000 --------------------------------------------------------------------- 2) da oltre 7 fino a 15 q .... |" |288.000 --------------------------------------------------------------------- 3) da oltre 15 fino a 30 q .... |" |324.000 --------------------------------------------------------------------- 4) da oltre 30 fino a 45 q .... |" |378.000 --------------------------------------------------------------------- 5) da oltre 45 fino a 60 q .... |" |450.000 --------------------------------------------------------------------- 6) da oltre 60 fino a 80 q .... |" |516.000 --------------------------------------------------------------------- 7) oltre 80 quintali] .... |" |642.000 --------------------------------------------------------------------- d) [rimorchi di portata: | | --------------------------------------------------------------------- 1) fino a 20 q .... |" |264.000 --------------------------------------------------------------------- 2) da oltre 20 fino a 50 q .... |" |354.000 --------------------------------------------------------------------- 3) oltre 50 q].... |" |450.000 --------------------------------------------------------------------- e) [rimorchi per trasporto di persone: | | --------------------------------------------------------------------- 1) fino a 15 posti.... |" |228.000 --------------------------------------------------------------------- 2) da 16 a 25 posti .... |" |252.000 --------------------------------------------------------------------- 3) da 26 a 40 posti .... |" |300.000 --------------------------------------------------------------------- 4) oltre i 40 posti].... |" |360.000 --------------------------------------------------------------------- f) unità da diporto: | | --------------------------------------------------------------------- 1) natanti: | | --------------------------------------------------------------------- a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto |" |105.000 --------------------------------------------------------------------- b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.... |" |210.000 --------------------------------------------------------------------- 2) imbarcazioni: | | --------------------------------------------------------------------- a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto |" |600.000 --------------------------------------------------------------------- b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |" |900.000 --------------------------------------------------------------------- c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori | | tutto.... |" |1.200.000 --------------------------------------------------------------------- d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto|" |1.500.000 --------------------------------------------------------------------- 3) navi.... |" |7.500.000 - Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati) cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche; b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88; d) (abrogata); e) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". - Il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del medesimo testo unico". - Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto".