Art. 9.
                    Disposizioni di coordinamento
  1. L'articolo  7  della  tabella  allegata  al (( testo unico delle
disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  deve
intendersi  applicabile  anche  ai  fondi  d'investimento immobiliare
disciplinati  dall'articolo 37  del  (( testo unico di cui al decreto
legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, )) e dall'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86.
  2. Gli  atti  comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di
enti  previdenziali  pubblici,  di  regioni,  di  enti  locali o loro
consorzi,  nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono
soggetti  alle  imposte  di  registro,  ipotecarie  e catastali nella
misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
  3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, (( la lettera d) e' abrogata. ))
  4. Nell'articolo 27,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili
in  qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse.
  5.  Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n.
86, il terzo periodo e' soppresso.
  6.  Nella  legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato,
salvo  quanto  previsto  dal  comma 4 dell'articolo 5 (( del presente
decreto. ))
  7.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  determinate le
regolazioni  contabili  degli  effetti  finanziari  per lo Stato e le
regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.
          Note all'art. 9:
              - L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131  (Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          concernenti l'imposta di registro) e' il seguente:
                             "Articolo 7
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per  |  |
oggetto:                                                |  |
---------------------------------------------------------------------
    a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e   |  |
trattrici agricole....                                  |L.|150.000
---------------------------------------------------------------------
    b) veicoli a motore destinati al trasporto di       |  |
persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:     |  |
---------------------------------------------------------------------
      1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero  |  |
autobus e trattori stradali fino a 110 KW....           |" |150.000
---------------------------------------------------------------------
      2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni|  |
KW....                                                  |" |3.500
---------------------------------------------------------------------
      3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per  |  |
ogni KW....                                             |" |1.750
---------------------------------------------------------------------
    c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose  |  |
di portata:                                             |  |
---------------------------------------------------------------------
      1) fino a 7 q ....                                |" |198.000
---------------------------------------------------------------------
      2) da oltre 7 fino a 15 q ....                    |" |288.000
---------------------------------------------------------------------
      3) da oltre 15 fino a 30 q ....                   |" |324.000
---------------------------------------------------------------------
      4) da oltre 30 fino a 45 q ....                   |" |378.000
---------------------------------------------------------------------
      5) da oltre 45 fino a 60 q ....                   |" |450.000
---------------------------------------------------------------------
      6) da oltre 60 fino a 80 q ....                   |" |516.000
---------------------------------------------------------------------
      7) oltre 80 quintali] ....                        |" |642.000
---------------------------------------------------------------------
    d) [rimorchi di portata:                            |  |
---------------------------------------------------------------------
      1) fino a 20 q ....                               |" |264.000
---------------------------------------------------------------------
      2) da oltre 20 fino a 50 q ....                   |" |354.000
---------------------------------------------------------------------
      3) oltre 50 q]....                                |" |450.000
---------------------------------------------------------------------
    e) [rimorchi per trasporto di persone:              |  |
---------------------------------------------------------------------
      1) fino a 15 posti....                            |" |228.000
---------------------------------------------------------------------
      2) da 16 a 25 posti ....                          |" |252.000
---------------------------------------------------------------------
      3) da 26 a 40 posti ....                          |" |300.000
---------------------------------------------------------------------
      4) oltre i 40 posti]....                          |" |360.000
---------------------------------------------------------------------
    f) unità da diporto:                                |  |
---------------------------------------------------------------------
      1) natanti:                                       |  |
---------------------------------------------------------------------
        a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto    |" |105.000
---------------------------------------------------------------------
        b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.... |" |210.000
---------------------------------------------------------------------
      2) imbarcazioni:                                  |  |
---------------------------------------------------------------------
        a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto   |" |600.000
---------------------------------------------------------------------
        b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |" |900.000
---------------------------------------------------------------------
        c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori     |  |
tutto....                                               |" |1.200.000
---------------------------------------------------------------------
        d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto|" |1.500.000
---------------------------------------------------------------------
      3) navi....                                       |" |7.500.000
              - Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
          1  aprile  1996,  n.  239  (Modificazioni al regime fiscale
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli  similari, pubblici e privati) cosi' come modificato
          dalla presente legge e' il seguente:
              "1.  Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
          ed  altri  proventi delle obbligazioni e titoli similari di
          cui  all'art.  1,  nonche'  gli interessi ed altri proventi
          delle  obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
          maturata  nel  periodo  di possesso, percepiti dai seguenti
          soggetti residenti nel territorio dello Stato:
                a) persone fisiche;
                b) soggetti  di  cui all'art. 5 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  escluse le
          societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita semplice e
          quelle ad esse equiparate;
                c) enti  di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
          medesimo  testo  unico,  ivi  compresi  quelli indicati nel
          successivo art. 88;
                d) (abrogata);
                e) soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito delle
          persone giuridiche".
              - Il  testo  dell'art.  27,  comma  1,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a persone fisiche
          residenti  in relazione a partecipazioni non qualificate ai
          sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1 dell'art. 81 del
          citato   testo   unico   n.  917  del  1986,  non  relative
          all'impresa  ai  sensi  dell'art.  77  del  medesimo  testo
          unico".
              - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio
          1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare  chiusi),  cosi'  come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
          redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
          anteriormente all'apporto".