Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto. 3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche' negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta' di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002. 4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria. Riferimenti normativi: - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e' pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162.