Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
   Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana,  possono  trasformare  in  euro  i  conti della
clientela  denominati  in  lire, salvo che il cliente, entro quindici
giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
scritto,  di  mantenere  la  denominazione  in lire del conto fino al
31 dicembre  2001.  Sui  conti  trasformati in euro i clienti possono
continuare  a  operare  in lire, anche mediante emissione di assegni,
fino al 31 dicembre 2001.
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
espressi  in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
facolta'  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
alla valuta di denominazione originaria del conto.
  3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
negli  ordini  di  accreditamento e di addebitamento in conto in lire
impartiti  alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
riferimenti  all'unita'  euro,  da  calcolarsi  in base ai rispettivi
tassi   di   conversione.   Ad   essi   si  applicano  le  regole  di
arrotondamento   definite   nel   regolamento  (CE)  n.  1103/97  del
Consiglio,  del  17 giugno  1997.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
emessi,  non  valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
possono  essere  impartiti  alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento  in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
di  versare  in  conto  banconote e monete metalliche in lire fino al
28 febbraio 2002.
  4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle  Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  Regolamento  (CE)  n. 1103/97 del Consiglio, del
          17 giugno   1997,   relativo   a  talune  disposizioni  per
          l'introduzione  dell'euro, e' pubblicato nella G.U.C.E. del
          19 giugno 1997, n. L 162.