Art. 1.
                             Art. 1-bis
               Conversione in euro dei valori bollati
((  1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al
pubblico  dei  valori  bollati  possono  restituire  al loro punto di
approvvigionamento  i  valori,  compresi  i foglietti cambiari, privi
dell'indicazione  in  euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre
il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori
di  corrispondente  importo  in euro, al netto dell'aggio a suo tempo
percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei
valori conferiti.
  2.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze sono
determinate  le  modalita' di attuazione della conversione dei valori
di  cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a
garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili
abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con
riferimento ai valori citati.
  3.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  comma  1 ha luogo la
sostituzione  dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una
volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal
giorno  successivo  a tale determinazione e fino al giorno finale del
secondo mese successivo.
  4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori
postali,  ancorche'  gli  stessi  non  siano dichiarati ufficialmente
fuori corso per l'affrancatura. ))