Art. 10.
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi
ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e titoli similari, pubblici e
                               privati
((  1.  Al  decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti  delle  obbligazioni  e titoli similari di cui all'articolo 2,
comma  1,  percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un
adeguato  scambio  di  informazioni  e  che non siano residenti negli
Stati  o  territori  di  cui  all'articolo 76, comma 7-bis, del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come individuati dai
decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari percepiti da:
    a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
    b)  gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorche'  privi di
soggettivita'  tributaria,  costituiti  in  Paesi  di  cui  al  primo
periodo;
    c)  Banche  centrali,  anche  in relazione all'investimento delle
riserve  ufficiali  dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con
la  Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati
ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis".
    b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
    c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui al
comma 1 deve acquisire:
    a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi
dei  titoli  che  attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo  6  per la non applicazione dell'imposta. Relativamente
agli  investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria, si
considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e
l'autocertificazione  di  cui  al  primo periodo deve essere resa dal
relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta
in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001.
La  predetta  autocertificazione  produce  effetti salvo revoca e non
deve  essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al
medesimo  intermediario  certificazioni  equivalenti  per le stesse o
altre finalita';
    b) i  dati  identificativi  del  soggetto non residente effettivo
beneficiario  dei  proventi  dei titoli depositati, nonche' il codice
identificativo  del titolo e gli elementi necessari a determinare gli
interessi,   premi   ed   altri   frutti,  non  soggetti  ad  imposta
sostitutiva, di sua pertinenza";
    d) all'articolo   7,   comma   4,   primo   periodo,  le  parole:
"dell'attestazione    sono    sostituite   dalle   seguenti:   "della
dichiarazione   ;  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "La  predetta
attestazione   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "La   predetta
dichiarazione .
  2.  All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
    "a)  soggetti  residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma
1,  del  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n. 239, e successive
modificazioni ;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  I  requisiti  di cui al comma 1 sono attestati mediante la
documentazione   di   cui   all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 aprile 1996, n. 239 .
  3.  All'articolo  5,  comma  5, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
    "a)  soggetti  residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma
1,  del  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n. 239, e successive
modificazioni .
  4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei
soggetti  residenti  all'estero,  di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di
capitale  divenuti  esigibili,  nonche' alle plusvalenze e agli altri
redditi  diversi  di  natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1
gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76,
comma  7-bis,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l'individuazione  dei  Paesi  e  territori  aventi  un regime fiscale
privilegiato  si  fa  riferimento agli Stati e alle societa' indicati
nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
  6.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere   previste   modalita'   semplificate  di  acquisizione  delle
informazioni  da  parte  degli  intermediari, basate sull'utilizzo di
mezzi  informatici,  che  garantiscano adeguati livelli di sicurezza,
riservatezza e affidabilita' dei dati". ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo  1  aprile 1996, n. 239, recante "Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
          -  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
          all'art.  2,  comma  1,  percepiti da soggetti residenti in
          Paesi  che consentono un adeguato scambio di informazioni e
          che  non  siano  residenti  negli  Stati o territori di cui
          all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, come individuati dai decreti di
          cui  al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
          imposizione  gli  interessi,  premi  ed  altri frutti delle
          obbligazioni e titoli similari percepiti da:
                a) enti  od  organismi  internazionali  costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                b) gli  investitori  istituzionali  esteri, ancorche'
          privi  di  soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
          cui al primo periodo;
                c) Banche     centrali,     anche     in    relazione
          all'investimento  delle  riserve  ufficiali dello Stato, di
          Paesi  che  non  hanno stipulato con la Repubblica italiana
          convenzioni  per evitare la doppia imposizione sul reddito,
          purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai
          sensi del predetto art. 76, comma 7-bis.
              2. (Abrogato)".
              "Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta
          sostitutiva  nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini
          dell'applicazione  dell'art.  6,  comma  1,  i soggetti non
          residenti  ivi  indicati  devono depositare, direttamente o
          indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di
          intermediazione  mobiliare  residente,  ovvero  una stabile
          organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di  societa'  di
          intermediazione  mobiliare  non  residenti, che intrattiene
          rapporti  diretti  in via telematica con il Ministero delle
          finanze - Dipartimento delle entrate.
              2.  La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
          di cui al comma 1 deve acquisire:
                a) un'autocertificazione  dell'effettivo beneficiario
          dei  proventi  dei  titoli  che  attesti  il  possesso  dei
          requisiti  di  cui  al  comma  1  dell'art.  6  per  la non
          applicazione  dell'imposta.  Relativamente agli investitori
          istituzionali   privi   di   soggettivita'  tributaria,  si
          considera      beneficiario     effettivo     l'investitore
          istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo
          periodo  deve  essere resa dal relativo organo di gestione.
          L'autocertificazione  deve  essere redatta in conformita' a
          quanto  stabilito  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  entro  il
          30 novembre  2001.  La  predetta autocertificazione produce
          effetti  salvo  revoca e non deve essere presentata qualora
          in    precedenza   siano   state   prodotte   al   medesimo
          intermediario  certificazioni  equivalenti  per le stesse o
          altre finalita';
                b) i  dati  identificativi del soggetto non residente
          effettivo  beneficiario dei proventi dei titoli depositati,
          nonche'  il codice identificativo del titolo e gli elementi
          necessari  a  determinare  gli  interessi,  premi  ed altri
          frutti,   non  soggetti  ad  imposta  sostitutiva,  di  sua
          pertinenza.
              3.  Le  informazioni  e  i  documenti di cui al comma 2
          possono   essere   acquisiti   anche   per  il  tramite  di
          intermediari  che  intervengono  nel  deposito  dei  titoli
          indirettamente  effettuato  presso una banca o una societa'
          di intermediazione mobiliare residente.
              4.  La  mancata acquisizione della dichiarazione di cui
          alla   lettera a)   del  comma  2  da  parte  dei  soggetti
          depositari  di  cui  al  comma  1  determina l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti
          non  residenti.  La predetta dichiarazione non e' acquisita
          relativamente   agli   enti   od  organismi  internazionali
          costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
          in Italia.
              5.  Relativamente  ai  proventi  per  i quali non siano
          state  acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del
          comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non
          complete,   la  banca  o  la  societa'  di  intermediazione
          mobiliare   provvede  al  versamento  della  corrispondente
          imposta  sostitutiva, maggiorata  dell'1,5  per  cento  per
          ciascun  mese,  o  frazione  di mese, di ritardo rispetto a
          quello   in   cui   il  versamento  avrebbe  dovuto  essere
          effettuato.  Il  versamento  non  puo'  in ogni caso essere
          effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di
          cui  all'art.  8,  comma  2, relative al periodo al quale i
          proventi si riferiscono".
              -  Si riporta il testo dell'art. 26-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante  "Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  16 ottobre  1973,  n. 268, S.O. n. 1, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i
          non  residenti).  -  1.  Non sono soggetti ad imposizione i
          redditi  di  capitale derivanti dai rapporti indicati nelle
          lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e
          postali,  con  esclusione degli interessi ed altri proventi
          derivanti  da  prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
          dell'art.  41,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  qualora  siano
          percepiti da:
                a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1,  del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              1-bis.  I  requisiti  di  cui al comma 1 sono attestati
          mediante  la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, del
          decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
              2.  Qualora  i  rapporti  di  cui alle lettere g-bis) e
          g-ter)   abbiano   ad  oggetto  azioni  o  titoli  similari
          l'esenzione  di  cui  al comma 1 non si applica sulla quota
          del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi
          in pagamento nel periodo di durata del contratto".
              -  Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
          c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917).  -  1.  Le
          plusvalenze  di  cui  alla lettera c) del comma 1 dell'art.
          81,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  come  modificato  dall'art. 3, comma 1, al
          netto  delle  relative  minusvalenze, determinate secondo i
          criteri  stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n.
          917  del  1986,  sono soggette ad imposta sostitutiva delle
          imposte  sui  redditi  con  l'aliquota  del  27  per cento.
          L'eventuale  imposta sostitutiva pagata fino al superamento
          delle  percentuali  di  partecipazione o di diritti di voto
          indicate  nella  predetta  lettera c) del comma 1 dell'art.
          81,  e'  portata  in  detrazione  dall'imposta  sostitutiva
          dovuta ai sensi del presente comma.
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  determinati secondo i
          criteri  stabiliti  dall'art.  82 del predetto testo unico,
          sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui
          redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          distintamente  indicati  nella  dichiarazione  annuale  dei
          redditi.  Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
          possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di
          documentazione  per la determinazione dei predetti redditi.
          L'obbligo  di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze
          e  gli  altri  proventi  per  i quali il contribuente abbia
          esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.  Le  imposte  sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono
          corrisposte  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute a saldo in base alla dichiarazione.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1,  del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi".
              "Art.  9  (Rimborso  d'imposta  per i sottoscrittori di
          quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
          italiani).   -  1.  I  soggetti  non  residenti  che  hanno
          conseguito  proventi  erogati  da organismi di investimento
          collettivo   soggetti   alle  imposte  sostitutive  di  cui
          all'art.  8  hanno  diritto,  facendone richiesta, entro il
          31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
          societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
          soggetto  incaricato  del collocamento delle quote o azioni
          di  cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
          al  15  per  cento  dei  proventi  erogati. Il pagamento e'
          disposto  dai predetti soggetti, per il tramite della banca
          depositaria  ove esistente, computandolo in diminuzione dai
          versamenti  dell'imposta  sostitutiva  sul  risultato della
          gestione degli organismi di investimento collettivo da essi
          gestiti  o  collocati,  a  decorrere dalle rate relative al
          periodo  d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere
          richiesto all'amministrazione finanziaria.
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
          reddito  conseguito  dal  sottoscrittore  per effetto della
          distribuzione  di proventi da parte dell'organismo, nonche'
          la  differenza  tra il valore di riscatto e il valore medio
          ponderato  di  sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
          ogni  caso  quale  valore  di  sottoscrizione o acquisto si
          assume   il  valore  della  quota  rilevato  dai  prospetti
          periodici  previsti  per  ciascun organismo di investimento
          collettivo  di  cui al citato art. 8, relativi alla data di
          acquisto delle quote medesime.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi 1 e 2 si applicano nei
          confronti   dei   soggetti  residenti  all'estero,  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
          n. 239, e successive modificazioni.
              4.  Nel caso di organismi di investimento collettivo di
          diritto  italiano  le cui quote o azioni siano sottoscritte
          esclusivamente  da  soggetti  non residenti di cui al primo
          periodo  del  comma  3,  gli organismi medesimi sono esenti
          dall'imposta  sostitutiva  sul  risultato della gestione di
          cui  all'art.  9  della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora
          venga  richiesta  dal soggetto non residente l'emissione di
          certificati   al   portatore  rappresentativi  delle  quote
          sottoscritte  o comunque in tutti i casi in cui risulti che
          la  proprieta'  delle  quote  sia  stata a qualsiasi titolo
          trasferita  a un soggetto diverso da quelli di cui al primo
          periodo   del  precedente  comma  3,  sull'intero  provento
          afferente  le  quote,  dal  momento della sottoscrizione al
          momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per
          gli  organismi  di  investimento  in  valori  mobiliari, di
          diritto  estero  situati  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  conformi alle direttive comunitarie, le cui quote
          o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
          all'art.  10-ter  della  citata  legge n. 77 del 1983, come
          modificato  dall'art.  8, comma 5. La ritenuta e' applicata
          dalla  banca depositaria dell'organismo di investimento. La
          banca     depositaria     e'     tenuta     a    comunicare
          all'amministrazione   finanziaria,   con   riferimento   ai
          proventi  distribuiti  e  alle  somme  erogate  a fronte di
          riscatti   nel   periodo   d'imposta   precedente,  i  dati
          identificativi   dei   soggetti   beneficiari  delle  somme
          comunque erogate dall'organismo di investimento.
              5.  Con  decreto  dell'Amministrazione finanziaria sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
              "Art.  76  (Norme  generali sulle valutazioni). - 1.-7.
          (Omissis).
              7-bis.  Non  sono  ammessi  in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  ed imprese domiciliate
          fiscalmente   in   Stati   o   territori  non  appartenenti
          all'Unione  europea  aventi regimi fiscali privilegiati. Si
          considerano  privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati  o
          territori  individuati,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
          del  livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
          applicato  in  Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni,   ovvero   di   altri  criteri
          equivalenti.
              7-ter. - 7-quater. (Omissis)".
              -  Il  decreto  del Ministro del tesoro 24 aprile 1992,
          recante  "Norme  per  la trasparenza delle operazioni e dei
          servizi bancari e finanziari", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 11 maggio 1992, n. 108.