Art. 11. Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) "intermediari", le banche italiane, le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, (( di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, com-ma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti; c) (("decreto-legge)) n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) (("decreto-legge)) n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; e) (("decreto-legge)) n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) (((lettera soppressa);)) g) (("decreto legislativo)) n. 319 del 1998", il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; h) (("decreto legislativo)) n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere e) ed o) e dell'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a)-d) (Omissis); e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f)-n) (Omissis); o) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p)-w) (Omissis); 2.-6. (Omissis).". "Art. 201 (Agenti di cambio). - 1. Sono sciolti, a cura del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, gli ordini professionali previsti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli ordini professionali di Milano e di Roma. 2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'albo professionale tenuto da uno degli ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale. 3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta' conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica. 4. Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto. 5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'art. 1, comma 5, lettere b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'art. 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. 8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita' del controllo contabile da parte di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161. 9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. 10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'art. 59. Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento previsto dall'art. 59, comma 3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale e, in particolare, con la qualita' di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. 12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195. 13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB. 14. Il presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 53. 15. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio. 16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti. 17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'art. 72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'art. 190". - La legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante "Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7. - Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982, n. 516, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1982, n. 216. - Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157. - Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n. 206. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante "Delega al Governo per l'introduzione dell'euro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295: "Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea. 2.-5. (Omissis)". - Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149: "Art. 9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina. 2. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensivita' per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto: 1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile; 2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1); 3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli; 4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente; 5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili; b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilita' idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi; c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da: 1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entita' di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati; 2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore; 3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entita' dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti; 4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilita' inferiore a quella prevista per i casi di infedelta'; d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravita' delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario; e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno; f) prevedere la non punibilita' di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarita' della materia penale tributaria; h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove cio' non fosse possibile, del luogo in cui il reato e' stato accertato; i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa; l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".