Art. 11.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende
per:
    a) "interessati",  le  persone fisiche, gli enti non commerciali,
le   societa'   semplici   e  le  associazioni  equiparate  ai  sensi
dell'articolo 5  del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui
al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
    b) "intermediari",    le    banche    italiane,    le    societa'
d'intermediazione   mobiliare   previste  dall'articolo 1,  comma  1,
lettera  e),  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ((  di  cui  al )) decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  le  societa'  di  gestione del risparmio
previste  dall'articolo 1,  com-ma 1,  lettera o), dello stesso testo
unico,  limitatamente  alle attivita' di gestione su base individuale
di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie
di  cui  alla  legge  23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti  nel  ruolo  unico  previsto  dall'articolo 201 del predetto
testo  unico,  le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in
Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;
    c) (("decreto-legge))   n.   429   del  1982",  il  decreto-legge
10 luglio  1982,  n.  429, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto  1982,  n.  516,  recante  norme  per  la  repressione della
evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
    d) (("decreto-legge))   n.   167   del  1990",  il  decreto-legge
28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto  1990,  n. 227, e successive modificazioni, recante norme in
tema  di  rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori;
    e) (("decreto-legge)) n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991,  n.  197,  e  successive  modificazioni,  recante provvedimenti
urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio;
    f) (((lettera soppressa);))
    g) (("decreto   legislativo))   n.  319  del  1998",  il  decreto
legislativo  26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio
italiano  dei  cambi,  a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433;
    h) (("decreto   legislativo))   n.   74  del  2000",  il  decreto
legislativo  10 marzo  2000,  n.  74, recante la nuova disciplina dei
reati  in  materia  di  imposte  sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a)  le  societa'  di  armamento  sono equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c)   le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono, per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere e)
          ed  o)  e dell'art. 201 del decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58,  recante  "Testo unico delle disposizioni in
          materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
          articoli  8  e  21  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
          S.O.:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per:
                a)-d) (Omissis);
                e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare" (SIM):
          l'impresa,   diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari
          finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario,  autorizzata  a svolgere servizi di
          investimento,  avente  sede  legale e direzione generale in
          Italia;
                f)-n) (Omissis);
                o)  "societa' di gestione del risparmio": la societa'
          per  azioni  con sede legale e direzione generale in Italia
          autorizzata  a  prestare il servizio di gestione collettiva
          del risparmio;
              p)-w) (Omissis);
              2.-6. (Omissis).".
              "Art. 201 (Agenti di cambio). - 1. Sono sciolti, a cura
          del  Consiglio  nazionale  degli  ordini  degli  agenti  di
          cambio, gli ordini professionali previsti dall'art. 3 della
          legge  29  maggio  1967,  n.  402, a eccezione degli ordini
          professionali di Milano e di Roma.
              2.   Gli   agenti  di  cambio  sono  iscritti  all'albo
          professionale tenuto da uno degli ordini indicati nel comma
          1,  al  quale  affluiscono  i pagamenti della tassa annuale
          fissata dall'ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione
          al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5
          e  6.  L'ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti
          di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
              3.  Restano  ferme le altre disposizioni previste dalla
          legge  29  maggio  1967, n. 402. Non possono essere banditi
          concorsi  per  la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di
          cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5
          e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti
          di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge
          23  maggio  1956, n. 515, sono collocati nella posizione di
          fuori  ruolo  al  compimento  del settantesimo anno di eta'
          conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
              4.  Le  disponibilita' del Fondo comune degli agenti di
          cambio  e  delle cauzioni esistenti alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  sono restituite agli aventi
          diritto.
              5.  Gli  agenti  di  cambio  in  carica che siano soci,
          amministratori,  dirigenti,  dipendenti  o collaboratori di
          SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono
          iscritti  in  un  ruolo  speciale  tenuto dal Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Essi
          non  possono  prestare  servizi  di  investimento e possono
          essere  dirigenti,  dipendenti  o collaboratori soltanto di
          uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente
          assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11.
              6.  Gli  agenti  di  cambio  in  carica  che  non siano
          iscritti  nel  ruolo  speciale  previsto  dal  comma 5 sono
          iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              7.  Gli  agenti  di  cambio  iscritti  nel  ruolo unico
          nazionale   possono  svolgere  i  servizi  di  investimento
          indicati    nell'art.   1,   comma   5,   lettere b),   c),
          limitatamente     al    collocamento    senza    preventiva
          sottoscrizione  o  acquisto  a  fermo e senza assunzione di
          garanzia  nei  confronti  dell'emittente,  d)  ed  e). Essi
          possono  svolgere  altresi' l'offerta fuori sede dei propri
          servizi  di  investimento  e  i  servizi accessori indicati
          nell'art.  1,  comma  6,  lettera  c),  limitatamente  alla
          conclusione  di  contratti di riporto e altre operazioni in
          uso  sui  mercati,  f)  e  g), nonche' attivita' connesse e
          strumentali,   ferme   restando  le  riserve  di  attivita'
          previste dalla legge.
              8.  Gli  agenti  di  cambio  iscritti  nel  ruolo unico
          nazionale  devono  tenere  le  scritture contabili previste
          dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice  civile; la
          CONSOB,  con  proprio  regolamento, stabilisce le modalita'
          del  controllo  contabile da parte di societa' di revisione
          iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161.
              9.  Il  mancato  esercizio del servizio di negoziazione
          per  conto  terzi  per  un periodo di tempo superiore a sei
          mesi  comporta  la decadenza dalla carica; il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e dalla programmazione economica, in
          presenza  di  comprovati  motivi di salute, puo' prorogare,
          sentita  la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo
          di 18 mesi.
              10.  Per  l'esercizio  dei  servizi di investimento gli
          agenti  di  cambio  aderiscono  ai  sistemi  di  indennizzo
          previsti  dall'art.  59. Il coordinamento dell'operativita'
          dei  sistemi  di  indennizzo con la procedura di fallimento
          dell'agente  di  cambio  e'  disciplinato  dal  regolamento
          previsto dall'art. 59, comma 3.
              11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo
          unico   nazionale   e'  incompatibile  con  l'esercizio  di
          qualsiasi  attivita'  commerciale, con la partecipazione in
          qualita'  di  soci illimitatamente responsabili in societa'
          di  qualsiasi  natura,  con la qualita' di amministratore o
          dirigente  di societa' che esercitano attivita' commerciale
          e,    in   particolare,   con   la   qualita'   di   socio,
          amministratore,  dirigente,  dipendente  o collaboratore di
          banche,  SIM,  societa' di gestione del risparmio e di ogni
          altro intermediario finanziario.
              12.  Agli  agenti  di  cambio  iscritti nel ruolo unico
          nazionale  si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a)
          limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile
          e  ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a),
          b)  e  c); 8, comma 1; 10, comma 1, 21, 22, 23, 24, 25, 31,
          32, 167, 171, 190 e 195.
              13.  E'  vietato  agli agenti di cambio, compiere anche
          per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di
          strumenti  finanziari,  salvo  i  casi  di investimento del
          patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente
          comunicati alla CONSOB.
              14.  Il  presidente  della  CONSOB puo' disporre in via
          d'urgenza,  ove  ricorrano  situazioni  di  pericolo  per i
          clienti  o  per  i  mercati,  la sospensione dell'agente di
          cambio  iscritto  nel  ruolo unico nazionale dall'esercizio
          delle  attivita'  svolte  e la nomina di un commissario che
          assume  la gestione delle attivita' stesse quando risultino
          gravi   violazioni   delle   disposizioni   legislative   o
          amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 53.
              15.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta della CONSOB, puo'
          disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio
          dal  ruolo  unico  nazionale  qualora le irregolarita' o le
          violazioni  delle disposizioni legislative o amministrative
          siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere
          adottato  su proposta del commissario previsto dal comma 14
          o su richiesta dell'agente di cambio.
              16.  Nel  caso  previsto dal comma 15, il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nomina   un   commissario   preposto  alla  tutela  e  alla
          restituzione  dei  patrimoni  di proprieta' dei clienti. Il
          commissario  nell'esercizio  delle sue funzioni e' pubblico
          ufficiale;  egli  si  affianca  agli organi delle procedure
          concorsuali,  ove  disposte.  Il  Ministero  puo' prevedere
          speciali    cautele   e   limitazioni   all'attivita'   del
          commissario  e  procedere  alla  sua revoca o sostituzione.
          L'indennita'  spettante  al  commissario e' determinata dal
          Ministero   ed   e'  a  carico  dell'agente  di  cambio.  I
          provvedimenti  previsti  dal  presente comma possono essere
          assunti  anche  successivamente  alla  morte dell'agente di
          cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato
          ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
              17.  La  cancellazione  dell'agente di cambio dal ruolo
          unico   nazionale   consegue  di  diritto  all'accertamento
          giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al
          tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'art.
          72.
              18.  Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica
          l'art. 190".
              -   La   legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  recante
          "Disciplina  delle  societa' fiduciarie e di revisione", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7.
              -  Il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, recante
          "Norme  per  la  repressione  della  evasione in materia di
          imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
          la  definizione  delle  pendenze in materia tributaria", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190,
          e  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con legge 7
          agosto  1982,  n. 516, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1982, n. 216.
              -  Il  decreto-legge  28  giugno  1990, n. 167, recante
          "Rilevazione  a  fini  fiscali di taluni trasferimenti da e
          per  l'estero  di  denaro,  titoli e valori", e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  30  giugno  1990,  n.  151  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  legge  4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186.
              -  Il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, recante
          "Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8
          maggio   1991,   n.   106   e   convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   5 luglio   1991,  n.  197,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157.
              -  Il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n. 319,
          recante  "Riordino  dell'Ufficio italiano dei cambi a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  della  legge 17 dicembre 1997, n.
          433",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre
          1998, n. 206.
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.  1,  com-ma 1,  della  legge 17 dicembre 1997, n.
          433,   recante   "Delega   al  Governo  per  l'introduzione
          dell'euro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre
          1997, n. 295:
              "Art.  1  (Delega  al  Governo).  -  1.  Il  Governo e'
          delegato  ad  emanare,  entro  il termine di sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge e nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria vigente, uno o piu'
          decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per dare
          piena   attuazione   alle   disposizioni   comunitarie  sul
          passaggio  alla  moneta  unica  europea  e  per favorire un
          ordinato  e  trasparente  passaggio  dalla  lira  all'euro,
          nonche'  per  assicurare la compatibilita' dell'ordinamento
          nazionale  con  quanto  disposto dall'art. 108 del Trattato
          che istituisce la Comunita' europea.
              2.-5. (Omissis)".
              -  Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
          "Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di imposte sui
          redditi  e  sul  valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della
          legge 25 giugno 1999, n. 205", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.  9  della  legge  25 giugno 1999, n. 205, recante
          "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
          e  modifiche  al  sistema  penale e tributario", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1999, n. 149:
              "Art.  9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul
          valore  aggiunto).  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  otto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  un  decreto  legislativo recante la nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul  valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo
          I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle
          altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
              2.  Il  decreto legislativo sara' informato ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)  prevedere  un ristretto numero di fattispecie, di
          natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva
          compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso
          a    circostanze    aggravanti    ad    effetto   speciale,
          caratterizzate  da rilevante offensivita' per gli interessi
          dell'erario  e  dal  fine di evasione o di conseguimento di
          indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
                  1)  le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su
          documentazione  falsa  ovvero  su  altri  artifici idonei a
          fornire una falsa rappresentazione contabile;
                  2)   l'emissione   di  documenti  falsi  diretti  a
          consentire  a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel
          numero 1);
                  3)   l'omessa   presentazione  delle  dichiarazioni
          annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
                  4)  la  sottrazione al pagamento o alla riscossione
          coattiva   delle   imposte   mediante  compimento  di  atti
          fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
                  5)  l'occultamento  o  la  distruzione di documenti
          contabili;
                b)   prevedere,   salvo   che   per   le  fattispecie
          concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione
          falsa  e  l'occultamento  o  la  distruzione  di  documenti
          contabili,   soglie   di   punibilita'  idonee  a  limitare
          l'intervento   penale   ai   soli  illeciti  economicamente
          significativi;
                c)  prevedere  che  le  soglie di cui alla lettera b)
          siano articolate in modo da:
                  1) escludere l'intervento penale al di sotto di una
          determinata  entita'  di  evasione,  indipendentemente  dai
          valori dichiarati;
                  2)  comportare  l'intervento penale soltanto quando
          il  rapporto  tra l'entita' dei componenti reddituali o del
          volume   di   affari   evasi  e  l'entita'  dei  componenti
          reddituali  o del volume di affari dichiarati sia superiore
          ad un determinato valore;
                  3)  comportare,  in  ogni caso, l'intervento penale
          quando  l'entita' dei componenti reddituali o del volume di
          affari  evasi  raggiunga, indipendentemente dal superamento
          della  soglia  proporzionale,  un  determinato ammontare in
          termini assoluti;
                  4)  prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione
          una   soglia  minima  di  punibilita'  inferiore  a  quella
          prevista per i casi di infedelta';
                d)   prevedere   sanzioni   accessorie   adeguate   e
          proporzionate  alla  gravita'  delle  diverse  fattispecie,
          desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta
          e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;
                e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
          risarcimento del danno;
                f)  prevedere  la  non  punibilita'  di  chi  si  sia
          uniformato   al   parere   del   comitato   consultivo  per
          l'applicazione  delle norme antielusive, istituito ai sensi
          dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                g)  uniformare  la  disciplina della prescrizione dei
          reati  a  quella  generale, salvo le deroghe rese opportune
          dalla particolarita' della materia penale tributaria;
                h)  individuare la competenza territoriale sulla base
          del  luogo  in  cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove
          cio'  non  fosse  possibile,  del  luogo in cui il reato e'
          stato accertato;
                i)  prevedere  l'applicazione della sola disposizione
          speciale   quando   uno  stesso  fatto  e'  punito  da  una
          disposizione  penale  e da una disposizione che prevede una
          sanzione amministrativa;
                l)  coordinare  le  nuove disposizioni con il sistema
          sanzionatorio   amministrativo,   in   modo  da  assicurare
          risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".