Art. 12.
                              Rimpatrio
  1.  Nel  periodo  tra  il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli
interessati   fiscalmente   residenti   in  Italia  che  rimpatriano,
attraverso  gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie ((
detenute almeno al 1 agosto 2001 )) fuori del territorio dello Stato,
senza  l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167
del  1990,  possono  conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14
con  il  versamento  di  una somma pari al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato   delle   attivita'   finanziarie  medesime,  che  non  e'
deducibile,  ne'  compensabile,  ai  fini  di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a
qualunque  finalita',  ((  rientrano  nel  patrimonio  personale  e i
relativi  guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.
))
  2.  In  luogo  del  versamento  della  somma di cui al comma 1, nel
periodo  di  tempo  di cui al medesimo comma, gli interessati possono
sottoscrivere,  per  un  importo  pari al 12 per cento dell'ammontare
delle  attivita'  finanziarie  rimpatriate,  titoli  di  Stato di cui
all'articolo 18,  comma  2,  con  tasso  di interesse tale da rendere
equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale
e la quotazione di mercato.
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il  titolo del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167, si veda nei riferimenti normativi all'art. 11.