Art. 13.
                             Adempimenti
  1.  Gli  interessati presentano agli intermediari una dichiarazione
riservata   delle   attivita'   finanziarie  rimpatriate,  conferendo
l'incarico   di   ricevere   in  deposito  le  attivita'  provenienti
dall'estero   e   optando  per  il  versamento  della  somma  di  cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla
sottoscrizione  dei  titoli di cui all'articolo 12, comma 2. (( Nella
dichiarazione   gli  interessati  devono  inoltre  attestare  che  le
attivita'  da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio
dello  Stato,  ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto
2001.  )) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da  pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  ))  della  Repubblica
italiana  entro  dieci  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata.
Per  la  determinazione  del  controvalore  in  euro  delle attivita'
finanziarie  espresse  in valuta viene utilizzato il cambio stabilito
con  apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da  pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  ))  della  Repubblica
italiana  entro  il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi
fissati,  ai  sensi  dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000
ad agosto  2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di
cui  all'articolo 12,  comma  1,  e'  commisurata all'ammontare delle
altre  attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione
riservata.
  2.  Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma
1,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  capo  III  del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione
di  cui  all'articolo 17  dello  stesso  decreto,  entro  il  termine
previsto  per  il  versamento  delle  ritenute  relative  al  mese di
ricezione  della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal
denaro   rimpatriato,   ovvero,   ove   l'interessato   non  fornisca
direttamente    la    provvista    corrispondente,    effettuando   i
disinvestimenti  necessari,  anche in mancanza di apposite istruzioni
dello  stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la
data  stabilita  con  il  decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le
somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui
all'articolo 12, comma 2.
  3.   Gli  intermediari  rilasciano  agli  interessati  copia  della
dichiarazione      riservata.     Gli     intermediari     comunicano
all'amministrazione  finanziaria,  entro  il termine stabilito per la
dichiarazione  dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle
attivita'  rimpatriate,  quello  delle  somme di cui all'articolo 12,
comma  1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2,
sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno
presentato la dichiarazione riservata.
  4.   Nei   confronti   degli  intermediari,  per  la  liquidazione,
l'accertamento,   la  riscossione,  le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il
contenzioso  relativi  alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  76,  comma 7, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              "Art.  76  (Norme  generali  sulle  valutazioni). 1.-6.
          (Omissis).
              7.  Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
          fanno  riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei   cambi,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   entro  il  mese
          successivo.
              7-bis. - 7-quater. (Omissis)".
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",   al   capo   III   (articoli 17-29)  reca:
          "Disposizioni in materia di riscossione".
              -  Per  il  testo dell'art. 17 del sopra citato decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,  si  rimanda  ai
          riferimenti normativi all'art. 2.