Art. 14.
                        Effetti del rimpatrio
  1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita'
finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle
modalita' di cui all'articolo 13:
    a) preclude   nei   confronti  del  dichiarante  e  dei  soggetti
solidalmente  obbligati,  ogni accertamento tributario e contributivo
per  i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine
per  l'azione  di  accertamento  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
somme  o  dalle  altre  attivita'  costituite all'estero e oggetto di
rimpatrio;
    b) estingue    le    sanzioni    amministrative,   tributarie   e
previdenziali  e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n.
167  del  1990,  relativamente  alla  disponibilita'  delle attivita'
finanziarie dichiarate;
    c) esclude  la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al
decreto-legge  n.  429  del  1982,  ad  eccezione  di quelli previsti
dall'articolo  4,  lettere  d)  e  f),  del  predetto decreto n. 429,
relativamente   alla   disponibilita'   delle  attivita'  finanziarie
dichiarate.
  2.  Fermi  rimanendo  gli  obblighi  in  materia di antiriciclaggio
indicati  all'articolo 17  e  quelli  di  rilevazione e comunicazione
previsti  dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n.
167  del  1990,  gli  intermediari  non  effettuano  le comunicazioni
all'amministrazione  finanziaria  previste  dall'articolo 1, comma 3,
del  decreto-legge  n.  167  del  1990.  Gli  intermediari non devono
comunicare    all'amministrazione    finanziaria,   ai   fini   degli
accertamenti  tributari,  dati e notizie concernenti le dichiarazioni
riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2.
  3.  Per  quanto  riguarda  la non comunicazione all'amministrazione
finanziaria  disposta  dal  comma  2,  qualora  non sia rispettata la
limitazione  ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari
devono  comunicare  alla medesima amministrazione i dati e le notizie
relativi  alle  dichiarazioni  riservate,  nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
  4.   Gli  intermediari  sono  obbligati,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  di  legge,  a fornire i dati e le notizie relativi alle
dichiarazioni    riservate   ove   siano   richiesti   in   relazione
all'acquisizione  delle  fonti  di  prova e della prova nel corso dei
procedimenti  e  dei  processi  penali,  nonche'  in  relazione  agli
accertamenti  per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di
misure  di  prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche
disposizioni  di  legge  ovvero  per  l'attivita'  di  contrasto  del
riciclaggio  ((  e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo
alle  norme  antiterrorismo  nonche' per l'attivita' di contrasto del
delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. ))
  5.  Relativamente  alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio,
gli  interessati  non  sono  tenuti  ad  effettuare  le dichiarazioni
previste  dagli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per
il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di presentazione della
dichiarazione  riservata,  nonche'  per  quello  precedente,  ove  la
dichiarazione  medesima  sia  presentata nel periodo dal 1 gennaio al
28 febbraio   2002.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  dichiarazione
all'Ufficio  italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto
decreto-legge n. 167.
((  5-bis.   Relativamente  alle  attivita'  finanziarie  rimpatriate
diverse   dal   denaro,   gli  interessati  considerano  quale  costo
fiscalmente  riconosciuto  a  tutti  gli  effetti,  in mancanza della
dichiarazione   di   acquisto,   l'importo   risultante  da  apposita
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, ovvero quello indicato nella
dichiarazione   riservata.   In  quest'ultimo  caso  gli  interessati
comunicano  all'intermediario,  ai  fini  degli  articoli  6  e 7 del
predetto    decreto   legislativo,   la   ripartizione   dell'importo
complessivo  indicato  nella  dichiarazione  riservata fra le diverse
specie delle predette attivita'. ))
  6.  In  caso  di accertamento, gli interessati possono opporre agli
organi  competenti  gli  effetti  preclusivi  e  estintivi  di cui al
comma 1  con  invito  a  controllare la congruita' della somma di cui
all'articolo 12,  comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita'
indicato  nella  dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della
sottoscrizione  dei  titoli  di  cui all'articolo 12, comma 2. Previa
adesione  dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive
determinate  dalle  amministrazioni  competenti  sono definite fino a
concorrenza degli importi dichiarati.
  7.  Il  rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al
presente   articolo   quando,   alla   data  di  presentazione  della
dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al
comma 1  e'  stata  gia'  constatata  o  comunque  sono gia' iniziati
accessi,  ispezioni  e  verifiche  o  altre attivita' di accertamento
tributario  e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.  Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al
comma 1,  lettera  c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e'
gia' stato avviato il procedimento penale.
  8.  Gli  interessati  possono  comunicare  agli intermediari cui e'
presentata  la  dichiarazione  riservata  i  redditi  derivanti dalle
attivita'  finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e prima della presentazione della
dichiarazione   medesima,   fornendo   contestualmente  la  provvista
corrispondente  alle  imposte  dovute,  che sarebbero state applicate
dagli  intermediari  qualora  le  attivita'  finanziarie fossero gia'
state  depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari
si applica l'articolo 13, comma 4.
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge del 28
          giugno  1990,  n.  167,  si rinvia ai riferimenti normativi
          all'art. 19.
              -  Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
          dei  reati  in  materia di imposte sui redditi e sul valore
          aggiunto,  a  norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
          n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
          n. 76:
              "Art.  4  (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a)  l'imposta  evasa  e' superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi".
              "Art.  5  (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto".
              - Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3;
          2; 3; 3-ter e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167:
              "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
          Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare e
          l'Ente  poste  italiane mantengono evidenza, anche mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
          attraverso  movimentazione  di  conti  o  mediante  assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone   fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita'  o  la  denominazione  o la ragione sociale, il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia  per  conto  o  a  favore del quale e' effettuato il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento  medesimo  e gli estremi identificativi degli
          eventuali conti di destinazione.
              2.   Analoghe   evidenze  sono  mantenute  da  societa'
          finanziarie,  fiduciarie,  e  da  ogni altro intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  si
          interpone nella sua esecuzione.
              3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a
          disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per cinque
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i decreti di cui all'art. 7.
              4. - 4-bis. (Omissis)".
              "Art.  2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le  persone  fisiche,  gli enti non commerciali, nonche' le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  residenti  in  Italia,  che
          effettuano  trasferimenti  da  o  verso l'estero di denaro,
          certificati  in  serie  o  di massa o titoli attraverso non
          residenti,  senza  il  tramite  degli  intermediari  di cui
          all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
          nella  dichiarazione  annuale  dei redditi quando risultano
          superati  gli  importi  indicati  nel  comma 5 dell'art. 4,
          ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
              1-bis.  In  caso  di  esonero dalla presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi".
              "Art.  3  (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
          valori  mobiliari).  - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
          mediante  plico  postale o equivalente da e verso l'estero,
          da  parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
          valori  mobiliari  in  lire  o  valute  estere,  di importo
          superiore   a   venti   milioni   di  lire  o  al  relativo
          controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
          dei cambi (UIC).
              2.   La  dichiarazione,  redatta  in  due  esemplari  e
          sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
                a)   le   generalita'  complete  e  gli  estremi  del
          documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
          tratta di residente, il suo codice fiscale;
                b) le generalita' complete del soggetto per conto del
          quale   il   trasferimento   e'  eventualmente  effettuato,
          nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
                c)  il  denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
          di trasferimento, con il relativo importo;
                d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
                e)  per  i residenti, gli estremi della comunicazione
          effettuata  all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
          a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
          valutaria   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
                f) la data.
              3.  Se  si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
          come  mittenti  o destinatari, banche residenti, effettuati
          da  vettori  specializzati,  l'indicazione  prevista  dalla
          lettera  c)  del  comma  2  puo'  essere  sostituita da una
          distinta  dei  valori  trasferiti datata e sottoscritta dal
          mittente,    che   costituisce   parte   integrante   della
          dichiarazione.
              4. La dichiarazione e' depositata:
                a)  per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
          doganali di confine al momento del passaggio;
                b)  per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
          se  la  dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
          effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
          doganale,  un ufficio postale o un comando della Guardia di
          finanza,  nelle  quarantotto  ore  successive all'entrata o
          nelle  quarantotto  ore antecedenti l'uscita dal territorio
          dello Stato.
              5.  Per  i  trasferimenti  da e verso l'estero mediante
          plico   postale   la  dichiarazione  e'  depositata  presso
          l'ufficio   postale   all'atto  della  spedizione  o  nelle
          quarantotto ore successive al ricevimento.
              6.  Nel  computo  dei  termini  previsti  dai  commi 4,
          lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
              7.  Il  soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
          identificato  il  dichiarante,  restituisce al medesimo uno
          dei  due  esemplari  munito  di  visto. Il dichiarante deve
          recare   tale   esemplare   al   seguito   per  i  passaggi
          extracomunitari  in  entrata  e  in uscita e per i passaggi
          intracomunitari   in  uscita.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano alla distinta prevista dal comma 3".
              "Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). -
          1.  Le  banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i
          comandi  della  Guardia di finanza spediscono all'UIC copia
          delle  dichiarazioni  ricevute a norma dell'art. 3 entro la
          fine  del  mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo'
          concordare  con  le banche e le amministrazioni interessate
          l'invio dei dati tramite canali informatici.
              2.   I  dati  sono  utilizzati  dall'UIC  per  fini  di
          contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.
          Essi  sono  conservati  per  la  durata  di  dieci  anni ed
          elaborati  in forma nominativa, anche in deroga all'art. 21
          del  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988,
          n. 148.
              3.  In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati
          ricevuti  dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste
          dall'art.  7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che
          li  utilizza  per  i  propri  fini istituzionali; essi sono
          altresi'  comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate
          dall'art.  11  del  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
          n.   197,  per  il  perseguimento  dei  fini  del  medesimo
          decreto-legge".
              "Art.  4  (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
          le   attivita).   1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n. 917, residenti in Italia che al termine
          del  periodo  d'imposta  detengono  investimenti all'estero
          ovvero  attivita'  estere di natura finanziaria, attraverso
          cui  possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte estera
          imponibili  in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
          dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
          disposizione  si  considerano  di  fonte  estera  i redditi
          corrisposti   da   non   residenti,   soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art.  2, commi 1-bis e 1-ter, del
          decreto  legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
          ritenuta  prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          nonche'  i  redditi  derivanti da beni che si trovano al di
          fuori del territorio dello Stato.
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
              3.   In  caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              4.  Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione  od in amministrazione agli intermediari residenti
          indicati  nell'art.  1, per i contratti conclusi attraverso
          il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di controparti,
          nonche'  per  i  depositi ed i conti correnti, a condizione
          che  i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
          finanziaria  siano  riscossi  attraverso l'intervento degli
          intermediari stessi.
              5.  L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
              6.  Ai  fini  del  presente  articolo viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente   al  31 dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 416-bis del codice
          penale:
              "Art.   416-bis   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da tre a sei anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
          intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
          corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
          mafioso.".
              -  Per  il  testo  degli  articoli  6  e  7 del decreto
          legislativo   21 novembre  1997,  n.  461,  si  rimanda  ai
          riferimenti normativi dell'art. 9.