Art. 15.
            Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
                         detenute all'estero
  1.  In  conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della
Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli
interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono conseguire
gli  effetti  indicati  nell'articolo 14,  ad  eccezione del comma 8,
relativamente  alle  attivita'  finanziarie  mantenute  all'estero  e
regolarizzate,    con    il    versamento    della   somma   indicata
nell'articolo 12,   comma 1,   ovvero   con   le  modalita'  indicate
all'articolo 12,  comma 2,  nel  rispetto  dei  termini  previsti nel
medesimo articolo.
  2.  Gli  interessati  presentano agli intermediari la dichiarazione
riservata  di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto
di  regolarizzazione,  optando  per  il versamento della somma di cui
all'articolo 12,  comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di
cui  all'articolo 12,  comma 2.  Alla  dichiarazione  riservata  deve
essere  allegata  una certificazione degli intermediari non residenti
che  attesta  che  le  attivita'  corrispondenti agli importi in essa
indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
  3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la
somma  indicata  all'articolo 12,  comma 1, ovvero versano alla Banca
d'Italia  il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2,
ed  effettuano  le  relative  comunicazioni  e  attestazioni  con  le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
  4.  Gli  intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo
1,  commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  Trattato  che istituisce la Comunita' europea ed
          atti  allegati,  firmato  a Roma il 25 marzo 1957, e' stato
          ratificato  e  reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957,
          n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317.
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  commi  1,  2 e 3, del
          decreto-legge   28 giugno  1990,  n.  167,  si  rimanda  ai
          riferimenti normativi all'art. 14.