Art. 15. Regolarizzazione delle attivita' finanziarie detenute all'estero 1. In conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attivita' finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo. 2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attivita' finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attivita' corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari. 3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4. 4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Riferimenti normativi: - Il Trattato che istituisce la Comunita' europea ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317. - Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, si rimanda ai riferimenti normativi all'art. 14.