Art. 16.
                 Regolarizzazione di altre attivita'
  1.  In  conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della
Comunita' europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli
interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  investimenti ed attivita' all'estero diversi dalle
attivita'  di  cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo
di  tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita'
con  le  modalita'  indicate  nel predetto articolo 15, senza obbligo
della  certificazione  ivi  prevista. La regolarizzazione produce gli
effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.
  2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15, commi 3 e 4.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  Trattato  che istituisce la Comunita' europea ed
          atti  allegati,  firmato  a  Roma il 25 marzo 1957, e' gia'
          citato nei riferimenti normativi all'art. 15.