Art. 17.
             Disposizioni in materia di antiriciclaggio
  1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le
disposizioni    concernenti    gli   obblighi   di   identificazione,
registrazione  e  segnalazione  previsti dal decreto-legge n. 143 del
1991  ((  e  tutte  le altre disposizioni in materia penale, di lotta
alla criminalita' organizzata e al terrorismo. ))
  2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono
di per se' elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili
di   sospetto   per   la  segnalazione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge  n.  143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli
altri  elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n.
143.
  2-bis.  (( L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e
16  per  effettuare  il  rimpatrio o la regolarizzazione di attivita'
detenute  all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali
e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
c),  non  produce  gli  effetti  di cui al medesimo articolo 14 ed e'
punito  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria pari al 100 per
cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione
riservata. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143:
              "Art.   3   (Segnalazioni   di  operazioni).  -  1.  Il
          responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
          punto  operativo  di  uno  dei  soggetti di cui all'art. 4,
          indipendentemente   dall'abilitazione   ad   effettuare  le
          operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo
          di  segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al
          legale  rappresentante  o a un suo delegato ogni operazione
          che   per   caratteristiche,   entita',   natura,   o   per
          qualsivoglia  altra  circostanza conosciuta a ragione delle
          funzioni  esercitate,  tenuto  conto  anche della capacita'
          economica  e  dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui e'
          riferita,  induca  a  ritenere, in base agli elementi a sua
          disposizione,  che  il danaro, i beni o le utilita' oggetto
          delle  operazioni  medesime  possano  provenire dai delitti
          previsti  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente
          e'   compresa,   in  particolare,  l'effettuazione  di  una
          pluralita'  di  operazioni  non giustificata dall'attivita'
          svolta  da  parte della medesima persona, ovvero, ove se ne
          abbia  conoscenza,  da  parte  di persone appartenenti allo
          stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una
          stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
              2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
          o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
          di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
          possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via
          informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi
          senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
              3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di
          cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
          con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle
          procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione
          delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.
          L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni
          applicative.
              4. L'Ufficio italiano dei cambi:
                a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle
          segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli
          relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a
          conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti
          nei propri archivi;
                b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le
          modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,
          sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
          con   i   Ministri   delle   finanze,   della  giustizia  e
          dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
          dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413;
                c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni
          presso  i  soggetti  di  cui  all'art.  4  in  ordine  alle
          segnalazioni trasmesse;
                d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi
          effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
          legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole
          anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che
          possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;
                e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le
          competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la
          partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,
          le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori
          elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
                f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del
          codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le
          segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e
          corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione
          investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il
          Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti
          alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,
          informandone   gli   stessi   organi   investigativi.   Per
          effettuare  i  necessari approfondimenti e per il controllo
          previsto  dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
          speciale  di  polizia  valutaria  esercitano anche i poteri
          loro  attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
          poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
          nuclei  regionali e provinciali di polizia tributaria della
          Guardia  di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
          valutaria  puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
          al presente decreto.
              5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli
          atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia
          ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
          lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
          da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale
          rappresentante  o  al suo delegato. Le autorita' inquirenti
          informano  l'Ufficio  italiano  dei  cambi  di  ogni  altra
          circostanza  in  cui  emergano  fatti  e  situazioni la cui
          conoscenza  puo'  essere  comunque utilizzata per prevenire
          l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
              6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta
          degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),
          puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
          ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
          il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
          intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi
          investigativi medesimi.
              7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli
          effetti  del presente articolo non costituiscono violazione
          di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in
          conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da
          esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun
          tipo.
              8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
          alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia
          comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai
          casi previsti dal presente articolo.
              9.  I  soggetti  di  cui all'art. 4 devono dotarsi, nel
          rispetto  dei  criteri che potranno essere impartiti con le
          disposizioni  di  attuazione  dello stesso art. 4, comma 3,
          lettera  c),  di  adeguate  procedure volte a prevenirne il
          coinvolgimento  in operazioni di riciclaggio, potenziando a
          tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e
          attuando   programmi   specifici   di  addestramento  e  di
          formazione del personale.
              10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio
          italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di
          controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,
          sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti
          delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei
          cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di
          operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di
          cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
          autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
          finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
          riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
          le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
          materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi
          investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio
          possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da
          trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di
          fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano
          applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12
          della legge 1 aprile 1981, n. 121.
              11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente
          articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure
          informatiche o telematiche.".