Art. 18.
                       Assegnazione dei titoli
  1.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, il Ministro
dell'economia  e  delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un
ammontare  di  titoli  di  Stato  pari  ai  mandati  all'investimento
conferiti con le dichiarazioni riservate.
  2.  Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  emettere  titoli di Stato di durata non
inferiore  a  dieci  anni,  le cui caratteristiche, compresi il tasso
d'interesse,  la  durata,  l'inizio  del godimento, le modalita' e le
procedure  di  assegnazione,  sono stabilite con decreto dello stesso
Ministro,   da  pubblicare  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  ))  della
Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.
  3.  Per  l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2,
gli  intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di
cui  al  medesimo  articolo 12,  comma 2, oggetto del mandato ad essi
conferito  con  le  dichiarazioni  riservate,  nei  tempi  e  con  le
modalita' contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.
  4.  Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione
dei titoli di cui al presente articolo.