Art. 19. Disciplina sanzionatoria 1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore"; )) b) al comma 4, le parole: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento del-l'ammontare degli importi non dichiarati (( e con la confisca di beni di corrispondente valore". )) 2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata. 2-bis. (( L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, gia' citato nelle note all'art. 11, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni. 3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila. 4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. 5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. 6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4. 7. (Soppresso). 8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. 8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".