Art. 19.
                      Disciplina sanzionatoria
  1.  Nell'articolo  5  del  decreto-legge  n.  167  del  1990,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   comma   2,   le   parole:  "e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  di lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti:  "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5
al  25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati (( e con
la confisca di beni di corrispondente valore"; ))
    b) al   comma   4,   le   parole:  "e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  di lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti:  "e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5
al 25 per cento del-l'ammontare degli importi non dichiarati (( e con
la confisca di beni di corrispondente valore". ))
  2.   Per   la   violazione   indicata   all'articolo 14,   comma 3,
l'intermediario  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del  25  per  cento  dell'ammontare  degli  importi  eccedenti quelli
indicati nella dichiarazione riservata.
  2-bis.  (( L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione
prevista  dall'articolo  13  la detenzione fuori dal territorio dello
Stato  del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata ai
sensi  dell'articolo  12, comma 1, e' punito con la reclusione da tre
mesi a un anno. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167, gia' citato nelle note all'art. 11,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.  5  (Sanzioni).  -  1.  Per  la  violazione degli
          obblighi   di   cui   all'art.  1,  posti  a  carico  degli
          intermediari,   si   applica   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  del 25 per cento degli importi delle operazioni
          cui  le  violazioni  si  riferiscono. All'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  l'ufficio  delle  imposte competente in
          relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.
              2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.  2,  relativo  ai trasferimenti diversi da quelli
          riguardanti  investimenti  all'estero e attivita' estere di
          natura    finanziaria,    e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare  degli  importi  non  dichiarati  e  con  la
          confisca   di   beni   di   corrispondente   valore  quando
          l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
          nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
              3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria fino al
          quaranta  per  cento dell'importo trasferito o che si tenta
          di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
          lire, con un minimo di lire duecentomila.
              4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare  degli  importi  non  dichiarati  e  con  la
          confisca di beni di corrispondente valore.
              5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   2,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              6.  Per  la  violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
          comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
          previste    rispettivamente   per   la   violazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
              7. (Soppresso).
              8.  Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
          1  false  indicazioni sul soggetto realmente interessato al
          trasferimento  da  o  verso  l'estero  di  denaro, titoli o
          valori  mobiliari  ovvero dichiara falsamente di non essere
          residente   in   Italia,   in   modo   da   non  consentire
          l'adempimento  degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
          e'  punito,  salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave
          reato,  con  la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              8-bis.  Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista
          dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto
          per  conto  del  quale effettua il trasferimento da o verso
          l'estero  di  denaro,  titoli o valori mobiliari, ovvero le
          indica  false,  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".