Art. 2.
Chiusura  degli  sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA,
anticipo  della  data  di  pagamento  degli  emolumenti  al personale
                               statale
  1.  Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale
dello  Stato,  della  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  della Cassa
depositi  e  prestiti,  delle  banche  e degli uffici postali, per le
attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  14 marzo  2001,  n.  144,  restano  chiusi al pubblico il
31 dicembre 2001.
  2.  Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli
degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero
di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
  3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 24, primo comma,
della   legge   27 febbraio  1985,  n.  52,  gli  uffici  provinciali
dell'Agenzia  del  territorio  restano chiusi al pubblico il 29 ed il
31 dicembre  2001.  Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,
secondo  comma,  della  citata  legge  n.  52  del  1985,  il  giorno
28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
  4.  Limitatamente  all'anno  2001,  i contribuenti versano entro il
24 dicembre  le  somme  dovute  a  titolo di acconto dell'imposta sul
valore  aggiunto  e  i  concessionari  del  servizio  nazionale della
riscossione,  le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il
28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
  5.  Le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  6.  Limitatamente  alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento
delle  somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  non  puo'  essere  effettuato mediante il versamento
unitario  previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  7.  I  termini  di  pagamento  dei diritti doganali e di ogni altra
somma  pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono
stabiliti al 27 dicembre 2001.
  8.  In  relazione  a  quanto  stabilito  dal comma 1, il termine di
chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato
e'  fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere
validita'  i  titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre
2001.
  9.  In  deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge
14 aprile  1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
convertito  dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute
nell'allegato  al  decreto  del  Ministro del tesoro in data 4 aprile
1995,  pubblicato  nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile
1995,  per  l'anno  2001  (( lo stipendio e la tredicesima mensilita'
dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere
dal  7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito
calendario  predisposto  dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  da pubblicarsi nella (( Gazzetta
Ufficiale )) della Repubblica italiana.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo
          2001,  n.  144,  recante  "Regolamento  recante  norme  sui
          servizi   di  bancoposta",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 24, primo e secondo
          comma,   della   legge  27 febbraio  1985  n.  52,  recante
          "Modifiche  al  libro  sesto  del  codice civile e norme di
          servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un
          sistema  di elaborazione automatica nelle conservatorie dei
          registri  immobiliari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          6 marzo 1985, n. 56:
              "Art.   24.  -  Nelle  conservatorie  l'orario  per  il
          pubblico  e'  fissato  dalle  ore  8 alle ore 12 dei giorni
          feriali.
              Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso e' limitato
          fino alle ore 11.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28, comma 7, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  28  (Razionalizzazione  delle imposte e norme in
          materia di energia elettrica). - 1. 6. (Omissis).
              7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme
          di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui
          al  comma  6  possono  essere  effettuati,  limitatamente a
          quelle  che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato
          e  alla  contabilita'  speciale ai sensi dell'art. 3, comma
          12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il
          versamento  unitario  previsto  dall'art.  17  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  con possibilita' di
          compensazione con altre imposte e contributi.
              8. 11. (Omissis).".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche".
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile
          1977,  n.  112,  recante "Copertura finanziaria del decreto
          del    Presidente    della    Repubblica   concernente   la
          corresponsione  di  miglioramenti  economici  ai dipendenti
          dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
          1977, n. 102:
              "Art.  6.  -  La  tredicesima  mensilita'  spettante ai
          dipendenti   statali  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 25 ottobre
          1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e'
          corrisposta  unitamente  alla  rata  di  stipendio del mese
          di dicembre,  con  inizio  dei  pagamenti  dal giorno 19 di
          detto  mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art.
          370  del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
          per  la  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
              Sono  abrogati  il  decreto-legge  23 novembre 1973, n.
          740,  convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le
          altre   norme   incompatibili   con   quelle  del  presente
          articolo.".
              - Il  decreto-legge  9 dicembre  1977,  n. 892, recante
          "Modificazione  all'art.  6  della legge 14 aprile 1977, n.
          112,  relativo  al pagamento della tredicesima mensilita' e
          dello   stipendio   del   mese  di dicembre  ai  dipendenti
          statali",    e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          12 dicembre 1977, n. 337.
              - La legge 3 febbraio 1978, n. 23, recante "Conversione
          in   legge  del  decreto-legge  9 dicembre  1977,  n.  892,
          concernente modificazione all'art. 6, legge 14 aprile 1977,
          n.  112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita'
          e  dello  stipendio  del  mese  di dicembre  ai  dipendenti
          statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
          1978, n. 38.
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  al decreto del
          Ministro  del  tesoro  4 aprile 1995, recante "Disposizioni
          per  il  pagamento  di  stipendi  ed  altri assegni fissi e
          continuativi a carico del bilancio dello Stato", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1995, n. 97:
                                                             Allegato
ACCREDITAMENTO  IN  CONTO  CORRENTE  BANCARIO POSTALE, POST-CARD E SU
                    LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO
              L'accreditamento  dello stipendio e degli altri assegni
          fissi  continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al
          conto  corrente  bancario,  postale,  al  post-card  ed  al
          libretto  postale  di  risparmio  disposto  in favore delle
          sottoelencate  categorie  di  personale  statale avviene il
          giorno  appresso  indicato  ovvero,  qualora questo non sia
          lavorativo, il precedente giorno lavorativo:
                1)  insegnanti  delle  scuole  materne ed elementari:
          giorno  22  del  mese  cui  il pagamento dello stipendio si
          riferisce  e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo
          stesso mese e tredicesima mensilita';
                2) personale amministrato dalle direzioni provinciali
          del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui
          il   pagamento   dello  stipendio  si  riferisce  e  giorno
          15 dicembre  per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese e
          tredicesima mensilita';
                3)  personale insegnante supplente temporaneo: giorno
          27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e
          giorno  16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese
          e tredicesima mensilita';
                4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui
          il   pagamento   dello  stipendio  si  riferisce  e  giorno
          16 dicembre  per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese e
          tredicesima mensilita'.
              I  titoli  di spesa relativi agli accreditamenti di cui
          sopra  sono  estinti  con tre giorni lavorativi di anticipo
          rispetto  a  quelli  fissati  per l'accreditamento in conto
          corrente bancario, postale, assegni postali, post-card e il
          libretto postale di risparmio.
              Pagamento  in contanti presso le sezioni di tesoreria o
          gli uffici postali.
              Il  pagamento  in  contanti,  disposto  in favore delle
          sottoelencate  categorie  di  personale statale, avviene il
          giorno  appresso  indicato  ovvero,  qualora questo non sia
          lavorativo, il precedente giorno lavorativo:
                1)  insegnanti  delle  scuole  materne ed elementari:
          giorno  25  del  mese  cui  il pagamento dello stipendio si
          riferisce  e giorno 17 dicembre per stipendio relativo allo
          stesso mese e tredicesima mensilita';
                2) personale amministrato dalle direzioni provinciali
          del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui
          il   pagamento   dello  stipendio  si  riferisce  e  giorno
          18 dicembre  per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese e
          tredicesima mensilita';
                3)  personale insegnante supplente temporaneo: ultimo
          giorno  del  mese  cui  il  pagamento  dello  stipendio  si
          riferisce  e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo
          stesso mese e tredicesima mensilita';
                4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui
          il  pagamento  dello  stipendio  si  riferisce  e giorno 19
          dicembre   per   stipendio  relativo  allo  stesso  mese  e
          tredicesima mensilita'.
              I  delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del
          regio   decreto   23 maggio  1924,  n.  287,  e  successive
          modificazioni,  possono  riscuotere,  presso  le sezioni di
          tesoreria  provinciale  e  gli  uffici  postali,  il giorno
          lavorativo  precedente  a  quello  sopra  stabilito;  nello
          stesso  giorno  possono  iniziare  i  pagamenti agli aventi
          diritto.
              Pagamento  con  vaglia cambiario non trasferibile della
          Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile.
              Il  pagamento degli emolumenti mediante commutazione in
          vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in
          assegno  postale  non trasferibile per tutto il personale -
          ad   eccezione  degli  insegnanti  supplenti  temporanei  -
          avviene  il  giorno  27  del  mese  in  cui il pagamento si
          riferisce  e  il  giorno 19 dicembre per stipendio relativo
          allo  stesso  mese e tredicesima mensilita'; il pagamento a
          favore  degli  insegnanti  supplenti  temporanei avviene il
          secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento
          e  il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso
          mese e tredicesima mensilita'.
              Il   vaglia   cambiario   e   l'assegno   postale   non
          trasferibile devono essere spediti al beneficiario in piego
          postale  assicurato  salvo diversa richiesta del creditore,
          con tassa a carico del destinatario.".