Art. 2. Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale 1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001. 2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali. 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo. 4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo. 5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001. 8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001. 9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 (( lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94. - Si riporta il testo dell'art. 24, primo e secondo comma, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, recante "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1985, n. 56: "Art. 24. - Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso e' limitato fino alle ore 11.". - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 28 (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica). - 1. 6. (Omissis). 7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. 8. 11. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1977, n. 102: "Art. 6. - La tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, e' corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.". - Il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, recante "Modificazione all'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1977, n. 337. - La legge 3 febbraio 1978, n. 23, recante "Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'art. 6, legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1978, n. 38. - Si riporta il testo dell'allegato al decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, recante "Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1995, n. 97: Allegato ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE, POST-CARD E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' della tredicesima mensilita' al conto corrente bancario, postale, al post-card ed al libretto postale di risparmio disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo: 1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui sopra sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento in conto corrente bancario, postale, assegni postali, post-card e il libretto postale di risparmio. Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali. Il pagamento in contanti, disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale, avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo: 1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 17 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 18 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo giorno del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; 4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno lavorativo precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi diritto. Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile. Il pagamento degli emolumenti mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in assegno postale non trasferibile per tutto il personale - ad eccezione degli insegnanti supplenti temporanei - avviene il giorno 27 del mese in cui il pagamento si riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'; il pagamento a favore degli insegnanti supplenti temporanei avviene il secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'. Il vaglia cambiario e l'assegno postale non trasferibile devono essere spediti al beneficiario in piego postale assicurato salvo diversa richiesta del creditore, con tassa a carico del destinatario.".