Art. 20.
             Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi
  1. (((Soppresso).))
  2. (((Soppresso).))
  3.  L'Ufficio  italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di
raccolta  delle  informazioni  per  l'elaborazione  delle statistiche
sulla  bilancia  dei  pagamenti  e sulla posizione patrimoniale verso
l'estero,  assegnata  con  il  decreto  legislativo n. 319 del 1998 e
nell'esercizio   dell'attivita'   di   analisi  statistica  sui  dati
aggregati  di  cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143
del   1991   fissa   le  modalita'  di  rilevazione  delle  attivita'
rimpatriate o regolarizzate.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto  legislativo  26 agosto 1998, n. 319, e'
          gia' citato nei riferimenti normativi all'art. 11.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma 10, del
          decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143:
              "Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli).
              1 - 9. (Omissis).
              10.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi,  d'intesa  con le
          autorita'  preposte  alla  vigilanza  di  settore, verifica
          l'osservanza  da  parte  degli intermediari abilitati delle
          norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
          capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
          e  l'adeguatezza  delle  procedure  di  segnalazione di cui
          all'art.  3  da  parte  dei  soggetti  ad  esse  tenuti. Il
          Ministro  del  tesoro  determina  con  proprio  decreto,  i
          criteri  generali  con  cui  l'Ufficio  italiano  dei cambi
          effettua,  allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
          riciclaggio  nell'ambito  di determinate zone territoriali,
          analisi  dei  dati  aggregati  concernenti complessivamente
          l'operativita'    di   ciascun   intermediario   abilitato.
          L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
          dati    predetti,    anche    mediante   accesso   diretto,
          dall'archivio   di  cui  all'art.  2,  comma  1.  L'Ufficio
          italiano   dei   cambi,  sulla  base  di  criteri  generali
          stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
          prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
          intermediari  abilitati  sono  tenuti  ad  osservare. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,  qualora emergano anomalie rilevanti per
          l'eventuale  individuazione  di  fenomeni  di  riciclaggio,
          l'Ufficio   italiano  dei  cambi,  effettuati  i  necessari
          approfondimenti  di  carattere  finanziario,  d'intesa  con
          l'autorita'  di vigilanza di settore, ne informa gli organi
          investigativi  di  cui  all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
          controllo  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui al
          presente  capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
          il  Nucleo  speciale  di polizia valutaria della Guardia di
          finanza.
              11 - 15. (Omissis).".