Art. 21.
            Disposizioni in materia di economia sommersa
  1.  Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la
Guardia   di   finanza,   secondo  direttive  generali  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, partecipa al piano straordinario di
accertamento,  mirato  al  contrasto  dell'economia sommersa, tenendo
contoanche  dell'esigenza  di  assicurare il corretto reimpiego delle
attivita'  rimpatriate  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel
presente capo.
((  1-bis.  All'articolo 1  della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  le  parole:  "30 novembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e
alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro
in  misura  non  inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento";
    b) al  comma  2,  lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8
per  cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per
cento  per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e
dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali, si
applicano  tassi  di  premio ridotti rispettivamente del 75 per cento
per  il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per
cento per il terzo anno";
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.   Per   il  periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
presentazione  della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non
si  applicano  le  sanzioni  previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti
periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della
dichiarazione  di  inizio  attivita',  e non sono dovuti interessi, a
condizione  che  il  versamento  dell'imposta sia effettuato entro il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione;
non   si   applicano  altresi'  le  sanzioni  previste  per  l'omessa
effettuazione  delle  ritenute  e dei relativi versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione";
    d) al  comma  3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali"
sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";
    e) al  comma  4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I
lavoratori   possono,   a  domanda,  ricostruire  la  loro  posizione
pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati
presso  l'impresa  che  presenta  la  dichiarazione di emersione alla
quale  appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione,
che   avviene   esclusivamente   mediante  contribuzione  volontaria,
integrata  fino  ad  un massimo del 66 per cento della quota a carico
del  datore  di  lavoro  dal  fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre  2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di
sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di
lavoro  svolto  presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio
2002.  La  ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
di dodici mesi";
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Le  maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  e' determinata la quota destinata alla riduzione
della  pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse  destinate
all'integrazione  del  contributo previdenziale dei lavoratori che si
impegnano  nei  programmi  di emersione ai sensi del comma 2, lettera
b),  del  presente  articolo, in misura non superiore al 66 per cento
della   quota   residua  rispetto  alla  contribuzione  previdenziale
versata,  e  agli  oneri concernenti la eventuale ricostruzione della
loro  posizione  previdenziale  relativamente agli anni pregressi, ai
sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti delle risorse
all'uopo  disponibili  presso  il  fondo;  con  lo  stesso decreto e'
inoltre  determinata la misura del trattamento previdenziale relativa
ai  periodi  oggetto  della dichiarazione di emersione in proporzione
alle  quote  contributive  versate,  senza  oneri aggiuntivi a carico
della   finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'  determinata  la quota
residua  del  predetto  fondo  destinata  al  riequilibrio  dei conti
pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del
2000 sono abrogati";
    g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
  "8-bis.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  procede
annualmente,  sentite  le organizzazioni sindacali e di categoria, ad
una  verifica  dei  risultati  del  processo  di emersione in base al
numero  degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle
disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione   degli   stessi  per  il  settore  di  attivita'  e
ubicazione  dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori,
alla    rispettiva    anzianita'    contributiva,    nonche'    delle
conseguenti maggiori   entrate   derivanti   dal   recupero  di  base
imponibile". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          18 ottobre  2001,  n. 383, recante "Primi interventi per il
          rilancio    dell'economia",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  24 ottobre  2001,  n. 248, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.   1   (Dichiarazione  di  emersione).  -  1.  Gli
          imprenditori  che  hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
          non  adempiendo  in tutto o in parte agli obblighi previsti
          dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
          possono  farlo  emergere, tramite apposita dichiarazione di
          emersione,  da  presentare  entro  il 28 febbraio 2002, con
          indicazione,   oltre  al  numero  e  alle  generalita'  dei
          lavoratori  emersi, del relativo costo del lavoro in misura
          non  inferiore  a  quanto previsto dai contratti collettivi
          nazionali   di   lavoro   di   riferimento.   Il   Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE),
          sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
          i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4.
              2.  Per  il  periodo  di  imposta in corso alla data di
          presentazione  della  dichiarazione  di emersione di cui al
          comma  1,  e  per  i  due  periodi  successivi, la medesima
          dichiarazione  costituisce  titolo  di  accesso al seguente
          regime di incentivo fiscale e previdenziale:
                a) gli  imprenditori che, con la dichiarazione di cui
          al  comma  1,  si  impegnano  nel programma di emersione, e
          conseguentemente   incrementano   l'imponibile  dichiarato,
          rispetto   a   quello   relativo   al  periodo  di  imposta
          immediatamente    precedente,   hanno   diritto,   fino   a
          concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto
          emergere    con    la    dichiarazione,    all'applicazione
          sull'incremento   stesso   di   una   imposta   sostitutiva
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche (IRPEF),
          dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
          dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP),
          con  tassazione  separata rispetto al rimanente imponibile,
          dovuta  in  ragione  di un'aliquota del 10 per cento per il
          primo  periodo  di imposta, del 15 per cento per il secondo
          periodo  di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo
          di  imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta,
          nel  calcolo  dell'incentivo si tiene conto delle eventuali
          variazioni  in  diminuzione  del  costo  del lavoro emerso.
          Sul maggiore  imponibile  previdenziale relativo ai redditi
          di   lavoro   emersi   dichiarati,   e   conseguente   alla
          dichiarazione  di  emersione,  si applica una contribuzione
          sostitutiva,  dovuta  in  ragione  di un'aliquota del 7 per
          cento  per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
          periodo  e  dell'11  per  cento per il terzo periodo, e, ai
          fini  dell'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali,  si  applicano tassi di premio
          ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno,
          del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per
          il terzo anno;
                b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel
          programma   di  emersione  sono  esclusi  da  contribuzione
          previdenziale  e,  sui  loro  redditi  di lavoro emersi, si
          applica  una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione
          separata   rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in
          ragione  di  un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
          dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per
          il terzo anno.
              2-bis.  Per il periodo di imposta in corso alla data di
          presentazione  della  dichiarazione  di emersione di cui al
          comma  1  non  si  applicano  le  sanzioni previste ai fini
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  le  violazioni
          concernenti  la  liquidazione  e  i versamenti periodici di
          tale  imposta,  nonche'  per la mancata presentazione della
          dichiarazione  di  inizio  attivita',  e  non  sono  dovuti
          interessi,  a condizione che il versamento dell'imposta sia
          effettuato  entro  il  termine  previsto  per il versamento
          dovuto   in  base  alla  dichiarazione;  non  si  applicano
          altresi'  le  sanzioni  previste per l'omessa effettuazione
          delle  ritenute  e dei relativi versamenti dovuti fino alla
          data di presentazione della dichiarazione.
              3.  Per  gli  imprenditori,  su specifica richiesta, la
          dichiarazione  di  emersione  vale  anche  come proposta di
          concordato  tributario e previdenziale, se presentata prima
          dell'inizio  di  eventuali accessi, ispezioni e verifiche o
          della  notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.
          In  questo  caso,  fino  a concorrenza del costo del lavoro
          oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore
          dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del
          lavoro   irregolare  utilizzato.  Per  ciascuno  di  questi
          periodi  il  concordato  si  perfeziona con il pagamento di
          un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA) e dei contributi
          previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata
          rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta  in ragione di
          un'aliquota   dell'8   per   cento  del  costo  del  lavoro
          irregolare  utilizzato  e dichiarato, senza applicazione di
          sanzioni  e  interessi.  Per ciascuno degli stessi periodi,
          sul  presupposto  della sussistenza dei requisiti di legge,
          il  concordato  produce effetti preclusivi automatici degli
          accertamenti  fiscali  relativi  all'attivita' di impresa e
          previdenziali,  fino a concorrenza del triplo del costo del
          lavoro  irregolare  utilizzato.  Il  pagamento dell'imposta
          sostitutiva  puo'  essere  effettuato  in  unica soluzione,
          entro  il  termine  di presentazione della dichiarazione di
          emersione,  con  una  riduzione del 25 per cento, ovvero in
          ventiquattro  rate  mensili a partire dal predetto termine,
          senza  applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento
          sono  estinti  i  delitti  di  cui  agli articoli 4 e 5 del
          decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
          all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i
          reati  contravvenzionali  e  le violazioni amministrative e
          civili  connessi  alle  violazioni  fiscali e previdenziali
          relative  all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In caso di
          rateazione,  sono  sospesi  i termini di prescrizione degli
          illeciti di cui al presente comma.
              4.   I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono  ai
          programmi  di emersione possono, parallelamente, estinguere
          i  loro  debiti  fiscali  e  previdenziali,  connessi  alla
          prestazione  di  lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
          che  intendono  regolarizzare, mediante il pagamento di una
          contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
          al  rimanente  imponibile,  dovuta in ragione di L. 200.000
          per  ogni  anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e
          interessi.  Il pagamento e' effettuato nei termini e con le
          modalita'  di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento
          fiscale  e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni
          regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire
          la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di
          lavoro  pregressi  effettuati presso l'impresa che presenta
          la  dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
          data  del  28 febbraio  2002. La ricostruzione, che avviene
          esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata
          fino  ad  un  massimo del 66 per cento della quota a carico
          del  datore  di  lavoro  dal  fondo di cui all'art. 5 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, consente di coprire, fino
          ad  un  massimo  di  sessanta mesi, periodi contributivi di
          venti  mesi  ogni  dodici  mesi  di lavoro svolto presso la
          suddetta  impresa  a  far  data  dal  28 febbraio  2002. La
          ricostruzione  avviene alla fine di ogni periodo lavorativo
          di dodici mesi.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 1 a 4 non si
          applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai
          soggetti  richiamati  all'art. 62, comma 2, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              6.  Restano fermi, in alternativa, per gli interessati,
          i  regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e
          di  emersione  del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, agli
          articoli  75  e  78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive   modificazioni,   all'art.   63   della   legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e successive modificazioni, e
          all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              7.  Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e'
          definito  un piano straordinario di accertamento, operativo
          dal  1  gennaio  2002,  mirato  al  contrasto dell'economia
          sommersa.  Il  piano  costituisce  priorita'  di intervento
          delle  autorita'  di  vigilanza del settore ed e' basato su
          idonee  forme  di  acquisizione  ed utilizzo incrociato dei
          dati  dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori
          di  servizi  di  pubblica  utilita',  dei registri dei beni
          immobili e dei beni mobili registrati.
              8.  Le maggiori  entrate derivanti dal recupero di base
          imponibile   connessa   ai   programmi  di  emersione,  con
          esclusione  di quelle contributive, affluiscono al fondo di
          cui  all'art.  5  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,  e'  determinata la quota destinata alla riduzione
          della   pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse
          destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei
          lavoratori  che  si impegnano nei programmi di emersione ai
          sensi  del  comma  2, lettera b), del presente articolo, in
          misura  non  superiore  al 66 per cento della quota residua
          rispetto  alla  contribuzione previdenziale versata, e agli
          oneri  concernenti  la  eventuale  ricostruzione della loro
          posizione  previdenziale relativamente agli anni pregressi,
          ai  sensi  del  comma  4  del presente articolo, nei limiti
          delle  risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo
          stesso   decreto  e'  inoltre  determinata  la  misura  del
          trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
          dichiarazione   di  emersione  in  proporzione  alle  quote
          contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della
          finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze e' altresi' determinata la
          quota  residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
          dei  conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata
          legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
              8-bis.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          procede  annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e
          di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di
          emersione  in  base  al  numero  degli  imprenditori  e dei
          lavoratori  che  si  sono  avvalsi  delle  disposizioni per
          incentivare   l'emersione   dell'economia   sommersa,  alla
          differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e
          ubicazione  dei  relativi  insediamenti produttivi e, per i
          lavoratori,   alla   rispettiva   anzianita'  contributiva,
          nonche'  delle  conseguenti  maggiori entrate derivanti dal
          recupero di base imponibile.".