Art. 21. Disposizioni in materia di economia sommersa 1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo contoanche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attivita' rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo. (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione"; d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi"; e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi"; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati"; g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Dichiarazione di emersione). - 1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'art. 2, comma 4. 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno. 2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresi' le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione. 3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma. 4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'art. 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati. 8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attivita' e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianita' contributiva, nonche' delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.".