Art. 22.
                  Societa' per la cartolarizzazione
  1.   L'articolo  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  15  ((  (Societa'  per  la  cartolarizzazione).  ))  - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a costituire o
a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una
societa'  a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di
(( 10.000 euro )) avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una
o  piu'  operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti  d'imposta e
contributivi.  Ai  crediti  futuri  sono assimilati altri proventi di
natura  non  tributaria  appartenenti  allo  Stato.  La societa' puo'
essere   costituita   anche   con   atto  unilaterale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze;  non  si  applicano in tale caso le
disposizioni  previste  dall'articolo 2497, secondo comma, del codice
civile.  Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei
titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di
ogni   altro   creditore,   nell'ambito  di  ciascuna  operazione  di
cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e
i diritti di cui al comma 4.
  2.  Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui
al  comma  1  sono  individuate  con  uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione
riguarda  crediti  di  enti  pubblici  soggetti  a vigilanza di altro
Ministero,  con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro vigilante. All'atto di ogni
operazione  di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede
di  nomina  a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva
le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
  3. La  societa'  di  cui  al  comma  1  finanzia  le  operazioni di
cartolarizzazione,  anche in piu' fasi, mediante emissione di titoli,
ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
  4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonche'
ogni  altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di
cartolarizzazione  dalla  societa'  ivi  indicata nei confronti dello
Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato
a  tutti  gli  effetti  da  quello  della societa' stessa e da quello
relativo  alle  altre  operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono  ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi creditore diverso dai
portatori  dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di
cui al comma 3.
  5. Il  ricavo  delle  operazioni di cessione dei crediti di imposta
viene  destinato  al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa,
secondo   modalita'   da   definirsi,   con   decreto   del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
disciplinati  i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti
dalla  societa'  di  cui  al  comma 1 beneficiano in tutto o in parte
della  garanzia  dello  Stato  e  sono  specificati  i  termini  e le
condizioni della stessa.
  7.  Alla  societa'  di  cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute  nel  titolo  V  del  testo  unico  delle  leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere
b)  e  c),  e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
((  8.  I  titoli  emessi  dalla  societa'  di  cui  al  comma 1 sono
assimilati  ai  fini  fiscali  ai  titoli  di cui all'articolo 31 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
si  considerano  emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione
in  almeno  un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il
collocamento  anche  sui  mercati  esteri.  ))  Gli interessi e altri
proventi  corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti  concessi  da
soggetti  non  residenti,  esclusi i soggetti residenti negli Stati o
nei  territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal
decreto  del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella  ((  Gazzetta Ufficiale )) n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti
dalla    stessa    societa'   per   finanziare   le   operazioni   di
cartolarizzazione  di  cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte
sui redditi.
  9.  Ciascun  patrimonio  separato di cui al comma 4 non e' soggetto
alle  imposte  sui redditi, ne' all'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  Le  operazioni  di cartolarizzazione di cui al comma 1 e
tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti  e  prestazioni posti in
essere  per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle  imposte  ipotecaria e
catastale  e  da  ogni  altra  imposta  indiretta.  Non si applica la
ritenuta  prevista  dai  commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di cui al comma 1.
  10.  Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
di  imposta  e  contributivi o comunque crediti in relazione ai quali
sia  prevista  l'iscrizione  a  ruolo  ai  sensi dell'articolo 24 del
decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12  e  13  dell'articolo  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I
richiami  all'INPS  ed  ai decreti ministeriali ivi contenuti devono,
rispettivamente,  intendersi  riferiti,  in  quanto  compatibili,  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze ed agli enti pubblici parte
delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma
2.
  11.  Si  applicano  le  disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130,  per  quanto  compatibili.  In deroga al comma 6 dell'articolo 2
della  medesima  legge,  la  riscossione  dei  crediti e dei proventi
ceduti   puo'   essere   svolta,  oltre  che  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  indicati  nel  citato  comma 6, anche dallo
Stato,  dagli  enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti
il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto
e  dai  decreti  di  cui  al  comma  2. In tale caso le operazioni di
riscossione  non  sono  oggetto  dell'obbligo  di  verifica di cui al
citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.".
          Riferimenti normativi:
              - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
          finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
          302, supplemento ordinario.