Art. 23.
 Utilizzazione delle liquidita' di societa' controllate dallo Stato
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' dare indirizzi a
societa'  da  esso  direttamente  o  indirettamente controllate e non
quotate  in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne
la gestione della liquidita'.