Art. 24.
           Anticipo del contributo straordinario all'INPS
  1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui
alle   lettere   a)  e  b),  comma  2  dell'articolo 41  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, puo' essere anticipato al 30 novembre 2001.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
definite  le modalita' di corresponsione del contributo straordinario
di cui al comma 1.
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  41  (Fondi  speciali).  -  1.  A decorrere dal 1
          gennaio  2000  il  Fondo  di  previdenza  per  i dipendenti
          dell'Ente  nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
          aziende  elettriche private e il Fondo di previdenza per il
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi di telefonia sono
          soppressi.  Con  effetto  dalla medesima data sono iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti i
          titolari   di   posizioni  assicurative  e  i  titolari  di
          trattamenti  pensionistici diretti e ai superstiti presso i
          predetti   soppressi   fondi.  La  suddetta  iscrizione  e'
          effettuata  con evidenza contabile separata nell'ambito del
          Fondo   pensioni  lavoratori  dipendenti  e  continuano  ad
          applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente
          presso  i  soppressi  fondi.  Con  la stessa decorrenza, in
          relazione  al processo di armonizzazione al regime generale
          delle  aliquote  dovute dal settore elettrico, sono ridotti
          di  3,72  punti  percentuali  il  contributo dovuto per gli
          assegni  al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
          contributo per le prestazioni economiche di maternita', ove
          dovuto.
              2. Per le maggioni esigenze finanziarie derivanti dalle
          specifiche  regole  gia'  previste per i Fondi soppressi ai
          sensi  del  comma  1  rispetto  a quelle dell'assicurazione
          generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
                a)  con  riferimento al soppresso Fondo di previdenza
          per  i  dipendenti  dell'ENEL  e  delle  aziende elettriche
          private,  e' stabilito un contributo straordinario a carico
          dei   datori  di  lavoro  pari  a  complessive  lire  4.050
          miliardi,  da  erogare  in rate annue di eguale importo nel
          triennio  2000-2002.  Tale  importo include il minore onere
          contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente
          alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo puo' essere
          imputato  dalle  imprese  in bilancio negli esercizi in cui
          vengono  effettuati  i  pagamenti, ovvero in quote costanti
          negli esercizi dal 2000 al 2019;
                b)  con  riferimento al soppresso Fondo di previdenza
          per  il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
          e'  stabilito  per  il  triennio  2000-2002 un contributo a
          carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a
          carico  delle  aziende  dei  versamenti  di cui al comma 2,
          nonche'   le   modalita'  di  corresponsione  degli  stessi
          all'INPS.".