Art. 25.
                  Emissione di titoli da rimborsare
           con azioni di societa' controllate dallo Stato
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
determinate,  anche  in  deroga  alle  norme di contabilita' generale
dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita'
di  emissione  di titoli, il cui rimborso e' effettuato attraverso la
cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali.
  2.  Con  le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di
operazioni  finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato
in societa' di capitali.
  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono individuate le societa' le cui
azioni  possono  essere  cedute  o  essere  oggetto  delle operazioni
finanziarie ai sensi del comma 2.
  4.  Alle  cessioni  di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni  previste  dai  commi  2,  3,  e  4  dell'articolo 1 del
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  5. (( I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai
titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  e  si  considerano  emessi
all'estero  qualora  siano  ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamento  estero  ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui
mercati  esteri.  )) Le cessioni di cui al presente articolo non sono
soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del
          decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, recante "Norme per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissione   di
          partecipazioni   dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  in
          societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
          giugno   1994,   n.   126,   e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio
          1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
          1994, n. 177:
              "Art.    1    (Modalita'    delle   dismissioni   delle
          partecipazioni   azionarie   dello   Stato   e  degli  enti
          pubblici). - 1. (Omissis).
              2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
          viene  effettuata  di  norma  mediante  offerta pubblica di
          vendita  disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149,
          e  relativi  regolamenti  attuativi;  puo'  inoltre  essere
          effettuata  mediante  cessione  delle  azioni sulla base di
          trattative  dirette  con  i  potenziali  acquirenti  ovvero
          mediante  il  ricorso  ad  entrambe le procedure. La scelta
          della  modalita'  di  alienazione e' effettuata con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto   con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          bilancio e della programmazione economica.
              3.  In  caso di cessione mediante trattativa diretta di
          partecipazioni   in  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo Stato, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, adottato su proposta del Ministro
          del  tesoro,  d'intesa  con  i Ministri dell'industria, del
          commercio   e  dell'artigianato  e  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   ovvero,   per   le   societa'
          controllate  indirettamente,  con deliberazione dell'organo
          competente,  possono  essere individuate le societa' per le
          quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
          di  riferimento,  la  cessione  della  partecipazione  deve
          essere  effettuata  invitando  potenziali  acquirenti,  che
          presentino  requisiti  di idonea capacita' imprenditoriale,
          ad   avanzare,  agendo  di  concerto,  offerte  comprensive
          dell'impegno,  da  inserire  nel  contratto di cessione, di
          garantire,  mediante  accordo  fra i partecipanti al nucleo
          stabile,  determinate  condizioni finanziarie, economiche e
          gestionali.  Il  contratto  puo' altresi' prevedere, per un
          periodo   determinato,   il   divieto   di  cessione  della
          partecipazione,  il  divieto  di cessione dell'azienda e la
          determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
          sensi  dell'art.  1382  del  codice civile. Il contratto di
          cessione  e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
          nonche'   le   eventuali   modificazioni,   devono   essere
          depositati,  entro  quindici  giorni,  presso l'ufficio del
          registro   delle   imprese   nella  cui  circoscrizione  e'
          stabilita  la  sede  sociale della societa' e devono essere
          pubblicati  nei  successivi  quindici giorni per estratto a
          cura   della   societa'  su  due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale.
              4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
          sia   presente   il   Ministro   del  tesoro,  questi  puo'
          riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
          al  comma  3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
          della partecipazione.
              5. - 7-ter. (Omissis).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601,
          recante   "Disciplina   delle   agevolazioni   tributarie",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 1973, n.
          268, S.O. n. 2:
              "Art.  31  (Interessi  delle obbligazioni pubbliche). -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente  per l'adempimento di funzioni statali o per
          lo  esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in regime di
          monopolio.".