Art. 25. Emissione di titoli da rimborsare con azioni di societa' controllate dallo Stato 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalita' di emissione di titoli, il cui rimborso e' effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. 2. Con le stesse modalita' sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in societa' di capitali. 3. Con il medesimo decreto sono individuate le societa' le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2. 4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 5. (( I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamento estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. )) Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177: "Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici). - 1. (Omissis). 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. - 7-ter. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2: "Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.".