Art. 3.
Chiusura  del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di
                   adempimento delle obbligazioni
  1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita' alle decisioni
assunte  nell'ambito  del  Sistema  europeo  delle  banche  centrali,
stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in
un  giorno  lavorativo,  ne  da'  preventiva  comunicazione  mediante
pubblicazione  di  un  apposito avviso nella (( Gazzetta Ufficiale ))
della  Repubblica  italiana.  Tale pubblicazione e' effettuata almeno
quindici giorni prima del giorno di chiusura.
  2.  I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1,
anche  se  di  prescrizione  o  di  decadenza,  ai quali sia soggetto
qualunque  adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il
tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno
lavorativo  successivo  del  sistema  BI-REL,  determinato secondo il
calendario  comunicato  dalla  Banca  d'Italia  e pubblicato nella ((
Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana.