Art. 3. Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni 1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformita' alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne da' preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana. Tale pubblicazione e' effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura. 2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana.