Art. 4.
Tutela  penale  delle  banconote  e  delle  monete in euro non ancora
                               emesse
  1.  Al  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo
52-ter e' inserito il seguente titolo:
                             "Titolo IX
           Disposizioni a tutela delle banconote e monete
             metalliche in euro non aventi corso legale
                           Art. 52-quater.
                Falsificazione di banconote e monete
                   in euro non aventi corso legale
  1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale
nello  Stato  sono  equiparate le banconote e le monete metalliche in
euro  che  ancora  non  hanno corso legale, nonche' i valori di bollo
espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
  2.  L'equiparazione  stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati
commessi prima del 1 gennaio 2002.
  3.  Per  i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457,
459,  460,  461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui
al  comma  2,  le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un
terzo,  salvo  che,  nei  casi  di falsificazione, il colpevole abbia
posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a
tale data.
                         Art. 52-quinquies.
       Responsabilita' amministrativa degli enti per falsita'
               in monete euro non aventi corso legale
  1.   Per  i  delitti  indicati  nell'articolo  25-bis  del  decreto
legislativo  8 giugno  2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o
monete  metalliche  in  euro che ancora non hanno corso legale ovvero
valori  di  bollo  espressi  in  moneta  euro che ancora non ha corso
legale,  si  applicano  all'ente  le sanzioni pecuniarie previste dal
citato  articolo  25-bis,  diminuite  di un terzo. La diminuzione non
opera  nei  casi  di  falsificazione  quando il colpevole ha posto in
circolazione  le  monete  o  i  valori  di  bollo  successivamente al
31 dicembre 2001.".
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,
          recante    "Disposizione   per   l'introduzione   dell'euro
          nell'ordinamento  nazionale,  a norma dell'art. 1, comma 1,
          della  legge 17 dicembre 1997, n. 433", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  8  luglio  1998,  n.  157, supplemento
          ordinario.