Art. 5.
                 Acquisto o detenzione di ologrammi
            Modifica dell'articolo 461 del codice penale
((  01. Al  primo  comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la
parola:   "filigrane",   sono  inserite  le  seguenti:  ",  programmi
informatici". ))
  1.  Nell'articolo  461  del  codice  penale, dopo il primo comma e'
aggiunto  il  seguente:  "La  stessa  pena  si applica se le condotte
previste   dal  primo  comma  hanno  ad  oggetto  ologrammi  o  altri
componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro
la contraffazione o l'alterazione.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 461 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di
          strumenti  destinati  alla  falsificazione  di  monete,  di
          valori  di  bollo  o  di  carta  filigranata).  -  Chiunque
          fabbrica,  acquista,  detiene o aliena filigrane, programmi
          informatici   o  strumenti  destinati  esclusivamente  alla
          contraffazione  o alterazione di monete, di valori di bollo
          o   di  carta  filigranata  e'  punito,  se  il  fatto  non
          costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          cinque  anni  e  con  la  multa  da  lire duecentomila a un
          milione.
              La  stessa  pena si applica se le condotte previste dal
          primo  comma  hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti
          della  moneta  destinati ad assicurare la protezione contro
          la contraffazione o l'alterazione.".