Art. 6.
              Responsabilita' amministrativa degli enti
  1.  Dopo  l'articolo  25  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' inserito il seguente:
  "Art. 25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in
valori  di  bollo).  -  1.  In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte
di  pubblico  credito  e in valori di bollo, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
    a) per  il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote;
    b) per  i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
    c) per  il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie
stabilite  dalla  lettera  a), in relazione all'articolo 453, e dalla
lettera  b),  in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla
meta';
    d) per  i  delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma,
le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
    e) per  il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
    f) per  il  delitto  di  cui  all'articolo  464,  primo comma, la
sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
  2.  Nei  casi  di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli
453,  454,  455,  459,  460  e  461  del  codice penale, si applicano
all'ente  le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore ad un anno.".
          Riferimenti normativi:
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          "Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.