Art. 7.
             Trasmissione dei dati e delle informazioni
             sulla falsificazione dei mezzi di pagamento
  1.  Per  le  finalita'  di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del
Consiglio,  del  28 giugno  2001,  e  per le valutazioni sull'impatto
economico-finanziario  delle  falsificazioni  delle banconote e delle
monete  metalliche  denominate  in euro, nonche' degli altri mezzi di
pagamento,   le   autorita'   nazionali  competenti  ad  individuare,
raccogliere  ed  analizzare  i  dati tecnici e statistici, nonche' le
altre   informazioni  sui  casi  di  falsificazione,  trasmettono  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze i dati e le informazioni di
cui  dispongono,  secondo  le  modalita'  e i termini stabiliti dallo
stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.
  2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono
di identificare i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi
al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
  3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai
casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
  4.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
stabiliscono,  d'intesa,  le modalita' e i termini per lo scambio dei
dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del
          28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla
          protezione   dell'euro   contro   la   falsificazione,   e'
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  4 luglio  2001, n. L 181 ed e'
          entrato in vigore il 4 luglio 2001.