Art. 8.
Obbligo   di  ritiro  dalla  circolazione  e  di  trasmissione  delle
        banconote e delle monete in euro sospette di falsita'
  1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a
titolo  professionale  banconote  e  monete  metalliche in euro hanno
l'obbligo  di  ritirare  dalla  circolazione le banconote e le monete
metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  e di trasmetterle senza
indugio,   rispettivamente,   alla   Banca  d'Italia  e  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
  2.  La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni
applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative
occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione
delle  banconote  e  delle  monete  metalliche  in  euro  sospette di
falsita'.
  3.  Nei  confronti  dei  soggetti  di cui al comma 1 che violano le
disposizioni   emanate   dalla   Banca   d'Italia   o  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  o  che comunque non ritirano dalla
circolazione   ovvero   non   trasmettono   alla   Banca  d'Italia  e
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato le banconote o monete
metallichein  euro  sospette  di falsita', e' applicabile la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  tremila a (( quindicimila euro. )) Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'((articolo 145
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385.  ))  La  competenza  ad applicare la sanzione spetta al Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  nei  casi  riguardanti  le  monete
metalliche  in  euro  e  al Governatore della Banca d'Italia nei casi
riguardanti le banconote in euro.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  145  del  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
          delle  leggi  in materia bancaria e creditizia", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.:
              "Art.  145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni  raccolte,  propongono  al Ministro del tesoro
          l'applicazione delle sanzioni.
              2.  Il  Ministro  del tesoro, sulla base della proposta
          della  Banca  d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le
          sanzioni con decreto motivato.
              3.  Il  decreto di applicazione delle sanzioni previste
          dall'art.  144,  commi  3  e 4, e' pubblicato per estratto,
          entro   il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione
          delle  altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato
          su  proposta  della  Banca  d'Italia,  e'  pubblicato,  per
          estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
              4. Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammessa
          opposizione  alla  corte  di appello di Roma. L'opposizione
          deve  essere  notificata  all'autorita'  che ha proposto il
          provvedimento  nel  termine  di trenta giorni dalla data di
          comunicazione   del   decreto   impugnato   e  deve  essere
          depositata  presso  la  cancelleria  della corte di appello
          entro  trenta  giorni  dalla  notifica.  L'autorita' che ha
          proposto  il  provvedimento trasmette alla corte di appello
          gli  atti  ai  quali l'opposizione si riferisce, con le sue
          osservazioni.
              5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
              6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
              7.  La  corte  di  appello  decide  sull'opposizione in
          camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con
          decreto motivato.
              8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          proposto    il   provvedimento,   anche   ai   fini   della
          pubblicazione,   per   estratto,  nel  bollettino  previsto
          dall'art. 8.
              9.   Alla   riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini  e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
              11.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  16  della  legge 24 novembre 1981, n.
          689.".