Art. 9.
              Disposizioni in materia di equalizzatore
  1. Sono abrogati:
    a) il  comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
    b) il   comma   12   dell'articolo   6  del  decreto  legislativo
21 novembre 1997, n. 461;
    c) il   comma   15   dell'articolo   7  del  decreto  legislativo
21 novembre 1997, n. 461;
    d) il   comma   13   dell'articolo  14  del  decreto  legislativo
21 novembre 1997, n. 461;
    e) il  comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
  2.  Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione
delle  plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle
minusvalenze,  differenziali  negativi e oneri realizzati a decorrere
dal  4 agosto  2001,  nonche'  per  i  redditi  di  capitale  di  cui
all'articolo  10-ter,  comma  1,  della  legge  23 marzo 1983, n. 77,
percepiti a decorrere dalla stessa data.
  3.  Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano
ad applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica
delle   plusvalenze   e   degli   altri  redditi  diversi  di  natura
finanziaria,  nonche'  di  taluni redditi di capitale individuati dal
decreto  del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato
nella  ((  Gazzetta Ufficiale )) n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa
luogo  al  rimborso  o  alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di
ritenuta o di imposta sostitutiva.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 82 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n.  302,  S.O.,  cosi'  come modificato dal presente
          articolo:
              "Art. 82 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
          lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'art. 81 sono costituite
          dalla  differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
          di  imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento
          di  valore  degli  immobili,  e  il prezzo di acquisto o il
          costo  di  costruzione  del  bene ceduto, aumentato di ogni
          altro costo inerente al bene medesimo.
              1-bis. (Abrogato).
              2.  Per  i  terreni  di cui alla lettera a) del comma 1
          dell'art. 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
          della  lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
          acquisto  il  valore  normale nel quinto anno anteriore. Il
          costo  dei  terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
          dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
          sono  determinati  tenendo  conto  del  valore  normale del
          terreno  alla  data  di  inizio della lottizzazione o delle
          opere ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo
          dei  terreni  suscettibili di utilizzazione edificatoria di
          cui  alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81 e' costituito
          dal  prezzo  di  acquisto  aumentato  di  ogni  altro costo
          inerente,  rivalutato  in  base alla variazione dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          nonche'  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di valore
          degli  immobili.  Per  i  terreni acquistati per effetto di
          successione  o  donazione si assume come prezzo di acquisto
          il   valore  dichiarato  nelle  relative  denunce  ed  atti
          registrati,  od  in seguito definito e liquidato, aumentato
          di  ogni  altro  costo  successivo  inerente, nonche' della
          imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e
          di successione.
              3.  Le  plusvalenze  di cui alla lettera c) del comma 1
          dell'art.  81  sono  sommate  algebricamente  alle relative
          minusvalenze;   se  le  minusvalenze  sono  superiori  alle
          plusvalenze  l'eccedenza  e'  portata  in deduzione, fino a
          concorrenza,   dalle   plusvalenze  dei  periodi  d'imposta
          successivi  ma  non  oltre  il quarto, a condizione che sia
          indicata   nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  di  imposta  nel  quale le minusvalenze sono state
          realizzate.
              4.  Le  plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter)
          del  comma  1 dell'art. 81 sono sommate algebricamente alle
          relative  minusvalenze,  nonche' ai redditi ed alle perdite
          di  cui  alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri
          proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello
          stesso   art.   81;   se   l'ammontare   complessivo  delle
          minusvalenze  e  delle  perdite  e' superiore all'ammontare
          complessivo   delle  plusvalenze  e  degli  altri  redditi,
          l'eccedenza  puo'  essere  portata  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza,  dalle  plusvalenze  e dagli altri redditi dei
          periodi  d'imposta  successivi  ma  non  oltre il quarto, a
          condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
          relativa  al  periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
          le perdite sono state realizzate.
              5.  Le  plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
          c-ter)  del  comma  1,  dell'art.  81 sono costituite dalla
          differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
          od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
          valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
          ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
          l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
          nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
          normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
          costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
          originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
          partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
          societa'   indicate   dall'art.   5,   diverse   da  quelle
          immobiliari   o   finanziarie,  il  costo  e'  aumentato  o
          diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
          dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
          gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
          valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
          acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
          valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
          mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
          costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
          accertati  ai  sensi  dell'art.  76,  comma  7, nel periodo
          d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
          minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
              6.  Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze:
                a) dal   corrispettivo   percepito   o   dalla  somma
          rimborsata,  nonche'  dal  costo  o  valore  di acquisto si
          scomputano  i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
          diversi   da   quelli  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
                b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
          di  voto  o di partecipazione indicate nella lettera c) del
          comma   1   dell'art.   81,   i   corrispettivi   percepiti
          anteriormente   al   periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
          verificato  il superamento delle percentuali si considerano
          percepiti in tale periodo;
                c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
          correnti  si  assume  come  corrispettivo il valore normale
          della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
                d) per  le  cessioni di metalli preziosi, in mancanza
          della  documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
          sono  determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento del
          corrispettivo della cessione;
                e) per  le  cessioni a titolo oneroso poste in essere
          in   dipendenza   dei   rapporti   indicati  nella  lettera
          c-quater),  del  comma 1, dell'art. 81, il corrispettivo e'
          costituito  dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
          o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
                f) nei  casi  di dilazione o rateazione del pagamento
          del   corrispettivo   la  plusvalenza  e'  determinata  con
          riferimento  alla  parte  del  costo  o  valore di acquisto
          proporzionalmente  corrispondente  alle somme percepite nel
          periodo d'imposta.
              7.  I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
          dell'art.  81,  sono  costituiti  dalla somma algebrica dei
          differenziali  positivi  o  negativi,  nonche'  degli altri
          proventi  od  oneri,  percepiti o sostenuti, in relazione a
          ciascuno  dei  rapporti ivi indicati. Per la determinazione
          delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
          derivanti  da  tali  rapporti si applicano i commi 5 e 6. I
          premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
          sia  stata  chiusa  anticipatamente  o ceduta, concorrono a
          formare  il  reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
          e'  esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
          esercizio.  Qualora  a  seguito dell'esercizio dell'opzione
          siano  cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
          c-ter),  dell'art. 81, i premi pagati o riscossi concorrono
          alla  determinazione  delle  plusvalenze o minusvalenze, ai
          sensi  della  lettera  e)  del  comma  6.  Le plusvalenze e
          minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di
          merci  non  concorrono  a  formare  il reddito, anche se la
          cessione  e'  posta  in  essere  in dipendenza dei rapporti
          indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81.
              8.  Le  plusvalenze  e  gli  altri proventi di cui alla
          lettera   c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81,  sono
          costituiti  dalla  differenza  positiva tra i corrispettivi
          percepiti  ovvero  le  somme  od il valore normale dei beni
          rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
          corrisposte,  aumentate  di  ogni  onere inerente alla loro
          produzione,  con  esclusione  degli  interessi passivi. Dal
          corrispettivo   percepito   e  dalla  somma  rimborsata  si
          scomputano  i  redditi  di  capitale derivanti dal rapporto
          ceduto  maturati  ma  non  riscossi,  nonche'  i redditi di
          capitale  maturati a favore del creditore originario ma non
          riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
          comma 6.
              9. (Abrogato)".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 6, 7 e 14 del
          decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n.  461,  recante
          "Riordino   della  disciplina  tributaria  dei  redditi  di
          capitale  e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
          160,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662", pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O., cosi'
          come modificati dalla presente legge:
              "Art.   6   (Opzione  per  l'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
          l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva di cui all'art. 5
          su  ciascuna  delle  plusvalenze  realizzate ai sensi delle
          lettere  c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3, comma 1, con esclusione di quelle
          relative  a  depositi in valuta, a condizione che i titoli,
          quote  o certificati siano in custodia o in amministrazione
          presso  banche  e  societa'  di intermediazione mobiliare e
          altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di   concerto   con  il  Ministro  delle  finanze.  Per  le
          plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  termine  di
          valute  estere  ai  sensi della predetta lettera c-ter) del
          comma  1  dell'art.  81  del  testo  unico n. 917 del 1986,
          nonche'  per  i differenziali positivi e gli altri proventi
          realizzati   mediante   i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
          cessioni  di  cui  alla  lettera  c-quinquies) dello stesso
          comma   1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata  sempreche'
          intervengano   nei   predetti  rapporti  o  cessioni,  come
          intermediari  professionali  o come controparti, i soggetti
          indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
          siano  intrattenuti  rapporti di custodia, amministrazione,
          deposito.
              2.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  e' esercitata con
          comunicazione  sottoscritta contestualmente al conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o,  per  i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
          periodo  d'imposta;  per  i  rapporti  di  cui alla lettera
          c-quater)  del  comma  1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti
          e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
          comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  l'opzione puo' essere
          esercitata  anche  all'atto  della  conclusione  del  primo
          contratto   nel   periodo  d'imposta  da  cui  l'intervento
          dell'intermediario  trae  origine. L'opzione ha effetto per
          tutto  il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
          scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
          d'imposta  successivo.  Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
          novanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente decreto,
          sono  stabilite  le  modalita'  per l'esercizio e la revoca
          dell'opzione  di  cui  al presente articolo. Per i soggetti
          non  residenti  l'imposta  sostitutiva di cui al comma 1 e'
          applicata   dagli   intermediari,   anche  in  mancanza  di
          esercizio  dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
          di  rinunciare  a  tale  regime  con  effetto  dalla  prima
          operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia puo' essere
          esercitata   anche   dagli   intermediari   non   residenti
          relativamente  ai  rapporti  di custodia, amministrazione e
          deposito  ad  essi  intestati  e  sui  quali siano detenute
          attivita'   finanziarie   di   terzi;   in   tal  caso  gli
          intermediari  non  residenti  sono  tenuti ad assolvere gli
          obblighi  di  comunicazione  di  cui all'art. 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1.
              3.  I  soggetti  di  cui al comma 1 applicano l'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art.  5  su ciascuna plusvalenza,
          differenziale    positivo    o   provento   percepito   dal
          contribuente.  Qualora  tali soggetti non siano in possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta   sostitutiva   di   cui   al  comma  1  sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle       al       contribuente,      anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica    al    soggetto   incaricato   dell'applicazione
          dell'imposta   i   dati   e   le   informazioni  richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono  l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le  informazioni  necessarie all'applicazione dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura  inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal    cento   al   duecento   per   cento   dell'ammontare
          della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
              4.   Per   l'applicazione   dell'imposta   su  ciascuna
          plusvalenza,  differenziale positivo o provento realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute  estere,  i  soggetti di cui al comma 1, nel caso di
          pluralita'   di   titoli,  quote,  certificati  o  rapporti
          appartenenti  a  categorie  omogenee, assumono come costo o
          valore  di  acquisto  il  costo  o  valore  medio ponderato
          relativo  a  ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
          certificati o rapporti.
              5.  Qualora  siano  realizzate  minusvalenze, perdite o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano  in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
          delle   predette   minusvalenze,  perdite  o  differenziali
          negativi   dalle   plusvalenze,  differenziali  positivi  o
          proventi  realizzati  nelle  successive operazioni poste in
          essere  nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello stesso
          periodo  d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
          Qualora  sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
          custodia,   amministrazione  o  deposito  le  minusvalenze,
          perdite  o differenziali negativi possono essere portati in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto  di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
          intestatari  del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
          portate  in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
          cui   al   comma  1  rilasciano  al  contribuente  apposita
          certificazione   dalla   quale   risultino   i  dati  e  le
          informazioni  necessarie  a  consentire  la deduzione delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
              6.  Agli  effetti  del  presente  articolo si considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli,  quote,  certificati o rapporti di cui al comma 1 a
          rapporti  di  custodia o amministrazione di cui al medesimo
          comma,  intestati  a soggetti diversi dagli intestatari del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di  cui  all'art.  7,  salvo  che  il trasferimento non sia
          avvenuto  per  successione  o  donazione.  In  tal  caso la
          plusvalenza,   il   provento,  la  minusvalenza  o  perdita
          realizzate  mediante  il trasferimento sono determinate con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal  comma  5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
          titoli,  quote,  certificati  o  rapporti  trasferiti  ed i
          soggetti   di   cui   al  comma  1,  tenuti  al  versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista  per  il  versamento  dell'imposta  dovuta. Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1  rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
          quale  risulti  il  valore dei titoli, quote, certificati o
          rapporti trasferiti.
              7.  Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
          o  rapporti  di  cui  al  comma 1 o di loro trasferimento a
          rapporti  di  custodia  o  amministrazione,  intestati agli
          stessi  soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
          comunque  di  revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai  fini  dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati  ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
          12,  sulla  base  di apposita certificazione rilasciata dai
          soggetti di cui al comma 1.
              8.   L'opzione   non   puo'  essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  7, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma 1. Se il superamento delle
          percentuali   e'   avvenuto  successivamente  all'esercizio
          dell'opzione,   per   la   determinazione  dei  redditi  da
          assoggettare  ad  imposta  sostitutiva ai sensi del comma 1
          dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
          ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  il  superamento  delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  dal  2  al 4 per cento del valore
          delle  partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
          della violazione.
              9.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono  al
          versamento  diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale,  entro  il  quindicesimo giorno del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone  l'importo  su  ciascun  reddito realizzato o
          ricevendone  provvista  dal contribuente. Per le operazioni
          effettuate  con l'intervento di intermediari autorizzati ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera  effettuata,  ai  fini  del  versamento, entro il
          termine  previsto  per le relative liquidazioni. I soggetti
          di   cui   al   comma  1  rilasciano  al  contribuente  una
          attestazione   dei   versamenti   entro  il  mese  di marzo
          dell'anno  successivo  ovvero  entro  dodici  giorni  dalla
          richiesta degli interessati.
              10.   I   soggetti   di   cui  al  comma  1  comunicano
          all'amministrazione  finanziaria entro il termine stabilito
          per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei sostituti
          d'imposta  dal  quarto  comma  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          l'ammontare  complessivo  delle  plusvalenze  e degli altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui all'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
          le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
              11.    Per    la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              12. (Abrogato)".
              "Art.  7  (Imposta  sostitutiva  sul risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che  hanno  conferito  a un soggetto abilitato ai sensi del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
          beni   non   relativi   all'impresa,  possono  optare,  con
          riferimento  ai  redditi  di capitale e diversi di cui agli
          articoli   41   e   81,   comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
          dagli  articoli  1,  comma  3,  e  3, comma 1, del presente
          decreto,  che  concorrono alla determinazione del risultato
          della  gestione  ai  sensi  del comma 4, per l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore all'atto della
          stipula  del  contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del periodo d'imposta. L'opzione
          ha  effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
          solo  entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' per
          l'esercizio  e  la  revoca  dell'opzione di cui al presente
          articolo.
              3.  Qualora  sia  stata  esercitata l'opzione di cui al
          comma  2  i  redditi  che concorrono a formare il risultato
          della  gestione,  determinati  secondo  i criteri stabiliti
          dagli  articoli 42  e  82 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
          dalle    attivita'   finanziarie   comprese   nella   massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
          1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
                b) la  ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
          1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
          correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
          non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
          qualora  la  banca  depositaria  sia  soggetto  diverso dal
          gestore   quest'ultimo   attesta   la   sussistenza   delle
          condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
                c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
          3  e  3-bis  dell'art.  26  del predetto decreto n. 600 del
          1973;
                d) le  ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27
          del  medesimo  decreto, con esclusione delle ritenute sugli
          utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non
          negoziate in mercati regolamentati;
                e) la  ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
              4.  Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
          imposta   sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si  determina  sottraendo dal valore del patrimonio gestito
          al  termine  di  ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
          sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e  diminuito  di
          conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel
          periodo  e  soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
          formare  il reddito complessivo del contribuente, i redditi
          esenti  o  comunque  non  soggetti  ad imposta maturati nel
          periodo,  i  proventi  derivanti  da  quote di organismi di
          investimento   collettivo  mobiliare  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
          comuni  di  investimento  immobiliare  di  cui  alla  legge
          25 gennaio  1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso
          all'inizio  dell'anno.  Il  risultato e' computato al netto
          degli  oneri  e  delle  commissioni  relative al patrimonio
          gestito.
              5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione  del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
          Tuttavia   nel  caso  dei  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati,  il  cui  valore complessivo medio annuo sia
          superiore  al  10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
          sono   valutati  secondo  il  loro  valore  normale,  ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente  ai  predetti  titoli, quote, partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle  finanze,  sentita  la  Commissione  nazionale per le
          societa'  e  la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita' e i
          criteri di attuazione del presente comma.
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in   corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio  all'inizio
          dell'anno  si assume il patrimonio alla data di stipula del
          contratto   ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al  termine
          dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
          contratto.
              7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote, certificati o
          rapporti  in una gestione per la quale sia stata esercitata
          l'opzione  di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
          oneroso  ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
          commi  5,  6,  9  e  12  dell'art.  6. Tuttavia nel caso di
          conferimento  di  strumenti  finanziari  che formavano gia'
          oggetto  di un contratto di gestione per il quale era stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  al comma 2, si assume quale
          valore  di  conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
          fini  della  determinazione del patrimonio alla conclusione
          del   precedente   contratto   di  gestione;  nel  caso  di
          conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  all'art. 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo.
              8.  Nel  caso  di  prelievo  di  titoli, quote, valute,
          certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
          al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
          giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
          previsti al comma 5.
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai  titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
          o  trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
          l'opzione,   si   assume   il  valore  dei  titoli,  quote,
          certificati,   valute   e   rapporti   che  ha  concorso  a
          determinare  il  risultato  della  gestione assoggettato ad
          imposta  ai  sensi  del  medesimo comma. In tali ipotesi il
          soggetto    gestore    rilascia    al   mandante   apposita
          certificazione  dalla  quale  risulti il valore dei titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti.
              10.  Se  in  un  anno  il  risultato  della gestione e'
          negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
          diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
          d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
              11.   L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4  e'
          prelevata   dal   soggetto   gestore   ed   e'  versata  al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale  dello Stato entro il 16 febbraio di
          ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato revocato il
          mandato  di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
          quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
              12.    Contestualmente    alla    presentazione   della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti diversi dalle
          societa'  ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
          d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          dei  sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
          versamenti  e la presentazione della dichiarazione prevista
          nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  e  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602.
              13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto il
          risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
          rilascia  al  mandante  apposita certificazione dalla quale
          risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
          comma  4  dell'art.  82,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art.  4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
          od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al  contribuente  e  per  i quali sia esercitata
          l'opzione  di  cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
          comma  5  dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
          Ai  fini  del  computo  del  periodo temporale entro cui il
          risultato  negativo  e' computabile in diminuzione si tiene
          conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in cui il risultato
          negativo e' maturato.
              14.   L'opzione   non  puo'  essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituita   dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
          all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
          del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
          cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
          posseduti alla data della violazione.
              15. (Abrogato).
              16.    Per    la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              17.  Con  il decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e'  approvato  il modello di
          dichiarazione di cui al comma 12.".
              "Art.  14  (Regime  transitorio  per  le  ritenute  sui
          redditi   di   capitale   e   l'imposta  sostitutiva  sulle
          plusvalenze   e   gli  altri  redditi  diversi).  -  1.  Le
          disposizioni   degli  articoli 1,  8,  comma  5,  e  12  si
          applicano  ai  redditi  di  capitale  divenuti  esigibili a
          partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto,  nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione
          a  societa'  od enti soggetti all'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a
          partire  dalla  predetta data. Le disposizioni dell'art. 13
          si   applicano  agli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni  e  titoli  similari  la  cui  prima emissione
          avviene  a  partire  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la
          cui   prima   emissione   e'   avvenuta  anteriormente,  le
          disposizioni  dell'art.  13  si  applicano agli interessi e
          altri  proventi maturati a partire dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del
          titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
              2.  In  deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e
          10  dell'art.  12  si  applicano  agli  interessi  ed altri
          proventi   delle   obbligazioni   e  titoli  similari,  con
          esclusione  delle  cambiali  finanziarie,  emessi a partire
          dalla  data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi
          dalle  banche,  il  cui capitale e' rappresentato da azioni
          non  negoziate  in mercati regolamentati italiani ovvero da
          quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
          esigibili  successivamente  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              3.  Per  gli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
          obbligazioni  e  titoli similari emessi fino al 31 dicembre
          1988  da  soggetti  residenti, nonche' per i certificati di
          deposito  e  di  buoni  fruttiferi emessi fino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  vigenti  a  tale ultima data.
          Continuano  ad  applicarsi  le  esenzioni  previste per gli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni e
          titoli  similari  emessi anteriormente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
              4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
          alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
          realizzati  a  partire  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              5.  Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
          81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art. 82 del predetto testo unico n.
          917   del  1986,  il  costo  o  valore  di  acquisto  delle
          partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
          presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5
          dell'art.  2  del  decreto-legge  28 gennaio  1991,  n. 27,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
          n.  102,  sulla  base  della variazione intervenuta fino al
          30 giugno 1998.
              6.  Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e  minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
          dell'art.  81  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal l'art. 3,
          comma  1,  per  le  partecipazioni  possedute  alla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, in luogo del costo
          o valore di acquisto, puo' essere assunto:
                a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
          mercati   regolamentati  italiani,  indicati  nella  citata
          lettera  c-bis) del comma 1 dell'art. 81 del predetto testo
          n.  917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
          alla predetta data;
                b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
          mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
          comma  1  dell'art.  81 del predetto testo unico n. 917 del
          1986,  nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o
          diritti,  negoziati esclusivamente in mercati regolamentati
          esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art.
          81  del  medesimo  testo  unico  n. 917 del 1986, il valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
          alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese
          nel   predetto   valore   siano   assoggettate  ad  imposta
          sostitutiva  con  i  criteri  stabiliti  nel  decreto-legge
          28 gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
                c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
          in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
          frazione  del patrimonio netto della societa', associazione
          od  ente  rappresentata  da  tali  titoli, quote e diritti,
          determinato   sulla   base   delle  risultanze  dell'ultimo
          bilancio  approvato  anteriormente  alla  medesima  data, a
          condizione  che le plusvalenze comprese nel predetto valore
          siano  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva con i criteri
          stabiliti   nel   decreto-legge  28 gennaio  1991,  n.  27,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
          n. 102.
              7.  Il  valore assunto a riferimento per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  indicata nel precedente comma e'
          indicato   nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e  l'imposta sostitutiva e' versata
          entro  il  termine  di versamento delle imposte sui redditi
          dovute  a  saldo  in  base  alla  dichiarazione dei redditi
          relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
              7-bis.  In  deroga  al comma 7, qualora il valore delle
          partecipazioni  di  cui  alla  lettera c-bis) dell'art. 81,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, nel testo vigente anteriormente
          alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sia
          determinato  ai  sensi  delle  lettere b) e c) del comma 6,
          l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'art. 3
          del  decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  25 marzo  1991,  n.  102,  e'
          applicata dagli intermediari indicati nell'art. 6, comma 1,
          del   presente   decreto   su  opzione  del  possessore  da
          esercitare  entro  il  30 settembre  1998. Gli intermediari
          prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro
          il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro
          il  giorno  15  del  mese successivo. Non sussistono in tal
          caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10.
              8.  Per  le partecipazioni gia' possedute alla data del
          28 gennaio  1991,  in luogo del costo o valore di acquisto,
          nonche'   del  valore  determinato  sulla  base  dei  commi
          precedenti, puo' essere assunto:
                a) nel  caso dei titoli, quote o diritti negoziati in
          mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
          prezzi  di  compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno
          1990  dalla  borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle
          borse  presso  cui  i  titoli  od  i  diritti erano in tale
          periodo negoziati;
                b) nel  caso  degli altri titoli, quote o diritti, il
          valore  alla  data  del  28 gennaio 1991 della frazione del
          patrimonio  netto  della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata  da tali titoli, quote e diritti, determinato
          sulla  base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
          anteriormente alla predetta data.
              9.  Nei  casi  indicati  dalla  lettera c) del comma 6,
          nonche'  dalla  lettera  b) del comma 8, e' in facolta' dei
          possessori   determinare   il   valore  della  frazione  di
          patrimonio  netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
          ivi  indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
          cui  si  applica  l'art. 64 del codice di procedura civile,
          redatta   da   soggetti   iscritti   all'albo  dei  dottori
          commercialisti,   dei   ragionieri  e  periti  commerciali,
          nonche'  nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il
          valore  periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale
          ed   e'   indicato,   unitamente   ai  dati  identificativi
          dell'estensore   della  perizia,  nella  dichiarazione  dei
          redditi  della  societa', associazione od ente, relativa al
          periodo  di imposta in corso alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  e  reso  noto  ai soci, associati e
          partecipanti  che  ne  fanno  richiesta.  Se  la societa' o
          l'ente  nel  quale  e'  posseduta  la partecipazione non e'
          residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
          i  dati  identificativi  dell'estensore  della perizia sono
          indicati  nella  dichiarazione  dei redditi del possessore.
          Qualora  la  relazione giurata di stima sia predisposta per
          conto  della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta
          la  partecipazione  la  relativa  spesa  e'  deducibile dal
          reddito  d'impresa  in quote costanti nell'esercizio in cui
          e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
              10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e  minusvalenze  e  degli  altri proventi ed oneri indicati
          nelle  lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1
          dell'art.  81  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  come  modificato dall'art. 3,
          comma  1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute
          estere,  i  metalli preziosi allo stato grezzo o monetario,
          gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, il costo o
          valore  di  acquisto e' quello risultante da documentazione
          di  data certa, anche proveniente dalle scritture contabili
          dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  Tuttavia,
          limitatamente   alle   plusvalenze  e  gli  altri  proventi
          divenuti  imponibili  per  effetto del presente decreto, in
          luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
                a) nel  caso  dei  titoli,  diritti,  valute  estere,
          metalli  preziosi  allo stato grezzo o monetario, strumenti
          finanziari  e rapporti, negoziati in mercati regolamentati,
          il  valore  risultante  dalla  media  aritmetica dei prezzi
          rilevati  nel mese precedente a quello di entrata in vigore
          del   presente   decreto  presso  i  mercati  regolamentati
          italiani  ovvero,  per  quelli  negoziati esclusivamente in
          mercati  regolamentati  esteri,  il valore risultante dalla
          media  aritmetica  dei  prezzi rilevati negli ultimi cinque
          giorni  lavorativi  dello  stesso  mese  presso  i medesimi
          mercati regolamentati;
                b) nel  caso dei titoli, certificati, diritti, valute
          estere,  metalli  preziosi  allo  stato  grezzo o monetato,
          strumenti  finanziari  e rapporti, non negoziati in mercati
          regolamentati,  nonche'  per i crediti, il valore alla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto risultante da
          apposita   relazione   di   stima,  la  quale  puo'  essere
          effettuata,  oltre  che  dai soggetti indicati nel comma 9,
          anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
              11.  Per  i  rapporti in essere alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, intrattenuti con intermediari
          diversi  dalla  Banca  d'Italia,  l'imposta  sostitutiva e'
          applicata  dagli  intermediari  di cui all'art. 6, comma 1,
          anche  in  mancanza  di  opzione,  salva  la  facolta'  del
          contribuente  di  rinunciare  a  tale  regime  con apposita
          comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
          effetto  dal  1  luglio  1998. L'imposta sostitutiva dovuta
          sulle   plusvalenze   realizzate   e  sugli  altri  redditi
          conseguiti  entro  il 31 ottobre 1998, anche per effetto di
          rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che
          non  hanno  rinunciato al regime previsto nel predetto art.
          6,  e'  liquidata  dai  citati  intermediari  entro il mese
          successivo  a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre
          1998.  A  tal  fine  il  contribuente  fornisce al soggetto
          incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la
          documentazione    necessari   alla   determinazione   della
          plusvalenza  imponibile  e  costituire,  in  favore di tale
          soggetto,  apposita  provvista  per far fronte al pagamento
          dell'imposta.
              12. Le disposizioni dell'art. 10 e del comma 1, lettera
          a),  dell'art.  11  si  applicano  a  partire dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le disposizioni
          delle  altre  lettere  del predetto comma 1 dell'art. 11 si
          applicano  a  partire  dal  periodo d'imposta in corso alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              13. (Abrogato)".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10-ter della legge
          23 marzo 1983, n. 77, recante "Istituzione e disciplina dei
          fondi  comuni  d'investimento  mobiliare", pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  28 marzo  1983,  n.  85,  cosi'  come
          modificato dal presente articolo:
              "Art.  10-ter  (Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle  quote  di  organismi  di  investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di diritto estero). - 1. Sui proventi di
          cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
          partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di  diritto  estero, situati negli Stati
          membri   dell'Unione   europea,   conformi  alle  direttive
          comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel territorio
          dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
          incaricati   del   pagamento  dei  proventi  medesimi,  del
          riacquisto  o della negoziazione delle quote o delle azioni
          operano  una  ritenuta  del 12,50 per cento. La ritenuta si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli
          compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di
          cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato
          di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso
          come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il
          valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi alla data di acquisto delle quote medesime.
              2. (Abrogato).
              3.  La  ritenuta  del  comma 1 e' applicata a titolo di
          acconto  nei  confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le   partecipazioni  sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
          predetto  testo  unico;  c)  societa'  ed  enti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  dell'art. 87 del medesimo testo unico e
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato delle
          societa'  e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto
          articolo.  Nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti,
          compresi  quelli  esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
          d'imposta.
              4.  Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
          sono  collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi
          sono   conseguiti   all'estero   senza  applicazione  della
          ritenuta,  detti  proventi  sono  assoggettati a tassazione
          separata  ai  sensi  dell'art. 16-bis del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
          di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
              5.  I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          estero,  diversi  da quelli di cui al comma 1, concorrono a
          formare  il  reddito  imponibile  dei partecipanti, sia che
          vengano  percepiti  sotto forma di proventi distribuiti sia
          che  vengano  percepiti  quale  differenza tra il valore di
          riscatto  o di cessione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto
          delle  quote si assume dividendo il costo complessivo delle
          quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
              6.  Nel  caso  in cui i proventi di cui al comma 5 sono
          percepiti  in  Italia tramite soggetti residenti incaricati
          del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
          negoziazione  delle  quote  o  delle  azioni, tali soggetti
          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
          delle imposte sui redditi.
              7.   Il  comma  3-bis  dell'art.  8  del  decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
              8.   Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          presentazione  della  dichiarazione di sostituto di imposta
          da  parte  dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
          al   presente   articolo,  nonche'  degli  eventuali  altri
          adempimenti.
              9.  Gli  organismi di investimento collettivo in valori
          mobiliari  di  diritto  estero  situati  negli Stati membri
          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
          comunitarie   possono,   con   riguardo  agli  investimenti
          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute
          da soggetti non residenti in Italia.
              10.  Le  disposizioni  di  cui al comma 9, si applicano
          esclusivamente  agli  organismi aventi sede in uno Stato la
          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi
          di investimento collettivo italiani.
              11.  Il  Ministro  delle finanze determina, con proprio
          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del
          presente articolo".
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 4 agosto 2000,
          recante  "Individuazione  degli  elementi  di  rettifica da
          utilizzare  per la determinazione delle plusvalenze e degli
          altri  redditi  diversi  di  natura finanziaria, nonche' di
          taluni  redditi  di capitali", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194.