(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                  LINEE GUIDA PER L'AMMODERNAMENTO
               DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI
Obiettivo.
    Promuovere    l'ammodernamento    della   rete   per   migliorare
l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire
il  contenimento  dei  prezzi  e l'incremento, anche qualitativo, dei
servizi resi all'utenza.
Azioni.
    Migliorare   l'attuale   conoscenza   del   sistema  distributivo
attraverso  la  creazione  di  banche  dati  regionali che utilizzino
modalita' di rilevamento omogenee.
    Razionalizzare  l'offerta  attraverso  la riduzione del numero di
impianti   e   conseguente  aumento  dell'erogato  medio.  Priorita':
favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con
il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.
Definizione delle incompatibilita'.
    Sono    state    individuate    le    seguenti   fattispecie   di
incompatibilita':
    Centri abitati:
      a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in
modo permanente;
      b) impianti  privi  di sede propria per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale;
    Fuori dal centri abitati:
      c) impianti  ricadenti  in  corrispondenza  di  biforcazioni di
strade  di  uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli
stessi con accessi su piu' strade pubbliche;
      d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore
od  uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni
montani;
      e) impianti  privi di sede propria, per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale;
      f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o
accessi  di  rilevante  importanza  per  i  quali  non  sia possibile
l'adeguamento  ai  fini  viabili  a  causa  di  costruzioni esistenti
(sempreche'  in  regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali
(corsi d'acqua ecc.).
    Le  fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo
conto  delle  esigenze del servizio e della necessita' di certezza da
parte  degli  operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede
di  programmazione  regionale in considerazione delle diverse realta'
territoriali   e  di  eventuali  situazioni  sopravvenute  che  hanno
determinato l'incompatibilita'.
    Alle   fattispecie   selezionate   le  regioni  potranno,  previa
consultazione  congiunta  degli  operatori  e  delle  associazioni di
categoria  ex  art.  3,  comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998,
attribuire diversa priorita' valutando per ciascuna di esse l'impatto
sulla rete esistente.
    Sulla  base  delle  fattispecie individuate nel piano nazionale e
nella  conseguente  programmazione  regionale, i comuni effettuano le
verifiche   degli   impianti   esistenti   dichiarando  la  decadenza
dall'autorizzazione  per  gli impianti che ricadano nelle fattispecie
sopra  descritte.  Tali  fattispecie  esauriscono le verifiche di cui
all'art.1,  comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n.
346/1999,  fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in
ogni caso fatte salve le verifiche gia' effettuate.
    I  titolari  degli  impianti  che  intendano  sottoporre i propri
impianti  a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella
programmazione  regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata
effettuata  la  verifica  ovvero abbiano prodotto all'amministrazione
comunale  una  dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di
non  ricadere  in  alcune  delle fattispecie di incompatibilita' come
sopra definite.
    Le  regioni,  allo  scopo di facilitare le operazioni di chiusura
degli  impianti,  potranno  avvalersi dello strumento dell'accordo di
programma  da  stipulare  fra  operatori,  comuni,  province, regione
stessa.
Programmare per bacini d'utenza.
    La  programmazione  regionale  definisce  i bacini d'utenza quali
ambiti  territoriali omogenei che possono coincidere con le province.
In   relazione   a   ciascun  bacino  possono  essere  conosciute  le
caratteristiche  deficitarie  o  eccedentarie dell'offerta in base ad
alcuni   parametri   quali  l'erogato  totale  regionale,  i  veicoli
circolanti,  il  numero  di  abitanti,  il  numero  di  punti vendita
esistenti,  le  tipologie  prevalenti  di  viabilita',  i  flussi  di
traffico, stagionalita' della domanda per motivazioni turistiche.
Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.
    Premesso  che,  da un punto di vista strettamente procedurale, si
ritiene  che  il ricorso allo strumento dello "sportello unico" debba
essere  privilegiato  nella  procedura  per  il  rilascio delle nuove
autorizzazioni,   la   programmazione   regionale   specifichera'  la
tipologia  di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del
decreto-legge  n.  383/1999,  convertito con modifiche dalla legge n.
496/1999,  in  relazione  alle  esigenze  di  ciascun  territorio. In
effetti  la  previsione  normativa,  pur  indicando  chiaramente  una
tipologia   di  impianto  arricchito  dalla  presenza  di  servizi  e
attivita'   accessorie,   dotato   di   self  service  post  payment,
volutamente   lascia  alla  programmazione  regionale  le  necessarie
articolazioni  di  tale  modello  ipotetico. Si individueranno quindi
piu'  tipologie  o  meglio  piu'  standards  qualitativi  in grado di
caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
    Per   quanto   riguarda  la  localizzazione  dei  nuovi  impianti
l'assenza  delle  condizioni  di incompatibilita' sopra indicate deve
essere   preliminarmente   verificata  o  attestata  dal  richiedente
attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.
    Deve  inoltre  essere  individuata la superficie minima dei nuovi
impianti  in  relazione  all'utenza  servita,  prevedendo  quindi una
differenziazione   in  funzione  della  localizzazione  dell'impianto
stesso.  Risulta  inoltre di grande importanza il tema delle distanze
fra  impianti  sulle  quali si ritiene di non dover fissare a livello
nazionale    alcuna,    distanza   minima   obbligatoria   ma   dare,
coerentemente,  con l'indirizzo  legislativo,  l'indicazione  che  la
previsione  nella  programmazione  regionale  di  distanze,  sia pure
minime, sia comunque obbligatoria.
    In  sintesi,  i  criteri  da  determinare per l'installazione dei
nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:
Tipologie o standards qualitativi.
    Deve  preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio
"minima"  che  tenga  conto  della  esigenza di garantire il servizio
all'utenza  nelle  zone  territorialmente  svantaggiate. La tipologia
deve  essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi
di  traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni,
la  tipologia  di riferimento potra' promuovere la vendita di tutti i
tipi di carburante, la presenza di attivita' commerciali integrative,
la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai
carburanti   commercializzati  non  si  ritiene  giustificata  alcuna
imposizione   di   tetto   massimo  percentuale  riferito  ad  alcuni
carburanti   (g.p.l.   e   metano).   Infine,   per  quanto  riguarda
l'installazione  di  nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai
comuni,  si  ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso
procedure ad evidenza pubblica (gare).
Superfici minime.
    Per  ciascuna  tipologia deve essere fissata la superficie minima
di riferimento.
Superfici edificabili.
    Al   fine   di  consentire  un  reale  sviluppo  delle  attivita'
integrative  alla  vendita di carburante, la programmazione regionale
dovra'  prevedere  per  gli  impianti  appositi ed adeguati indici di
edificabilita' in relazione all'area di pertinenza.
Distanze.
    La  programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra
impianti,  misurate  dall'accesso  degli  impianti  sulla  viabilita'
pubblica.
    Non  si  ritiene  giustificata  alcuna  imposizione  di  distanze
differenziate per tipo di prodotto.
Impianti uso privato.
    Fanno  parte  di  tale  tipologia tutte le attrezzature fisse e/o
mobili  senza limiti di capacita' destinate al rifornimento esclusivo
di  automezzi  di  proprieta'  di  imprese  produttive o di servizio.
Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10,
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le
regioni  dovranno  promuovere  ogni utile strumento per migliorare la
conoscenza  della  struttura  di  tale segmento distributivo anche al
fine  di  una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di
criteri  e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I
risultati  del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle societa'
che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i
propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.
Ammodernamento.
    L'ammodernamento  della  rete  esistente  rappresenta  uno  degli
obiettivi qualificanti del Piano nazionale.
    L'ammodernamento  quindi  deve essere favorito con ogni possibile
mezzo  al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera
rete distributiva degli standards qualitativi.
    A  tal  fine  la  programmazione  regionale  puo'  scegliere  gli
strumenti  che  riterra' opportuni in relazione alle specificita' del
territorio  ed  a come nelle singole regioni si e' sviluppata la rete
distributiva.
    Si  indicano  di seguito alcune possibili linee di sviluppo della
programmazione regionale in materia:
      la  programmazione  regionale  potra'  attuare l'ammodernamento
della  rete  anche  attraverso  l'utilizzo  del servizio self-service
pre-pagamento   senza  limitazioni  d'orario,  purche'  sia  comunque
garantita  adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle
aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;
      per  gli  impianti  situati  nei  centri  storici  deve  essere
valutata,  per  le  indubbie  ricadute  positive  dal  punto di vista
ambientale,  la  possibilita'  di  trasformazione/integrazione  degli
impianti  da  ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli
elettrici;
      l'installazione   del  servizio  self-service  pre-pagamento  e
l'aggiunta  di  nuovi  prodotti  costituiscono modifica dell'impianto
soggetta,    sulla    base   della   programmazione   regionale,   ad
autorizzazione o a semplice comunicazione;
      per  il  g.p.l.  ed  il  metano  per  i quali non e' consentito
l'utilizzo   del  servizio  self-service  per  motivi  di  sicurezza,
l'ammodernamento  degli  impianti  con  tale  tipo di prodotti dovra'
garantire  uno  sviluppo  adeguato, rapportato all'utenza potenziale,
della  rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere
indicate  idonee  distanze  fra impianti funzionali al raggiungimento
del suddetto obiettivo;
      anche  per  gli  impianti esistenti la programmazione regionale
prevedera'  appositi  ed adeguati indici di edificabilita' al fine di
consentire lo sviluppo delle attivita' commerciali integrative;
      la  programmazione  regionale  potra'  favorire  il processo di
ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e
finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'ambito
delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo
degli investimenti.
Principi di flessibilizzazione degli orari.
    La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che
dall'art.  7  del  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,
dall'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
1996  nonche' dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
    Al  riguardo  le  regioni,  con  i  piani  regionali, adottano le
opportune  iniziative  per ottimizzare, attraverso lo strumento della
flessibilita'  degli  orari come sopra disciplinati, il servizio reso
all'utenza.
Sviluppo delle attivita' integrative sugli impianti.
    Per  tale  punto  occorre ricordare la normativa e programmazione
regionale  emanata  in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998
nella  quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da
installare  presso  gli  impianti  di  distribuzione  dei carburanti,
mentre   per  quanto  riguarda  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  le regioni, in vista della prossima emanazione
del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno
gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla
lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001.
    In   relazione   inoltre   alle  attivita'  artigianali  connesse
all'attivita'   di  distribuzione  dei  carburanti  (quali  officine,
gommisti   ecc.),  non  soggette  ad  autorizzazioni  amministrative,
occorre  che  la  programmazione regionale preveda possibili linee di
sviluppo di tali attivita'.
Norme finali e transitorie.
    Le   regioni   adottano  o  adeguano  la  propria  programmazione
regionale  entro  sei  mesi  dall'emanazione  del  Piano nazionale di
ammodernamento  della  rete  distributiva  dei carburanti di cui alle
presenti linee-guida.
    Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle
presenti linee-guida.
    Fino    all'emanazione    delle    programmazioni   regionali   o
dell'adeguamento  delle  stesse  in  coerenza  al Piano nazionale, si
applicano  le  disposizioni  contenute nelle programmazioni regionali
vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.
    I  comuni  hanno  a  loro  volta  sei  mesi  di  tempo decorrenti
dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per
effettuare  le  verifiche  di compatibilita' degli impianti esistenti
rispetto   alle   fattispecie  di  incompatibilita'  individuate  nel
presente documento.
    Coloro  che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi
capacita'   destinate  al  rifornimento  esclusivo  di  automezzi  di
proprieta'  di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato)
devono  chiedere  la  prescritta  autorizzazione comunale, ove non ne
siano  gia'  in  possesso,  nel  termine  che  verra'  indicato nelle
programmazioni  regionali  e  comunque  entro  sei mesi dall'adozione
delle programmazioni regionali medesime.