Art. 2.
  1.  L'articolo 1,  comma 23,  secondo periodo, della legge 8 agosto
1995,  n.  335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e'
concessa  limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto
articolo 1  che  abbiano  maturato  un'anzianita' contributiva pari o
superiore   a  quindici  anni,  di  cui  almeno  cinque  nel  sistema
contributivo.
  2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
le  regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che
abbiano  esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in
vigore del presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 23, della
          legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              "Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli).
              1 - 22. (Omissis).
              23.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi  12 e 13 la
          pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
          requisiti  di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
          in  via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
          medesimi  lavoratori  e'  data  facolta'  di  optare per la
          liquidazione  del  trattamento pensionistico esclusivamente
          con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
          relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
          comma  19,  a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
          cinque nel sistema medesimo.
              24 - 45. (Omissis)".