Art. 3.
  1.  Nell'articolo 138,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il (( 27 dicembre 2001" )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 138, comma 1, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2001),  come  modificato dalla presente
          legge:
              "Art.    138    (Disposizioni    relative    a   eventi
          calamitosi). - 1.  I  soggetti  colpiti  dal sisma del 13 e
          16 dicembre   1990,  che  ha  interessato  le  province  di
          Catania,  Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art.
          3  dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  24 dicembre 1990,
          destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi  in materia di
          versamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e
          contributi,  possono  regolarizzare  la  propria  posizione
          relativa  agli  anni  1990,  1991  e  1992,  a  prescindere
          dell'avvenuta  presentazione di qualsiasi istanza, versando
          l'ammontare  dovuto  a titolo di capitale, maggiorato di un
          importo pari al 15 per cento, entro il 27 dicembre 2001".