Art. 3. 1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il (( 27 dicembre 2001" )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge: "Art. 138 (Disposizioni relative a eventi calamitosi). - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dell'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 27 dicembre 2001".