Art. 2.
                  Sospensione dell'aumento annuale
             delle aliquote di accisa sugli oli minerali
  1.  Per  l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  previsto  dall'articolo 8,
comma 5,  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con il quale sono
stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli
minerali,  sul  carbone,  sul  coke  di  petrolio, sull'"orimulsion",
nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera  d),  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, comma 5 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
              "5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.".
              - Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera d), della
          legge  23 dicembre  2000,  n. 388, si rinvia ai riferimenti
          normativi all'art. 1.