Art. 4. Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: "Allegato I: (Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico). Oli minerali. Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1]; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili: lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche: birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; vino: lire zero; bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro [2]. Energia elettrica: per ogni kWh di energia impiegata [3]: per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh. Imposizioni diverse: Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. [1] L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per certo, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 oC, inferiore a 21,2 centistokes. [2] Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20o Celsius. [3] Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.".