Art. 4.
                  Aliquota di accisa sul gas metano
                 per combustione per uso industriale
  1.  A  decorrere  dal  1  ottobre  2001 e fino al 31 dicembre 2001,
l'accisa  sul  gas  metano,  prevista  nell'allegato I al testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento per gli utilizzatori
industriali,   termoelettrici   esclusi,   con  consumi  superiori  a
1.200.000 metri cubi per anno.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato I  del  decreto
          legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279, S.O.:
              "Allegato I:    (Elenco    prodotti   assoggettati   ad
          imposizione  ed  aliquote  vigenti  alla data di entrata in
          vigore del testo unico).
                                 Oli minerali.
              Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
              Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
              Petrolio lampante o cherosene:
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          415.990 per mille litri;
              Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri;
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1];
              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg.
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg;
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
                per combustione per usi civili:
                  a) per  usi  domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
                  b) per  usi  di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
                  c) per altri usi civili: lire 332 al mc;
                per  i  consumi  nei  territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                  a) per  gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
          b): lire 74 al mc;
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
              Alcole e bevande alcoliche:
                birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
                vino: lire zero;
                bevande  fermentate  diverse  dal vino e dalla birra:
          lire zero;
                prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
                alcole  etilico:  lire 1.146.600 per ettolitro anidro
          [2].
              Energia elettrica:
                per ogni kWh di energia impiegata [3]:
                  per  qualsiasi  applicazione nelle abitazioni: lire
          4,10 per ogni kWh;
                  per  qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh.
              Imposizioni diverse:
                Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
                Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
              [1] L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce
          agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
          densi  con oli da gas per la produzione di oli combustibili
          semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
          delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
          e  secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
          densi  75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
          70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
          per certo, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
          considerano  densi  se  hanno  una viscosita' (V), a 50 oC,
          superiore  a  91  centistokes, si considerano semifluidi se
          hanno  una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non
          a  91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50
          oC,  da  21,2  a  37,4 centistokes e fluidissimi quelli che
          hanno  una  viscosita'  (V),  a  50  oC,  inferiore  a 21,2
          centistokes.
              [2]  Fino  al  30  giugno 1996, per gli alcoli ottenuti
          dalla  distillazione  del  vino,  dei  sottoprodotti  della
          vinificazione,  delle  patate, della frutta, del sorgo, dei
          fichi,  delle  carrube  e  dei  cereali,  del  siero  e del
          permeato  di  siero  di latte, e per l'alcole contenuto nel
          rhum,  l'aliquota  di  accisa e' ridotta di lire 83.600 per
          ettolitro anidro.
              Fino  al  31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
          produzione  di  aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
          l'accisa   di  lire  500.000  per  ettolitro  anidro,  alla
          temperatura di 20o Celsius.
              [3] Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
          meta'  per  le  imprese  di cui all'art. 11, comma 1, della
          legge  2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
          all'art. 1 della legge medesima.".