Art. 5.
            Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
                   nelle zone montane ed in altri
                    specifici territori nazionali
  1.  Per  il  periodo  dal  1  ottobre  2001  al  31  dicembre 2001,
l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8,
comma  10,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e
successive  modificazioni,  e'  aumentato  di  lire  50  per litro di
gasolio  usato  come  combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10 della legge
          23  dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure di finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.:
              "10.  Le  maggiori  entrate derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art. 8 del decreto-legge 8
          ottobre  1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
          a decorrere dal 1 gennaio 2005;
                c) a    compensare   i   maggiori   oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                  1)  ricadenti  nella  zona  climatica  F  di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412;
                  2)  facenti  parte di province nelle quali oltre il
          70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                  3) della regione Sardegna e delle isole minori, per
          i  quali  viene  esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                  4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d)   a  concorrere,  a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.".